CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 28649/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29993/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante, rappresentat a e difes a dall’avv . [OSCURATO:PERSONA] , come da procura speciale allegata al ricorso, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Linneo n. 8; –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procura in Oggetto: RESPONSABILITA' CONTRATTUALE – Fornitura energia elettrica– Mancata prova degli effettivi consumi. C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 29993/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi calce al controricorso, con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di cassazione in Roma, piazza Cavour; –resistente – avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 828 /20 2 1 , pubblicata il 19 aprile2021, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 luglio 2022 dal la Consigliera RelatriceIrene Ambrosi. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di [OSCURATO:PERSONA] di Catania opponeva il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Catania con cui [OSCURATO:PERSONA] (oggi , [OSCURATO:SOCIETA]) gli aveva ingiunto il pagamento di Euro 259.343,85 , oltre interessi e spese,per la fornitura elettrica fatturata da [OSCURATO:PERSONA] (di cui la banca era cessionaria del credito) per il bimestre febbraio/marzo 2014; Il Tribunale di Catania, in accoglimento della opposizione, revocava il decreto ingiuntivo. Su appello della [OSCURATO:SOCIETA]. la Corte di Appello di Catania ha confermatola decisione di prime cure e condan na to la banca appellante alla refusione delle spese del grado. La sentenza di appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso articolato su quattro motivi. Ha resistitoIl Comune. Ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., la relatrice designat a ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Parte ricorrenteha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con quattro disti nt i motiv i la banca ricorrente denuncia l’assenza di contestazione specifica ex art. 115 c.p.c. da parte del Comune in ordine: a) alla correttezza dei consumi per cui sono state emesse le fatture per euro C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 29993/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 233.424,50 per sorte capitale; b) alla correttezza del funzionamento dei contatori sulla cui base son stati calcolati i consumi; c) al contenuto delle fatture emesse per l’importo sopra indicato; denuncia altresì la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e art. 2697 c.c. perché controparte non avrebbe contestato in modo specifico la domanda di pagamentoné avrebbe allegato alcunché per contestare la richiesta di pagamento, né per contraddire in ordine a quanto richiesto a titolo di interessi di mora. 2.Il primo motivo è infondato. Non sussiste la violazione del principio di non contestazione essendo stato contestato il fatto costitutivo con l’atto di opposizione al decreto ingiuntivo ove era stata denunciata dal Comune opponente l’ “evidente palese incongruenza”dell’importo richiesto per due mesi che risultava “quasi pari” rispetto a quello in precedenza richiest o per i l consum o comunale annuale. In proposito la Corte di appello ha escluso ogni implicita ammissione o non contestazione dei consumi e degli importi fatturati e pretesi dall’appellante col ricorso monitorio e ha tra l’altro ritenuto che «è lo stesso appellante a riconoscere che il Comune ha rilevato la “evidente palese incongruenza degli importi relativi al periodo fatturato atteso che il consumo era quasi pari al consumo annuale” e quindi che si trattava di consumi “incoerenti rispetto ai consumi ordinari”» (pag. 4 motivazione sentenza impugnata). 3. Il seco ndo e terzo motivo , che possono essere congiuntamente esaminati per motivi di connessione, sono inammissibili perché inerenti alla valutazione della prova che il giudice ha compiuto in conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte in materia di rilevazione dei consumi mediante contatore e di riparto dell’onere probatorio in caso di contestazione della fatturazione inerente al servizio di somministrazione (da ultimo, Cass. Sez. 6 - 3, ord. 17 maggio 2022, n. 15771, Cass. Sez. 6 - 3, ord. 24 giugno 2021, n. 18195, Rv. 661676-01, Cass. Sez. 3, ord. 19 luglio 2018, n. 19154, Rv. 649731-02). C.C. 6 luglio2022 r.g.n. 29993/2021 Pres. E. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 4. Pa rimenti inammissibile , infine, il q uarto motivo con cui si lamenta che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, gli interessi di mora richiesti non erano relativi al credito ingiunto e contestato , bensì a ritardi per precedenti pagamenti,perché attinge il giudizio di fatto in ordine alla genesi degli interessi di mora e come tale non è sindacabile in sede di legittimità. 3.In conclusione, il ricorso è integralmente rigettato. 4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, d̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso nell