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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 04978/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24094/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; -resistenti- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.3384/2022 , pubblicata il 2 marzo 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 22 ss.

L. n. 689/1981 avverso una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto di Roma per presunti accessi non autorizzati in corsie preferenziali e ZTL, contestati con riferimento al veicolo targato [OSCURATO:TARGA].

A sostegno dell’opposizione il Sed deduceva, fra gli altri motivi, l’insussistenza oggettiva dell’illecito, essendo il veicolo munito di regolare licenza taxi con carta di circolazione e conseguente diritto di accesso. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza n. 15422/2019, rigettava l’opposizione.

In particolare, il giudicante richiamava la giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nell’ambito delle cooperative di produzione e lavoro operanti nel servizio taxi (ipotesi ricorrente nel caso in esame), sussiste l’obbligo di garantire la coincidenza tra il soggetto titolare della licenza e quello avente la disponibilità giuridica del veicolo, imponendosi pertanto l’annotazione, nella carta di circolazione, della titolarità o comunque della disponibilità (anche in forma di usufrutto) del mezzo in capo alla cooperativa.

Nel caso di specie, secondo il Giudice di pace, il ricorrente non aveva fornito la prova dell’avvenuto aggiornamento della carta di circolazione in conformità alla disciplina richiamata, non avendo provveduto a produrre in giudizio il documento comprovante l’adempimento dell’obbligo di trasferimento del mezzo in capo alla cooperativa.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Sed, il quale depositava nel grado la carta di circolazione aggiornata, precisando che la mancata produzione in primo grado era dovuta a un mero errore materiale; evidenziava che l’annotazione dell’usufrutto a favore della Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA] II” era stata fatta in data antecedente ai fatti contestati.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3384/2022, dopo avere disposto in via preliminare l’espunzione della copia della carta di circolazione in quanto prodotta dall’appellante solo in grado di appello, nonostante il documento fosse già esistente al momento dell’introduzione del giudizio in primo grado, rigettava il gravame.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoria.

Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Roma hanno depositato un mero atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussionedella causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 6, D.lgs. n. 150/2011, degli artt. 111, co. 6 Cost., degli artt. 132 n. 4 e 118 c.p.c.

Il ricorrente sostiene che la produzione in appello della carta di circolazione aggiornata, contenente l’annotazione richiesta, era da ritenersi ammissibile , siccome da considerarsi indispensabile ai fini della decisione della causa, requisito rispetto al quale il Tribunale aveva omesso ogni valutazione.

2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art.437 co. 2 c.p.c., in relazione alla indispensabilità del mezzo di prova prodotto in appello dal ricorrente.

3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11, co. 1 e art. 5 L. n. 21/1992, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 6, co. 11 D. lgs. n. 150/2011 e dell’art. 3 L. n. 689/1989, avuto riguardo all’inammissibile inversione dell’onere probatorio e all’omesso rilievo della mancata deduzione e prova da parte della Prefettura dei fatti costitutivi delle proprie pretese.

4. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione al rito del lavoro in grado d’ appell o (applicabile all e controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689), costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass.

S.U. 4/05/2017 n. 10790; Cass. n. 16358/2024; Cass. n. 16646/2025).

Il Tribunale, in contrasto con tale principio, ha ritenuto la produzione, operata dal ricorrente nel grado e riferita alla carta di circolazione , inammissibile a priori , sulla base della sola considerazione della preesistenza del documento già al momento dell’introduzione del giudizio in primo grado, senza minimamente indagare in ordine alla sua (possibile) indispensabilità nel senso sopra indicato.

5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con riferimento al primo motivo (assorbiti i restanti) e la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito affinché valutil'ammissibilità della documentazione prodotta dalla parte in appello secondo il criterio della indispensabilità della prova, provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24094/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] Roma, in persona del Prefetto pro tempore, rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] dello Stato; -resistenti- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.3384/2022 , pubblicata il 2 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre 2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione ex artt. 22 ss. L. n. 689/1981 avverso una serie di ordinanze-ingiunzioni emesse dal Prefetto di Roma per presunti accessi non autorizzati in corsie preferenziali e ZTL, contestati con riferimento al veicolo targato [OSCURATO:TARGA]. A sostegno dell’opposizione il Sed deduceva, fra gli altri motivi, l’insussistenza oggettiva dell’illecito, essendo il veicolo munito di regolare licenza taxi con carta di circolazione e conseguente diritto di accesso. [OSCURATO:PERSONA] di pace di Roma, con sentenza n. 15422/2019, rigettava l’opposizione. In particolare, il giudicante richiamava la giurisprudenza amministrativa, secondo cui, nell’ambito delle cooperative di produzione e lavoro operanti nel servizio taxi (ipotesi ricorrente nel caso in esame), sussiste l’obbligo di garantire la coincidenza tra il soggetto titolare della licenza e quello avente la disponibilità giuridica del veicolo, imponendosi pertanto l’annotazione, nella carta di circolazione, della titolarità o comunque della disponibilità (anche in forma di usufrutto) del mezzo in capo alla cooperativa. Nel caso di specie, secondo il Giudice di pace, il ricorrente non aveva fornito la prova dell’avvenuto aggiornamento della carta di circolazione in conformità alla disciplina richiamata, non avendo provveduto a produrre in giudizio il documento comprovante l’adempimento dell’obbligo di trasferimento del mezzo in capo alla cooperativa. Avverso tale sentenza proponeva appello il Sed, il quale depositava nel grado la carta di circolazione aggiornata, precisando che la mancata produzione in primo grado era dovuta a un mero errore materiale; evidenziava che l’annotazione dell’usufrutto a favore della Cooperativa “[OSCURATO:PERSONA] II” era stata fatta in data antecedente ai fatti contestati. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3384/2022, dopo avere disposto in via preliminare l’espunzione della copia della carta di circolazione in quanto prodotta dall’appellante solo in grado di appello, nonostante il documento fosse già esistente al momento dell’introduzione del giudizio in primo grado, rigettava il gravame. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. Il Ministero dell'interno e la Prefettura di Roma hanno depositato un mero atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussionedella causa ai sensi dell’art. 370, comma 1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c., dell’art. 6, D.lgs. n. 150/2011, degli artt. 111, co. 6 Cost., degli artt. 132 n. 4 e 118 c.p.c. Il ricorrente sostiene che la produzione in appello della carta di circolazione aggiornata, contenente l’annotazione richiesta, era da ritenersi ammissibile , siccome da considerarsi indispensabile ai fini della decisione della causa, requisito rispetto al quale il Tribunale aveva omesso ogni valutazione. 2. Con il secondo motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art.437 co. 2 c.p.c., in relazione alla indispensabilità del mezzo di prova prodotto in appello dal ricorrente. 3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 11, co. 1 e art. 5 L. n. 21/1992, dell’art.2697 c.c. e dell’art. 6, co. 11 D. lgs. n. 150/2011 e dell’art. 3 L. n. 689/1989, avuto riguardo all’inammissibile inversione dell’onere probatorio e all’omesso rilievo della mancata deduzione e prova da parte della Prefettura dei fatti costitutivi delle proprie pretese. 4. Il primo motivo è fondato e il suo accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, formatasi in relazione al rito del lavoro in grado d’ appell o (applicabile all e controversie previste dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689), costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass. S.U. 4/05/2017 n. 10790; Cass. n. 16358/2024; Cass. n. 16646/2025). Il Tribunale, in contrasto con tale principio, ha ritenuto la produzione, operata dal ricorrente nel grado e riferita alla carta di circolazione , inammissibile a priori , sulla base della sola considerazione della preesistenza del documento già al momento dell’introduzione del giudizio in primo grado, senza minimamente indagare in ordine alla sua (possibile) indispensabilità nel senso sopra indicato. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto con riferimento al primo motivo (assorbiti i restanti) e la sentenza va cassata con rinvio al giudice del merito affinché valutil'ammissibilità della documentazione prodotta dalla parte in appello secondo il criterio della indispensabilità della prova, provvedendo, altresì, alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nel