CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 1978
Cassazione n. 24512/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Brescia, confermando la condanna pronunciata in primo grado - lo ha ritenuto responsabile del reato di furto aggravato; - che il reato contestato è, ad oggi, procedibile su querela di parte e, agli atti, risulta rituale remissione di querela e conseguente accettazione; - che questa Corte ha autorevolmente chiarito che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681; Sez. 2, n. 18680 del 28/472010, Rv. 247088; n. 37688 del 08/07/2014, Rv. 259989; Sez. 3, n. 9154 del 17/12/2020, dep. 2021, Rv. 281326); - che, pertanto, deve emettersi declaratoria di estinzione del reato contestato per remissione di querela, con condanna del querelato alle spese processuali ai sensi dell'art. 340 del codice di procedura penale; PQM P.Q.M9°- reposCANC [OSCURATO:PERSONA] 22- 6 gUnzion Marzi miziatio e S(11111 2