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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 02781/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12844 / 20 1 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 262 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 7 -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - resistente - avverso la sentenza n. 122/3/2013 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 29 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un processo verbale di constatazione relativo a omessa contabilizzazione di ricavi, non deducibilità di spese e omessa fatturazione di operazioni imponibili per gli anni compresi fra il 1997 e il 2003.

Fece seguito la notifica di avvisi di accertamento per la ripresa a tassazione del maggior reddito, effettuata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. a causa della provvisoria irreperibilità del destinatario.

2. [OSCURATO:PERSONA] proposte istanza di accertamento con adesione che l’Ufficio respinse, in quanto prodotta dopo la scadenza del sessantesimo giorno successivo alla notifica; in conseguenza del rigetto, al contribuente fu notificata cartella di pagamento tramite il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] successivo ricorso del contribuente avverso il diniego di accertamento con adesione e la cartella di pagamento venne respinto dalla CTP di Parma.

Anche l’appello del Marino, proposto innanzi alla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], subì identica sorte.

I giudici regionali disattesero, anzitutto, l’eccezione della nullità della cartella per violazione dell’art. 7 della l. 22 luglio 2000, n. 212, in quanto le difformità lamentate (mancata indicazione del responsabile del procedimento e mancata sottoscrizione) non incidevano sulla validità dell’atto, essendo laprima idonea a produrne la nullità solo per effetto dello jus superveniens costituito del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. n. 31/2008, non retroattivo, e la seconda superabile per essere la cartella inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla.

Inoltre, quanto alla questione inerente alla tempestività della proposta di accertamento con adesione, ritennero che il termine per formularla, riguardando un atto impositivo notificato ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., decorresse dalla ricezione della raccomandata di conferma da parte del contribuente – tenuto conto del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010 –e perciò dal 30 dicembre 2005; dal che dedussero la tardività della domanda, presentata l’8 marzo 2006.

3. [OSCURATO:PERSONA] impugna detta sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il concessionario per la riscossione.

L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a depositare un foglio contenente la richiesta di partecipazione all’udienza didiscussione.

Considerato che:

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ.

Il ricorrente evidenzia che la data del 30 dicembre 2005 è quella di spedizione, e non di ricezione, della raccomandata con avviso di ricevimento previsto dalla disposizione in parola; con il che – dovendosi fare applicazione del dictum contenuto nella sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità della norma stessa nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni con la spedizione della raccomandata di conferma, anziché con la sua ricezione o trascorsi dieci giorni dalla spedizione stessa – de duce l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha tenuto conto di siffatta indicazione ed ha, pertanto, ritenuto tardiva la sua proposta di accertamento con adesione.

2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000.

Il ricorrente assume che la mancata indicazione del responsabile del procedimento di formazione del ruolo da consegnare all’esattore in seno alla cartella di pagamento comport erebbe la nullità o quantomeno l’annullabilità della cartella «per mancanza di elementi essenziali», poiché siffatta indicazione, quantunque non più resa espressamente necessaria dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, risponde comunque ad esigenze di salvaguardia del principio di uguaglianza e di garanzia difensiva dei cittadini, poste a fondamento dell’intero ordinamento tributario e, in particolare, dalla stessa l. n. 212/2000.

3. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto documentare l’assunto in base al quale la data indicata nella sentenza della CTR corrisponderebbe alla spedizione, e non alla ricezione, della raccomandata, contrariamente a quanto statuito dai giudici d’appello.

È noto, infatti, che anche in presenza di una denuncia di error in procedendo l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte, presuppone che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire un controllo sul corretto svolgimento dell' iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v.

Cass. n. 28384/2 0 19; Cass. n. 11738/2016).Peraltro, va osservato che il ricorrente parrebbe dolersi del fatto che i giudici d’appello hanno fondato la loro decisione su un dato probatorio in realtà inesistente; con il che, secondo quanto da questa Corte ripetutamente affermato, la doglianza avrebbe dovuto essere articolata in forma di denunzia di nullità della sentenza per contrasto con l’art. 115 cod. proc. civ., postulando la stessa un errore di percezione relativo al contenuto oggettivo del dato probatorio in questione (v.

Cass. n. 9356/2017; conf.

Cass. n. 26304/2022; Cass.n. 7187/2022; Cass. n. 27033/2018).

4. Il secondo motivo è infondato.

Quanto all’omessa indicazione, in seno alla cartella di pagamento, del responsabile del procedimento, questa Corte ritiene da tempo che, ove tale omissione sia riferita , come nella specie, a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, la cartella non è affetta da nullità, atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 ha previsto tale sanzione solo in relazione allecartelle di cui all'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data(v.

Cass. n. 27856/2018; Cass. n. 13747/2013).

Siffatta impostazione, peraltro, costituiscediretta emanazione del principio di tassatività delle ragioni di invalidità dell’atto esattivo, in forza del quale neppure può predicarsi la “annullabilità” della cartella, evocata dal contribuente.

5. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA], poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in € 5.600,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese forfetarie ed oneri di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R . n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 12844 / 20 1 4 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 262 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 7 -controricorrente - nonché contro AGENZIA DELLE ENTRATE - resistente - avverso la sentenza n. 122/3/2013 della [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 29 dicembre 2015 l’Agenzia delle entrate notificò a [OSCURATO:PERSONA] un processo verbale di constatazione relativo a omessa contabilizzazione di ricavi, non deducibilità di spese e omessa fatturazione di operazioni imponibili per gli anni compresi fra il 1997 e il 2003. Fece seguito la notifica di avvisi di accertamento per la ripresa a tassazione del maggior reddito, effettuata ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ. a causa della provvisoria irreperibilità del destinatario. 2. [OSCURATO:PERSONA] proposte istanza di accertamento con adesione che l’Ufficio respinse, in quanto prodotta dopo la scadenza del sessantesimo giorno successivo alla notifica; in conseguenza del rigetto, al contribuente fu notificata cartella di pagamento tramite il concessionario per la riscossione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] successivo ricorso del contribuente avverso il diniego di accertamento con adesione e la cartella di pagamento venne respinto dalla CTP di Parma. Anche l’appello del Marino, proposto innanzi alla CTR dell’[OSCURATO:PERSONA], subì identica sorte. I giudici regionali disattesero, anzitutto, l’eccezione della nullità della cartella per violazione dell’art. 7 della l. 22 luglio 2000, n. 212, in quanto le difformità lamentate (mancata indicazione del responsabile del procedimento e mancata sottoscrizione) non incidevano sulla validità dell’atto, essendo laprima idonea a produrne la nullità solo per effetto dello jus superveniens costituito del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, conv. in l. n. 31/2008, non retroattivo, e la seconda superabile per essere la cartella inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterla. Inoltre, quanto alla questione inerente alla tempestività della proposta di accertamento con adesione, ritennero che il termine per formularla, riguardando un atto impositivo notificato ai sensi dell’art.140 cod. proc. civ., decorresse dalla ricezione della raccomandata di conferma da parte del contribuente – tenuto conto del principio affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 3 del 2010 –e perciò dal 30 dicembre 2005; dal che dedussero la tardività della domanda, presentata l’8 marzo 2006. 3. [OSCURATO:PERSONA] impugna detta sentenza con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Resiste con controricorso il concessionario per la riscossione. L’Agenzia delle entrate non ha svolto difese, essendosi limitata a depositare un foglio contenente la richiesta di partecipazione all’udienza didiscussione. Considerato che: 1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 140 cod. proc. civ. Il ricorrente evidenzia che la data del 30 dicembre 2005 è quella di spedizione, e non di ricezione, della raccomandata con avviso di ricevimento previsto dalla disposizione in parola; con il che – dovendosi fare applicazione del dictum contenuto nella sentenza n. 3 del 2010 della Corte costituzionale, che ha dichiarato la parziale illegittimità della norma stessa nella parte in cui prevede che la notificazione si perfezioni con la spedizione della raccomandata di conferma, anziché con la sua ricezione o trascorsi dieci giorni dalla spedizione stessa – de duce l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui non ha tenuto conto di siffatta indicazione ed ha, pertanto, ritenuto tardiva la sua proposta di accertamento con adesione. 2. Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 212/2000. Il ricorrente assume che la mancata indicazione del responsabile del procedimento di formazione del ruolo da consegnare all’esattore in seno alla cartella di pagamento comport erebbe la nullità o quantomeno l’annullabilità della cartella «per mancanza di elementi essenziali», poiché siffatta indicazione, quantunque non più resa espressamente necessaria dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, risponde comunque ad esigenze di salvaguardia del principio di uguaglianza e di garanzia difensiva dei cittadini, poste a fondamento dell’intero ordinamento tributario e, in particolare, dalla stessa l. n. 212/2000. 3. Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Il ricorrente, infatti, avrebbe dovuto documentare l’assunto in base al quale la data indicata nella sentenza della CTR corrisponderebbe alla spedizione, e non alla ricezione, della raccomandata, contrariamente a quanto statuito dai giudici d’appello. È noto, infatti, che anche in presenza di una denuncia di error in procedendo l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte, presuppone che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio diautosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire un controllo sul corretto svolgimento dell' iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (v. Cass. n. 28384/2 0 19; Cass. n. 11738/2016).Peraltro, va osservato che il ricorrente parrebbe dolersi del fatto che i giudici d’appello hanno fondato la loro decisione su un dato probatorio in realtà inesistente; con il che, secondo quanto da questa Corte ripetutamente affermato, la doglianza avrebbe dovuto essere articolata in forma di denunzia di nullità della sentenza per contrasto con l’art. 115 cod. proc. civ., postulando la stessa un errore di percezione relativo al contenuto oggettivo del dato probatorio in questione (v. Cass. n. 9356/2017; conf. Cass. n. 26304/2022; Cass.n. 7187/2022; Cass. n. 27033/2018). 4. Il secondo motivo è infondato. Quanto all’omessa indicazione, in seno alla cartella di pagamento, del responsabile del procedimento, questa Corte ritiene da tempo che, ove tale omissione sia riferita , come nella specie, a ruoli consegnati agli agenti della riscossione in data anteriore al 1° giugno 2008, la cartella non è affetta da nullità, atteso che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 ha previsto tale sanzione solo in relazione allecartelle di cui all'art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 , riferite ai ruoli consegnati a decorrere dalla predetta data(v. Cass. n. 27856/2018; Cass. n. 13747/2013). Siffatta impostazione, peraltro, costituiscediretta emanazione del principio di tassatività delle ragioni di invalidità dell’atto esattivo, in forza del quale neppure può predicarsi la “annullabilità” della cartella, evocata dal contribuente. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in favore della sola controricorrente [OSCURATO:PERSONA], poiché l’Agenzia delle Entrate non ha svolto difese. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e c ondanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in € 5.600,00 oltre € 200,00 per esborsi, 15% per rimborso spese forfetarie ed oneri di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R . n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo
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