CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2020 del TRIBUNALE di IMPERIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Imperia ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di porto ingiustificato di un coltello e lo ha condannato alla pena di euro 3.000,00 di ammenda. 2. L'imputato, per il tramite del difensore di ufficio, propone appello, qualificato come ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., chiedendo l'annullamento della sentenza sulla base di tre motivi. 2.1. Con il primo eccepisce la nullità del capo di imputazione evidenziando che [OSCURATO:PERSONA], chiamato a rispondere del porto di un coltello commesso presso i varchi del teatro Ariston del comune di Sanremo in data 11 febbraio 2018, era stato condannato per un fatto nuovo ossia il porto di un coltello rinvenuto nel vano porta oggetti della sua autovettura nel corso di un controllo eseguito il 17 febbraio dello stesso anno. 2.2. Con il secondo motivo deduce mancanza di prova della condotta contestata. 2.2. Con il terzo motivo sollecita l'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è fondato e gli altri due sono assorbiti. 2. Risulta dagli atti di causa, consultabili nl presente giudizio in ragione della natura processuale dalla questione dedotta, che nei confronti dell'odierno ricorrente era stata avanzata, con atto del pubblico ministero del 3 agosto 2018, richiesta di emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui all'art. 4, commi primo, secondo e terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 con la contestazione di avere, il giorno 17 febbraio 2018, portato fuori dall'abitazione senza giustificato motivo un coltello a serramanico "di cm 28 di cui 12 di lama", "posizionato nel vano porta oggetti ... della autovettura di cui era proprietario e conducente". [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, in accoglimento della richiesta, aveva emesso decreto di condanna per lo stesso titolo di reato ma per un fatto diverso: il porto ingiustificato di un coltello, diversamente descritto (lungo cm 21 di cui 9 di lama), commesso in giorni e luoghi diversi e con altrettanto diverse modalità, per essere stato rinvenuto nella tasca dei pantaloni, presso i varchi del teatro Ariston data 11 febbraio 2018. A seguito di opposizione, Baraud era citato a giudizio, con decreto emesso in data 3 ottobre 2018, per rispondere del fatto come contestato nel decreto penale di condanna. Revocato il decreto penale di condanna e instauratosi il giudizio, nel corso dell'udienza dibattimentale del 7 febbraio 2020, il Pubblico ministero, modificata l'imputazione con l'inserimento della dicitura "nel vano porta oggetti della portiera anteriore sinistra ... dell'autovettura". Restavano ferme la descrizione del coltello e la data della consumazione.Con la sentenza oggi impugnata Baraud è stato, quindi, condannato per il fatto come modificato ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. Tanto posto, è evidente che Baraud, a seguito dell'intervenuta modifica dell'imputazione, è stato chiamato a rispondere di un fatto - porto ingiustificato di coltello lungo cm 21 di cui 9 di lama commesso in data 11 febbraio 2018 - del tutto difforme ed autonomo rispetto a quello per cui è stata esercitata l'azione penale con la richiesta di decreto di condanna - porto ingiustificato di un coltello a serramanico lungo cm 28 di cui 12 di lama. Con tutta evidenza, la condotta contestata e, in esito al giudizio, accertata non è sovrapponibile a quella originariamente descritta nell'atto di esercizio dell'azione penale (peraltro erroneamente riportata nel corpo del decreto di citazione a giudizio), quanto, piuttosto, a quella si sostituisce come un ulteriore e distinto episodio. 2. La modica dell'imputazione è, quindi, avvenuta in violazione del sistema delineato dal codice di rito che distingue la contestazione di un fatto "diverso" da quello originariamente contestato dalla contestazione di un fatto "nuovo". In presenza di un fatto "diverso", quindi, di un avvenimento storico rimasto immutato salvo la presenza di connotati materiali parzialmente difformi rilevanti sul piano della qualificazione normativa, il pubblico ministero può procedere alla modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen. Se il fatto è, invece, "nuovo", come quello risultante nel caso di specie a seguito dell'intervento del pubblico ministero all'udienza del, perché rappresenta una radicale trasformazione dell'imputazione, per le modalità essenziali dell'azione o per l'evento trova applicazione l'art. 518 cod. proc. pen. che consente la modifica solo con il consenso dell'imputato e sempre che non ne derivi un pregiudizio per la speditezza del procedimento. Il Tribunale di Imperia, pertanto, accertata l'assenza di consenso da parte dell'imputato avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero affinché procedesse con le forme ordinarie. 2.1. Per completezza; deve ricordarsi che la nullità comminata espressamente dall'art. 522 cod. proc. pen., riguardante la sentenza di condanna nella parte relativa al fatto nuovo rispetto a quello contestato, è assoluta ed insanabile e va rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, poiché concerne l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale (Sez. 1, n.11651 del 9/11/1992, Barrago, Rv. 192580 - 01) 3. In conclusione, la sentenza va annullata con trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica di Imperia.i 4. Gli altri motivi sono assorbiti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tr