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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21704/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0'7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.

Invero, la Corte di appello ha compiutamente disatteso le eccezioni difensive, motivando in maniera adeguata ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che l'applicazione di detta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - Considerato che il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 0'7 Ritenuto in fatto e considerato in diritto - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna, che ha confermato la sentenza del Tribunale, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Considerato che il primo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in ordine alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., è aspecifico in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. Invero, la Corte di appello ha compiutamente disatteso le eccezioni difensive, motivando in maniera adeguata ed in linea con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha più volte ribadito che l'applicazione di detta attenuante presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (Sez. 2, n. 50660 del 05/10/2017, Calvio, Rv. 271695; Sez. 3, n. 18013 del 05/02/2019, Loussaief, Rv. 275950 - 01); - Considerato che il secondo motivo, che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati, benché questo sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda pag. 2 del provvedimento impugnato); - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 21704/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris