CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 15853/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, nonché la mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le doglianze difensive in punto di responsabilità tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; che, peraltro, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412-02); che, nella specie, il ricorrente non si confronta con l'ampia argomentazione con la quale i giudici del merito hanno esplicitato le ragioni del loro convincimento (si vedano, in particolare, pagg. 21 - 25); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,