CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2025
Cassazione n. 36712/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine al reato di cui all'art. 477 in relazione all'art. 482 cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 49 cod. pen. - è manifestamente infondato atteso che la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 2, lett. e) cod. proc. pen., in ragione della necessità per gli operanti di effettuare ulteriori accertamenti allo scopo di verificare l'effettiva contraffazione; Considerato che il secondo motivo - con cui il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. peri. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ,Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]