CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 maggio 1959
Cassazione n. 25265/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad ANDRIA il 13/05/1959 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19/02/1966 avverso il decreto del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato la Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibili le istanze con cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano chiesto la revoca della confisca disposta dal Tribunale di Trani, con sentenza in data 4 febbraio 2013, confermata dalla Corte di appello di Bari, con pronuncia del 14 dicembre 2016. La Corte salentina, premesso che le istanze dovevano essere qualificate come volte ad ottenere la revisione della sentenza di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposte per ottenere la revoca della confisca disposta in sede di cognizione con pronuncia divenuta irrevocabile, osserva che, in ogni caso, esse non superano il vaglio di ammissibilità sia perché deducono doglianze generiche, non avendo gli istanti fornito indicazioni in ordine alla incidenza della documentazione offerta in produzione sull'apparato giustificativo della disposta confisca, sia perché fondate sulla prospettazione di elementi tali da far luogo, se accertati, non al proscioglimento bensì soltanto alla revoca dlela confisca. 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei difensori di fiducia, articolando due motivi, 2.1. Con il primo deducono violazione di legge in relazione all'art. 591 cod. proc. pen. e 666 cod. proc. pen. La Corte di appello ha erroneamente qualificato l'istanza originariamente avanzata al giudice dell'esecuzione ed ha surrettiziamente introdotto un requisito di ammissibilità della domanda non previsto dal legislatore, onerando la parte richiedente di provare gli elementi fattuali posti a fondamento della revisione della confisca con particolare riferimento alla natura dei beni sottoposti al vincolo reale come profitto o prezzo del reato. 2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 240 cod. pen. La Corte territoriale non si è confortata con le prove allegate come "nuove", al fine di verificare se esse fossero idonee a dimostrare la capacità finanziaria dell'interessato e, più in radice, non ha chiarito, come espressamente sollecitato, se la confisca era stata adottata ai sensi del primo o del secondo comma dell'art.240 cod. pen. La difesa aveva al riguardo evidenziato che, con riferimento ai fatti accertati e per i quali era stata dichiarata la prescrizione, era inapplicabile ratione temporis la confisca allargata e che era, comunque, necessaria la restituzione dei beni non ricompresi nel profitto conseguito con i reati per i quali, invece, era intervenuta sentenza di condanna irrevocabile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i motivi proposti non superano il vaglio di ammissibilità per il loro contenuto estremamente generico nonché privo di censure specificamente riferite all'apparato argomentativo posto a sostegno della decisione. 2. I ricorrenti, pur espressamente condividendo la tesi recepita dalla Corte territoriale secondo cui l'istanza avanzata era "senza nessun dubbio ... una richiesta di revisione" (pag. 2), non si confrontano con le ragioni della decisione che ha individuato due distinti profili di inammissibilità: af Q)Ln - l'impossibilità di utilizzare lo strumento della revisione per ottenere in via esclusiva, la revoca della sola misura di sicurezza reale della confisca disposta con sentenza di condanna irrevocabile indipendentemente dal proscioglimento; - l'omessa prospettazione della concreta incidenza delle prove asseritamente nuove, di carattere eminentemente documentale, ad incidere sui presupposti della disposta confisca, come accertati nel prvevdiemtno di cui è stata chiesta la revisione, e segnatamente sulla capacità di acquisto del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Amorese. 3. Entrambe le argomentazioni della Corte territoriale sono corrette. 3.1. In particolare, la prima si pone perfettamente in linea con l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità secondo cui la confisca di cui all'art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306 oggi 240-bis cod. pen., disposta con sentenza definitiva di condanna per i reati che la prevedono, non può essere revocata dal giudice dell'esecuzione quando siano emersi nuovi elementi di prova, dovendo promuoversi il rimedio straordinario della revisione del giudicato per elidere l'accertamento giudiziale su cui la misura di sicurezza si fonda (Sez. 6, n. 29200 del 30/06/2021, Ferraro, Rv. 281825 - 01). E' comunque inammissibile la richiesta di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento, ma solo alla revoca della confisca disposta ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen. (Sez. 2, n. 3853 del 30/11/2021, dep. 2022, Lampada, Rv. 282522 - 01). Sostengono i ricorrenti, in termini non del tutto intellegibili, che l'adesione a tale indirizzo interpretativo 'implicherebbe una, invero, non chiara inversione dell'onere della prova senza considerare che la Corte distrettuale non ha vagliato nel merito la fondatezza della richiesta ma si è limitata a costatare l'assenza nella istanza di doglianze scrutinabili in sede di revisione. 3.2. Quanto al carattere di novità delle prove documentali e sulla loro idoneità a diversamente rappresentare la capacità finanziaria di [OSCURATO:PERSONA] e dell'Amorese, il ricorso nulla di concreto oppone. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore