CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 aprile 1969
Cassazione n. 35980/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 01/04/1969 avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo del 15 novembre 2021 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per due reati di sostituzione di persona e, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva e ritenuta la continuazione, l'aveva condannata alla pena di giustizia; - che l'unico motivo del ricorso dell'imputata, che denunzia vizi di motivazione ed erronea applicazione di legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, è manifestamente infondato perché inerente ad asseriti difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione non emergenti dal provvedimento impugnato (in particolare, il giudice di merito ben chiariva come le condotte poste in essere dal ricorrente integrassero i reati allo stesso ascritti; si vedano pagg. 2 e ss. della motivazione della sentenza impugnata) oltre ad essere caratterizzato da estrema genericità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il