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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 07556/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00146/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 81 A 01 Z236N ), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio ex lege in Roma, p.zza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “pro- tempore”, rappresentato e difeso dall’ [OSCURATO:PERSONA]: liquidazione gratuito patrocinio – termine di decorrenza della liquidazione dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –intimato– Avverso l’ordinanza del 22 novembre 2017 emessa dal Tribunale di Ancona, pubblicata in data 23 novembre 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: -con ordinanza del 4 ottobre 2017, il Presidente del Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2005 e 15 d.l. 150/2011, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del 2 maggio 2017 con cui lo stesso Tribunale aveva ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato (accogliendo la richiesta ex art. 126 TUSG), facendo decorrere gli effetti dalla presentazione di tale ultima istanza, non potendo la medesima retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, trattandosi di due procedimenti autonomi e distinti; - avverso la citata ordinanza, propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di ricorso, il Maqsood; -è rimasto intimato il Ministero della giustizia.

Atteso che: -con l’unico motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 del d.P.R. n. 115/2002, nonché dell’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA].

Ad avviso del ricorrente il primo giudice e il Presidente del Tribunale avevano errato nel sostenere che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a seguito di domanda ex art. 126 TUSG decorrevano dalla proposizione della stessa avanti al giudice, considerato che la parte cui era stata rifiutata l’ammissione al gratuito patrocinio in via anticipata dal COA non aveva nessun rimedio esperibile avverso tale rigetto.

La censura è fondata e con essa il ricorso.

Ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002, nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese chel'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto.

Questa Corte (Cass. n. 24729del 2011 e più di recente, Cass.n. 20710 del 2017) hagià rilevato che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente idiritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l'istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell'atto di reclamo ex art. 669-terdecíes c.p.c. in ordine al quale era stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio, l'emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito.

In siffatta evenienza -si è affermato - l'ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito del suddetto reclamo in cancelleria.

Ne consegue che infondatamente il Tribunale ha ritenuto che gli effetti del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio non retroagissero alla data di presentazione della domanda, avvenuta – una prima volta - il 22.09.2016 avanti al COA di Ancona ed in seguito al rigetto – dinanzi al giudice ex art. 126 TUSG -il 10.02.2017.

Deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è statapresentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'ista nza e questa è presentata entro i venti giorni successivi.

La norma sancisce - in sostanza - la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza(v.

Cass. n. 4695 del 2020 ) .

La pronuncia, avendo fatto decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data del provvedimento del Giudice , è, quindi, incorsa nella violazione denunciata.

Il ricorso è accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio della causa al T ribunale di Ancona , in persona di altro m agi strato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.

P. Q .

M .

La Corte accoglie il ricorsoe cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 00146/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] (c.f.: [OSCURATO:PERSONA] 81 A 01 Z236N ), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio ex lege in Roma, p.zza Cavour, presso la cancelleria civile della Corte di cassazione; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro “pro- tempore”, rappresentato e difeso dall’ [OSCURATO:PERSONA]: liquidazione gratuito patrocinio – termine di decorrenza della liquidazione dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –intimato– Avverso l’ordinanza del 22 novembre 2017 emessa dal Tribunale di Ancona, pubblicata in data 23 novembre 2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: -con ordinanza del 4 ottobre 2017, il Presidente del Tribunale di Ancona rigettava l’opposizione ex artt. 170 d.P.R. n. 115/2005 e 15 d.l. 150/2011, proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento di liquidazione del 2 maggio 2017 con cui lo stesso Tribunale aveva ammesso il ricorrente al gratuito patrocinio a spese dello Stato (accogliendo la richiesta ex art. 126 TUSG), facendo decorrere gli effetti dalla presentazione di tale ultima istanza, non potendo la medesima retroagire alla data della presentazione della domanda al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, trattandosi di due procedimenti autonomi e distinti; - avverso la citata ordinanza, propone ricorso per cassazione, basato su un unico motivo di ricorso, il Maqsood; -è rimasto intimato il Ministero della giustizia. Atteso che: -con l’unico motivo parte ricorrente deduce – ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. – la violazione e la falsa applicazione degli artt. 109, 126 e 136 del d.P.R. n. 115/2002, nonché dell’art. 6 della [OSCURATO:PERSONA]. Ad avviso del ricorrente il primo giudice e il Presidente del Tribunale avevano errato nel sostenere che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio a seguito di domanda ex art. 126 TUSG decorrevano dalla proposizione della stessa avanti al giudice, considerato che la parte cui era stata rifiutata l’ammissione al gratuito patrocinio in via anticipata dal COA non aveva nessun rimedio esperibile avverso tale rigetto. La censura è fondata e con essa il ricorso. Ai sensi dell'art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002, nei dieci giorni successivi a quello in cui è presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione, il consiglio dell'ordine degli avvocati, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio se ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese chel'interessato intende far valere non appaiono manifestamente infondate; se il consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio, che decide con decreto. Questa Corte (Cass. n. 24729del 2011 e più di recente, Cass.n. 20710 del 2017) hagià rilevato che il condizionare gli effetti della delibera di ammissione alla sua data di emissione porterebbe a pregiudicare illogicamente idiritti dell'istante per un fatto ad esso non addebitabile nel caso in cui, sebbene l'istanza di ammissione sia stata presentata anteriormente al deposito dell'atto di reclamo ex art. 669-terdecíes c.p.c. in ordine al quale era stata richiesta l'ammissione al gratuito patrocinio, l'emissione della delibera di ammissione sia intervenuta successivamente a tale deposito. In siffatta evenienza -si è affermato - l'ammissione al gratuito patrocinio deve intendersi avvenuta con decorrenza al deposito del suddetto reclamo in cancelleria. Ne consegue che infondatamente il Tribunale ha ritenuto che gli effetti del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio non retroagissero alla data di presentazione della domanda, avvenuta – una prima volta - il 22.09.2016 avanti al COA di Ancona ed in seguito al rigetto – dinanzi al giudice ex art. 126 TUSG -il 10.02.2017. Deve ribadirsi che, ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 115/2002, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è statapresentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l'interessato fa riserva di presentare l'ista nza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. La norma sancisce - in sostanza - la retroattività degli effetti dell'ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza(v. Cass. n. 4695 del 2020 ) . La pronuncia, avendo fatto decorrere gli effetti dell'ammissione dalla data del provvedimento del Giudice , è, quindi, incorsa nella violazione denunciata. Il ricorso è accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio della causa al T ribunale di Ancona , in persona di altro m agi strato, che deciderà uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, e provvederà anche alla pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. P. Q . M . La Corte accoglie il ricorsoe cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in persona di diverso magistrato, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassa
Sentenza Cassazione n. 07556/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris