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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00755/2026

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14404/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10749/2016 , depositata l’ 1 dicembre 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del liquidatore pt , e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano con ricorso depositato in data 31 dicembre 2012 all’avviso di accertamento A/l/134126 Giochi - Lotterie 2007 emessodall’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato.

L’atto impugnato scaturiva dal verbale di perquisizione esequestro del 21 settembre 2007 della Guardia di Finanza.I militari, con i funzionari dell'amministrazione, si recavano per una ispezione presso il "[OSCURATO:PERSONA]”, allo scopo di effettuare la lettura delle schede di apparecchi di cui all’art. 10 , comma 6 , TUIR e procedevano alla lettura delleapparecchi da gioco che si trovavano nel detto esercizio commerciale.

Dai verbali redatti in tale occasione scaturiva l’accertamento che veniva notificato alla società , nella qualità di soggetto passivo d’imposta e responsabile dell’istallazione degli apparecchi da gioco e al Grasso, nella qualità di coobbligato , in quanto titolare della ditta esercente l'attività di bar, nei cui locali si trovavano gliapparecchi.

Si costituiva l'Ufficio con proprie controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli , con sentenza n.15850/13/14, rigettava il ricorso .

2. –Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello.

Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 10749/2016, depositata l’1 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'impugnazione.

3. –Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi .

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso.

4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Il ricorrente ha depositato delle memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA]

1. – Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 11 settembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto,avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 148 del 2017 e a quella successiva di quell'articolo 3 del d.l. n. 119/2018.

Tale atto è sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] con sottoscrizione autenticata dal procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], ed è stato notificato all’ Amministrazione finanziaria.

Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese di legittimità devono essere compensate tra le parti , avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017 e risultando integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di cui alla predetta rottamazione esattoriale e, per il residuo, ha dichiarato di aver aderito anche alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018.

P.Q.M dichiara estinto il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14404/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10749/2016 , depositata l’ 1 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 novembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del liquidatore pt , e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano con ricorso depositato in data 31 dicembre 2012 all’avviso di accertamento A/l/134126 Giochi - Lotterie 2007 emessodall’[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato. L’atto impugnato scaturiva dal verbale di perquisizione esequestro del 21 settembre 2007 della Guardia di Finanza.I militari, con i funzionari dell'amministrazione, si recavano per una ispezione presso il "[OSCURATO:PERSONA]”, allo scopo di effettuare la lettura delle schede di apparecchi di cui all’art. 10 , comma 6 , TUIR e procedevano alla lettura delleapparecchi da gioco che si trovavano nel detto esercizio commerciale. Dai verbali redatti in tale occasione scaturiva l’accertamento che veniva notificato alla società , nella qualità di soggetto passivo d’imposta e responsabile dell’istallazione degli apparecchi da gioco e al Grasso, nella qualità di coobbligato , in quanto titolare della ditta esercente l'attività di bar, nei cui locali si trovavano gliapparecchi. Si costituiva l'Ufficio con proprie controdeduzioni. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Napoli , con sentenza n.15850/13/14, rigettava il ricorso . 2. –Avverso tale sentenza il contribuente proponeva appello. Si costituiva l’Agenzia delle entrate chiedendo il rigetto dell’appello. Con sentenza n. 10749/2016, depositata l’1 dicembre 2016, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'impugnazione. 3. –Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi . L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. 4. –Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il ricorrente ha depositato delle memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Preliminarmente, la Corte osserva che con istanza depositata in data 11 settembre 2025 il ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto,avendo aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 148 del 2017 e a quella successiva di quell'articolo 3 del d.l. n. 119/2018. Tale atto è sottoscritto personalmente da [OSCURATO:PERSONA] con sottoscrizione autenticata dal procuratore avv. [OSCURATO:PERSONA], ed è stato notificato all’ Amministrazione finanziaria. Va dunque dichiarata l'estinzione del giudizio e le spese di legittimità devono essere compensate tra le parti , avendo il contribuente aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 148/2017 e risultando integralmente saldate, entro il 7 dicembre 2018, le rate di cui alla predetta rottamazione esattoriale e, per il residuo, ha dichiarato di aver aderito anche alla definizione agevolata ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 119/2018. P.Q.M dichiara estinto il ricorso; compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella ca