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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2024

Cassazione n. 30330/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/trte le conclusioni del PG etroose,- _ udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione penale, rigettava l'istanza presentata dal [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 24 giugno 2020, irrevocabile il 10 settembre 2021, che ha riformato in punto di pena la sentenza del Gip del Tribunale di Lannezia del 12 giugno 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3), 582, 585, comma 1, 577, 61 n. 2, c.p., commessi il 21 aprile 2018 e il 15 settembre 2018 in Lamezia terme, già avvinti dal vincolo della continuazione; 2) sentenza della Corte di appello di Catania del 30 giugno 2021, irrevocabile il 22 marzo 2022, che ha riformato in punto di pena la sentenza del Gip del Tribunale di Catania, in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3 n. 1) e 2), c.p., commesso a Catania il 12 gennaio 2019.

Il giudice di merito decideva quale giudice di rinvio a seguito di annullamento, pronunciato con sentenza del 22.2.202 dalla Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione, della precedente ordinanza adottata dallo stesso giudice di merito, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, in data 7.7.2022, con cui era stata rigettata la richiamata istanza, sul presupposto che non potesse ravvisarsi l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra í reati di cui alle succitate sentenze e, in particolare, tra le due rapine aggravate, rispettivamente commesse il 15 settembre 2018 (di cui alla sentenza sub 1), e il 12 gennaio 2019 (oggetto della sentenza sub 2), in quanto le condotte, seppur omogenee e connotate dall'utilizzo di moduli operativi ampiamente collaudati, erano state commesse a distanza di tempo, in concorso con diversi soggetti e in località differenti.

Il giudice dell'esecuzione, inoltre, aveva osservato che gli illeciti, lungi dal potersi considerare espressione di una comune rappresentazione anticipata, erano solo manifestazione di una radicata professionalità nel delinquere.

I Rilevava, al riguardo, la Suprema Corte una lacuna motivazionale, demandando al giudice del rinvio il compito di colmarla, in quanto il giudice dell'esecuzione, contravvenendo a un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva omesso di motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento, con particolare riferimento all'esistenza di una decisione definitiva, emessa per l'appunto in sede di cognizione, che ha già ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra i reati commessi tra aprile e settembre del 2018.

2. Nel rigettare la domanda difensiva, il giudice del rinvio, ha evidenziato come correttamente il giudice della cognizione avesse ravvisato la continuazione tra le due rapine commesse in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 15.9.2018, emergendo l'identità del disegno criminoso, in tutta evidenza, dal fatto che esse "sono state commesse ai danno del medesimo ufficio postale ([OSCURATO:PERSONA] 3), con le medesime modalità esecutive, con lo stesso oggetto (la cassetta di ricarico dell'apparecchio ATM) e in concorso con i medesimi concorrenti (Battaglia, [OSCURATO:PERSONA] e Tropea), ciascuno con lo stesso ruolo in ognuno dei due episodi gemelli".

Identico disegno criminoso, tuttavia, rilevava il giudice dell'esecuzione, non poteva essere riconosciuto in relazione alla rapina commessa nel gennaio del 2019 in Catania in danno dell'istituto di credito "CREDEM", posto che si tratta di un reato consumato in un luogo diverso, commesso con modalità esecutive diverse e con concorrenti diversi, "calabresi i concorrenti nelle rapine in terra calabra, catanesi i concorrenti nella rapina commessa in Catania", non essendo sufficiente il dato della relativa contiguità temporale rispetto alla rapina consumata in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ricondurre anche la rapina commessa in Catania a un disegno criminoso unitario.

2. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Cici, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha considerato che nel caso in esame l'identità del disegno criminoso emerge dalla circostanza che il Cici ha partecipato in un breve contesto temporale in qualità di esecutore materiale, a tre rapine in danno di istituti bancari, eseguite con le medesime modalità, caratterizzate dalla stessa provenienza territoriale dei soggetti che le hanno poste in essere, tutti Catanesi,

3. Con requisitoria scritta del 22.1.2024 il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto.

4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4.1. L'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità è da tempo attestato sul principio che l'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali.

Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Nella specie è stata esclusa l'unicità del disegno criminoso non solamente sulla base dello iato temporale fra i due gruppi di episodi di rapina contestati, ma anche, e soprattutto, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle condotte delittuose che risultavano differenti: cfr., ex plurimis, Sez. 3 i è 2, n. 18037 del 07/04/2004, Rv. 229052; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Rv. 284420).

Come è stato osservato con condivisibile assunto, il programma di vita delinquenziale si differenzia dall'unicità del disegno criminoso, esprimendo l'opzione del soggetto attivo del reato a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615).

Resta ferma, ovviamente, la complessità dell'indagine che il giudice di merito deve compiere per accertare la sussistenza o meno dell'identità del disegno criminoso.

Al riguardo vanno ribaditi i principi espressi dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074).

Alla luce di tali principi non può non rilevarsi come la motivazione della sentenza oggetto di ricorso abbia dato puntualmente conto delle ragioni per cui, pur in presenza di un'oggettiva analogia tra i reati commessi a [OSCURATO:PERSONA] e quello consumato in Catania, trattandosi di rapine commesse dal Cici in concorso con altre persone, e di una relativa contiguità temporale, l'invocata applicazione della disciplina della continuazione non possa essere disposta, dovendosi considerare la successiva rapina commessa in Catania semplice estrinsecazione, contingente ed estemporanea, di un genere di vita incline al reato, piuttosto che parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, militando in tal senso la diversità degli obiettivi e delle modalità esecutive, che hanno caratterizzato l'azione predatoria catanese, rispetto a quelle delle rapine poste in essere a [OSCURATO:PERSONA], come puntualmente indicato dal giudice del rinvio, che, in tal modo, ha compiutamente adempiuto all'incarico demandatogli.

Le doglianze difensive, per converso, appaiono non solo versate in fatto, ma del tutto generiche, avendo il ricorrente insistito sulla duplice circostanza che le rapine avevano ad oggetto istituti di credito, laddove quelle in [OSCURATO:PERSONA] erano state consumate in danno non di una banca ma dello stesso ufficio postale, ed erano state eseguite sempre da Catanesi, mentre, come indicato dal giudice dell'esecuzione, Catanesi erano solo gli autori della rapina perpetrata in Catania, non anche di quelle consumate in [OSCURATO:PERSONA].

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/trte le conclusioni del PG etroose,- _ udito il dif sore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in epigrafe il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Catania, quale giudice dell'esecuzione penale, rigettava l'istanza presentata dal [OSCURATO:PERSONA], volta a ottenere il riconoscimento della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto delle seguenti sentenze irrevocabili: 1) sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro in data 24 giugno 2020, irrevocabile il 10 settembre 2021, che ha riformato in punto di pena la sentenza del Gip del Tribunale di Lannezia del 12 giugno 2019, in relazione ai reati di cui agli artt. 628, comma 3, n. 3), 582, 585, comma 1, 577, 61 n. 2, c.p., commessi il 21 aprile 2018 e il 15 settembre 2018 in Lamezia terme, già avvinti dal vincolo della continuazione; 2) sentenza della Corte di appello di Catania del 30 giugno 2021, irrevocabile il 22 marzo 2022, che ha riformato in punto di pena la sentenza del Gip del Tribunale di Catania, in relazione al reato di cui all'art. 628, comma 1 e 3 n. 1) e 2), c.p., commesso a Catania il 12 gennaio 2019. Il giudice di merito decideva quale giudice di rinvio a seguito di annullamento, pronunciato con sentenza del 22.2.202 dalla Prima Sezione penale di questa Corte di Cassazione, della precedente ordinanza adottata dallo stesso giudice di merito, in funzione di giudice dell'esecuzione penale, in data 7.7.2022, con cui era stata rigettata la richiamata istanza, sul presupposto che non potesse ravvisarsi l'esistenza di un medesimo disegno criminoso tra í reati di cui alle succitate sentenze e, in particolare, tra le due rapine aggravate, rispettivamente commesse il 15 settembre 2018 (di cui alla sentenza sub 1), e il 12 gennaio 2019 (oggetto della sentenza sub 2), in quanto le condotte, seppur omogenee e connotate dall'utilizzo di moduli operativi ampiamente collaudati, erano state commesse a distanza di tempo, in concorso con diversi soggetti e in località differenti. Il giudice dell'esecuzione, inoltre, aveva osservato che gli illeciti, lungi dal potersi considerare espressione di una comune rappresentazione anticipata, erano solo manifestazione di una radicata professionalità nel delinquere. I Rilevava, al riguardo, la Suprema Corte una lacuna motivazionale, demandando al giudice del rinvio il compito di colmarla, in quanto il giudice dell'esecuzione, contravvenendo a un costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, aveva omesso di motivare la decisione di disattendere la valutazione del giudice della cognizione in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai provvedimenti dedotti nel suo procedimento, con particolare riferimento all'esistenza di una decisione definitiva, emessa per l'appunto in sede di cognizione, che ha già ritenuto sussistente il vincolo ideativo tra i reati commessi tra aprile e settembre del 2018. 2. Nel rigettare la domanda difensiva, il giudice del rinvio, ha evidenziato come correttamente il giudice della cognizione avesse ravvisato la continuazione tra le due rapine commesse in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 15.9.2018, emergendo l'identità del disegno criminoso, in tutta evidenza, dal fatto che esse "sono state commesse ai danno del medesimo ufficio postale ([OSCURATO:PERSONA] 3), con le medesime modalità esecutive, con lo stesso oggetto (la cassetta di ricarico dell'apparecchio ATM) e in concorso con i medesimi concorrenti (Battaglia, [OSCURATO:PERSONA] e Tropea), ciascuno con lo stesso ruolo in ognuno dei due episodi gemelli". Identico disegno criminoso, tuttavia, rilevava il giudice dell'esecuzione, non poteva essere riconosciuto in relazione alla rapina commessa nel gennaio del 2019 in Catania in danno dell'istituto di credito "CREDEM", posto che si tratta di un reato consumato in un luogo diverso, commesso con modalità esecutive diverse e con concorrenti diversi, "calabresi i concorrenti nelle rapine in terra calabra, catanesi i concorrenti nella rapina commessa in Catania", non essendo sufficiente il dato della relativa contiguità temporale rispetto alla rapina consumata in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a ricondurre anche la rapina commessa in Catania a un disegno criminoso unitario. 2. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione il Cici, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il giudice dell'esecuzione non ha considerato che nel caso in esame l'identità del disegno criminoso emerge dalla circostanza che il Cici ha partecipato in un breve contesto temporale in qualità di esecutore materiale, a tre rapine in danno di istituti bancari, eseguite con le medesime modalità, caratterizzate dalla stessa provenienza territoriale dei soggetti che le hanno poste in essere, tutti Catanesi, 3. Con requisitoria scritta del 22.1.2024 il sostituto procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dott. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso venga accolto. 4. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4.1. L'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità è da tempo attestato sul principio che l'unicità del disegno criminoso, necessaria per la configurabilità del reato continuato e per l'applicazione della continuazione in fase esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere determinati reati o comunque con una scelta di vita che implica la reiterazione di determinate condotte criminose, atteso che le singole violazioni devono costituire parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, richiedendosi, in proposito, la progettazione "ah origine" di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Deve, dunque, escludersi che una tale progettazione possa essere presunta sulla sola base del medesimo rapporto di contrasto esistente tra i soggetti passivi e l'autore degli illeciti, come pure sulla base dell'identità o dell'analogia dei singoli reati o di un generico contesto delittuoso, ovvero ancora della unicità della motivazione o del fine ultimo perseguito, occorrendo invece che il requisito in questione trovi dimostrazione in specifici elementi atti a far fondatamente ritenere che tutti gli episodi siano frutto realmente di una originaria ideazione e determinazione volitiva. (Nella specie è stata esclusa l'unicità del disegno criminoso non solamente sulla base dello iato temporale fra i due gruppi di episodi di rapina contestati, ma anche, e soprattutto, in considerazione delle particolari modalità di svolgimento delle condotte delittuose che risultavano differenti: cfr., ex plurimis, Sez. 3 i è 2, n. 18037 del 07/04/2004, Rv. 229052; Sez. 2, n. 10033 del 07/12/2022, Rv. 284420). Come è stato osservato con condivisibile assunto, il programma di vita delinquenziale si differenzia dall'unicità del disegno criminoso, esprimendo l'opzione del soggetto attivo del reato a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati, che, seppure dello stesso tipo, non sono identificabili a priori nelle loro principali coordinate, rivelando una generale propensione alla devianza, che si concretizza, di volta in volta, in relazione alle varie occasioni ed opportunità esistenziali (cfr. Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Rv. 266615). Resta ferma, ovviamente, la complessità dell'indagine che il giudice di merito deve compiere per accertare la sussistenza o meno dell'identità del disegno criminoso. Al riguardo vanno ribaditi i principi espressi dalla Suprema Corte nella sua espressione più autorevole, secondo cui il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Rv. 270074). Alla luce di tali principi non può non rilevarsi come la motivazione della sentenza oggetto di ricorso abbia dato puntualmente conto delle ragioni per cui, pur in presenza di un'oggettiva analogia tra i reati commessi a [OSCURATO:PERSONA] e quello consumato in Catania, trattandosi di rapine commesse dal Cici in concorso con altre persone, e di una relativa contiguità temporale, l'invocata applicazione della disciplina della continuazione non possa essere disposta, dovendosi considerare la successiva rapina commessa in Catania semplice estrinsecazione, contingente ed estemporanea, di un genere di vita incline al reato, piuttosto che parte integrante di un unico programma deliberato nelle linee essenziali per conseguire un determinato fine, militando in tal senso la diversità degli obiettivi e delle modalità esecutive, che hanno caratterizzato l'azione predatoria catanese, rispetto a quelle delle rapine poste in essere a [OSCURATO:PERSONA], come puntualmente indicato dal giudice del rinvio, che, in tal modo, ha compiutamente adempiuto all'incarico demandatogli. Le doglianze difensive, per converso, appaiono non solo versate in fatto, ma del tutto generiche, avendo il ricorrente insistito sulla duplice circostanza che le rapine avevano ad oggetto istituti di credito, laddove quelle in [OSCURATO:PERSONA] erano state consumate in danno non di una banca ma dello stesso ufficio postale, ed erano state eseguite sempre da Catanesi, mentre, come indicato dal giudice dell'esecuzione, Catanesi erano solo gli autori della rapina perpetrata in Catania, non anche di quelle consumate in [OSCURATO:PERSONA]. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrent
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