CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 16387/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14124/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA]Alessio ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Ricorrenti - Contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], domiciliata ex legein Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] LIQUIDAZIONE, domiciliata ex lege in Roma, [OSCURATO:PERSONA] presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]). -Controricorrente - Avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1250/2019 depositata il 13/09/2019. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 24 maggio 2023. Rilevato che: 1. con citazione del 9/06/2001, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], sulla premessa di essere proprietari di unità abitative nel complesso immobiliare realizzato dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., ad essi pervenute a seguito di contratto di permuta (in data 13/11/1982) della proprietà di terreni verso unità abitative da costruire e, ancora, che all’assegnazione delle unità abitative doveva seguire l’attribuzione di posti auto, hanno convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] II chiedendo che fossero identificati e attribuiti i posti auto loro spettanti, oltre al risarcimento dei danni subiti nella misura da quantificarsi, in via equitativa, in lire 100.000.00; 2. si è costituita in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] II, ha contestato la domanda e ne ha chiesto il rigetto; ha svolto intervento volontario B.L. Invest di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. S.a.s. (“B.L. Invest”) ed ha chiesto che, nell’adozione dei provvedimenti del caso, si tenesse conto che con sentenza definitiva le erano stati assegnati i posti auto 6b e 18 nell’area garage sottostante il fabbricato in questione (posto in Salerno, via Grisignano); 3. il Tribunale di Salerno ha rigettato la domanda con sentenza n. 1299/2012, che è stata confermata dalla Corte d’appello di Salerno, con la pronuncia indicata in epigrafe, la quale ha respinto il gravame degli “eredi Giordano” con questa motivazione: (i) gli appellanti, che avrebbero dovuto essere assegnatari di posti auto in base ai titoli di proprietà in loro possesso, tuttavia, con scrittura privata (accordo del 17/06/1994) conclusa con la [OSCURATO:PERSONA] II, mai disconosciuta né contestata, concordarono che i posti auto sarebbero stati realizzati nel secondo piano interrato da costruirsi previa concessione edilizia del Comune di Salerno; (ii) la realizzazione di altri posti auto era subordinata all’ottenimento della concessione da parte del Comune di Salerno, che nelle more realizzava in loco un garage pubblico, sottraendo la disponibilità dell’area alla Cooperativa; la parte appellante doveva anche partecipare al pagamento delle spese di costruzione del secondo livello; (iii) le parti, con la convenzione, non avevano rinunciato al diritto ad ottenere il posto auto, ma avevano riconosciuto il diritto della Cooperativa a realizzare posti auto al primo livello per i soci, con riserva ai sig.ri Giordano dei posti auto del secondo livello; (iv) come ha evidenziato il Tribunale, va fattosalvo il diritto degli appellanti al risarcimento del danno per la mancata realizzazione dell’area per i posti auto ad essi dovuti; (v) correttamente, invece, è stata rigettata dal primo giudice la richiesta di risarcimento dei danni, per mancato godimento del bene, perché sfornita di prova nell’an e nel quantum; 4. gli eredi Giordano hanno proposto ricorso, con tre motivi, per la cassazione della sentenza d’appello; la [OSCURATO:PERSONA] II ha resistito con controricorso, illustrato con una memoria; B.L. Invest ha resistito con controricorso; Consideratoche: I. preliminarmente, va disattesa l’eccezione di B.L. Invest di “nullità della notifica” del ricorso per cassazione degli eredi Giordano per la mancanza di attestazione della conformità all’originale e per mancata indicazione degli elementi identificativi dell’atto (riferimento temporale UTC, dimensioni, impronta hash e/o MD5 dei file oggetto della notifica). La notifica del ricorso per cassazione è avvenuta mediante l’invio dell’atto in formato analogico a mezzo di posta elettronica certificata, senza l’attestazione di conformità prescritta dall’art. 3-bis, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, e dall’art. 19-ter del provvedimento del responsabile per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia del 28 dicembre 2015 [recte: del provvedimento del 16 aprile 2014, introdotto dall’art. 1, comma terzo, del provvedimento del 28 dicembre 2015]. È vero che la relata di notifica del ricorso, nella quale avrebbe dovuto essere inserita la predetta attestazione, ai sensi del comma terzo dell’articolo 19-ter, e dell’art. 16-undecies, comma terzo, secondo periodo, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, trattandosi di copia destinata alla notifica, non reca alcuna specifica dichiarazione in tal senso, ma soltanto una sintetica descrizione del documento notificato, priva dell’indicazione del nome del relativo file. Una simile carenza deve ritenersi tuttavia sanata dalla costituzione in giudizio della parte intimata, la quale non ha contestato la conformità all’originale della copia notificatale, ma si è limitata a far valere la mancanza dell’attestazione. Ne consegue che risulta applicabile l’art. 23, comma secondo, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, il quale, disponendo che in assenza del disconoscimento le copie e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, conformi alle vigenti regole tecniche, sono dotate della stessa efficacia probatoria dell’originale, pone a carico dell’interessato l’onere di disconoscere formalmente la predetta conformità (Cass. nn. 11346/2020, 27480/2018, 22879/2018, 164962018). Da un altro punto di vista (cfr. Cass. n. 22879/2018), la mancata indicazione degli elementi identificativi del documento costituisce una mera irregolarità, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di nullità contemplate dall’art. 11, della legge n. 53 del 1994, e, in ogni caso, eventuali nullità della notifica del ricorso risulterebbero sanate ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., in quanto (è il caso diripeterlo) la parte che solleva l’eccezione ha replicato all’altrui ricorso; 1. con il primo motivo di ricorso [«1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1371, cod. civ., artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento alla violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale in relazione al contenuto della scrittura privata del 17/06/1994, ed alla mancata corretta qualificazione della stessa in termini di mera lettera di intenti (in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.)»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che non ha rilevato che la scrittura privata del 17/06/1994 era una mera lettera di intenti, insuscettibile di produrre effetti giuridici, con la quale le parti provvedevano a stilare un programma di massima delle operazioni da porre in essere in via del tutto generale, al solo scopo di cristallizzare una fase della trattativa, senza prevedere alcun dovere, obbligo o responsabilità per il mancato assolvimento di quanto ivi convenuto. Sotto un diverso profilo, la sentenza di appello è criticata per la violazione delle regole di ermeneutica contrattuale, per non avere individuato la comune intenzione dei contraenti, desumibile soprattutto dal tenore letterale della scrittura privata, dal comportamento successivo delle parti – le quali non avevano provveduto a formalizzare tutti gli aspetti dell’accordo entro e non oltre il 30/06/1994, come invece avrebbero dovuto fare in base alla clausola n. 5 della scrittura – , da un’interpretazione sistematica di tutte le clausole dell’accordo. Evidenziano che le parti avevano inteso demandare e differire l’effetto di riservare alla [OSCURATO:PERSONA] II l’esclusiva disponibilità dell’area garage sottostante il fabbricato (primo piano interrato) alla futura realizzazione –da parte di un costituendo consorzio al quale la [OSCURATO:PERSONA] II avrebbe dovuto cedere il diritto di costruire – di un garage al secondo livello, previo rilascio della concessione edilizia. Concludono che, in realtà, nulla di quanto previsto era effettivamente accaduto: né la costituzione del consorzio, né la cessione dei diritti edificatori dalla [OSCURATO:PERSONA] II al consorzio, né il rilascio della concessione edilizia, e neppure la realizzazione di un garage al secondo livello interrato, la cui disponibilità veniva successivamente sottratta dal Comune di Salerno che provvedeva a realizzarvi un parcheggio; 2. con il secondo motivo [«2. Violazione e falsa applicazione artt. 18 l. 765/1967, art. 9 l. nr. 112/1989, art. 41-sexies l. 1150/1942, artt. 817, 818, 819, 1117 e 1118 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata che ha riconosciuto, in forza della convenzione del 17/06/1994, la possibilità della [OSCURATO:PERSONA] II di disporre in via esclusiva dell’area di parcheggio al primo piano interrato, così implicitamente escludendone la natura e destinazione condominiale ed i vincoli pubblicistici ad essa impressi dalla speciale normativa urbanistica, in aperta violazione delle disposizioni menzionate nella rubrica del motivo, ed in assenza di un titolo attributivo idoneo a sconfessare la natura comune e condominiale dell’area oggetto del giudizio e la sua specifica destinazione d’uso, ai sensi della legge n. 765 del 1967 (cd. legge ponte) applicabile ratione temporis; 3. con il terzo motivo [«3. Violazione e falsa applicazione artt. 18 l. 765/1967, art. 41-sexies l. 1150/1942, art. 2697 cod. civ, art. 432 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.»], i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, nella parte in cui è stata disattesa la loro domanda di risarcimento del danno per il mancato godimento del bene, e, al riguardo, rilevano che la [OSCURATO:PERSONA] II, nell’eludere il vincolo di destinazione dell’area di parcheggio edificata ex art. 41-sexies, l. n. 1150 del 1942, doveva rispondere del danno conseguente al mancato godimento del bene, risarcibile ex se , determinabile secondo i generali criteri di valutazione dei valori di mercato dell’uso del bene medesimo, o, come richiesto in subordine dagli stessi ricorrenti, in via equitativa, ai sensi dell’art. 432, cod. proc. civ.; 4. il primo motivo, nella sua complessa articolazione, è fondato nei termini di seguito illustrati, con conseguente assorbimento del secondo e del terzo motivo; 4.1. vanno disattese le censure concernenti gli asseriti errores in procedendo, (in disparte la loro inesatta sussunzione entro il paradigma del n. 3 anziché in quello del n. 4, del primo comma dell’art. 360, cod. proc. civ.), occorre richiamare il condivisibile indirizzo di legittimità, per il quale «[i]n materia di ricorso per cassazione, la violazione dell’art. 115 c.p.c. può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre» (Cass. 10/06/2016, n. 11892; conf., ex multis, Cass. 11/10/2016, n. 20382; Cass. 28/02/2018, n. 4699; Cass. 03/11/2020, n. 24395; Cass. 26/10/2021, n. 30173), e quello per cui (cfr. Cass. n. 11892/2016) «la violazione dell’art. 116 c.p.c. (norma che sancisce il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale) è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360, n. 4, c.p.c., solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime»; 4.2. è inammissibile, per novità della questione, la censura secondo cui la Corte di merito avrebbe erroneamente attribuito natura contrattuale alla scrittura privata del 17/06/1994, che, in realtà, secondo la tesi dei ricorrenti, sarebbe una mera lettera di intenti, una minuta, o puntuazione di clausole. Si tratta di un profilo di critica che non è stato esaminato dalla Corte territoriale. Al riguardo è opportuno ricordare che, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787); 4.3. è fondata la censura concernente la violazione dei canoni legali d’ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti, cod. proc. civ.; 4.4. la Corte di Salerno evidenzia che gli “appellanti” avrebbero dovuto essere assegnatari dei posti auto in base ai titoli di proprietà in loro possesso e che, tuttavia, con la scrittura privata del 17/06/1994, le parti (cfr. pagg. 6-7 della sentenza) «avevano concordato che i posti auto sarebbero stati realizzati con un secondo piano interrato da costruirsi previa concessione del Comune di Salerno […]» e aggiunge che «Le parti con la convenzione non hanno rinunciato al diritto ad ottenere il posto auto ma hanno riconosciuto il diritto della cooperativa a realizzare i posti auto al primo livello per i soci, riservando i posti auto del secondo livello agli odierni appellanti». Ebbene, una simile interpretazione della scrittura privata collide il suo tenore testuale e, in particolare, con la clausola n. 4 del predetto accordo (trascritto nell’autosufficiente mezzo d’impugnazione) secondo cui «Il garage attualmente sottostante il fabbricato, dopo la ultimazione dei lavori di cui sopra resterà nella esclusiva disponibilità della Coop. Girasole II° fermo restando che ai soci del Consorzio sarà concesso il passaggio per l’accesso al realizzando garage e l’uso delle parti comuni compreso l’ascensore». È palese che le parti hanno inteso differire l’effetto della riserva dell’esclusiva disponibilità dell’area garage sottostante il fabbricato (primo piano interrato) alla [OSCURATO:PERSONA] II soltanto al momento della futura realizzazione, da parte del costituendo consorzio, dell’area garage del secondo livello interrato, previo ottenimento della necessaria concessione edilizia. E poiché nella realtà dei fatti il programma negoziale non ha mai trovato attuazione, al contrario di quanto afferma la Corte d’appello, non si è avverata la condizione al cui verificarsi era subordinato il riconoscimento alla [OSCURATO:PERSONA] II del diritto di realizzare posti auto al primo livello da riservare ai propri soci; 5. in conclusione, accolto il primo motivo nei termini sopra indicati, assorbiti il secondo e il terzo motivo, la sentenza è cassata, con rinvio al giudice a quo, anche per le spese del giudizio di legittimità; P.Q.M. acc