CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 1980
Cassazione n. 22183/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 25/10/1980 avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: --che la Corte di appello di Catania, con sentenza del 26/02/2024, ha riformato, quanto al 42. tt trattamento sanzionatorio, la sentenza del LIWAID1P101 del G.i.p. del Tribunale di Ragusa di condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73 del d.P.R. 309 del 1990 per aver illegalmente detenuto, con finalità di cessione a terzi, sostanze stupefacenti deetipo cocaina, hashish e marijuana, rideterminando la pena, previa esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 73, comma 6, del d.P.R. 309 del 1990, in anni due, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 13.000,00 di multa; --che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo con un unico motivo inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, non avendo la Corte tenuto conto delle concrete capacitta ell'azione del soggetto, che detiene scarsi rapporti con il mercato di riferimento, dell'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo e del numero di assuntori riforniti; --che, nel caso di specie, lo Iemmolo avrebbe spacciato occasionalmente e in maniera limitata rispetto agli altri due correi e che la sala giochi, quale luogo strumentale al reato, nel periodo di indagine fu chiusa per ragioni di natura sanitaria; --che, il ricorrente si è limitato, nella sostanza, a riprodurre profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito volti a prefigurare una rivalutazione t/alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, nonché ad asserire un difetto o contraddittorietà della motivazione non .emergente dal provvedimento impugnato posto che• la Corte di appello ha correttamente negato il riconoscimento della lieve entità del fatto, avendo ritenuto che, nel caso di specie, il dato della reiterazione delle condotte di spaccio, afferenti a diverse tipologie di sostanze stupefacenti e la successione di un numero significativo di condotte delittuose realizzate in un ristretto arco temporale ed espressive di un radicamento sul territorio a vantaggio di una varia ma affezionata clientela che spesso, al fine di acquistare la sostanza, si recava presso la sala giochi dello Iennmolo ove questi preparava la . sostanza stupefacente, come emerge dalle conversazioni in atti, sono elementi contrari al predetto riconoscimento; --che, inoltre, lo Iemmolo poteva contare sulla disponibilità di fecondi canali di approvvigionamento e sulla capacità di far fronte costantemente alle richieste degli acquirenti, oltreché in orario diurno, anche la serXa e in orario notturno; --che, a norma dell'art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 28/02/2025 Il Presidente estens