CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 09849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16628/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 30, presso lo studio Placidi , rappresentat a e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat i in [OSCURATO:PERSONA], 121, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] s Lucente ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E TURISMO, domiciliato in Roma via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale d ello Stato ( ADS80224030587) che lo rappresenta e difende ope legis -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso l’ordinanza della Corte d'appello di Napoli n. 3292/2016 depositata il26.2. 2018 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.4.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] e gli eredi del fratello [OSCURATO:PERSONA], e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno convenuto in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli per la determinazione delle giuste indennità di acquisizione sanante ex art.42 bis del d.p.r. 327 del 2001 per il suolo e i fabbricati siti in località Civita del Comune di Atripalda (AV) la [OSCURATO:SOCIETA]., il Ministero dei beni e attività culturali e la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le Province di Salerno e Avellino; i predetti immobili erano stati ogge tto di occupazione d’urgenza disposta dal Ministero nel 1975, in seguito al rinvenimento di resti archeologici mentre si stavano eseguendo gli scavi delle fondamenta di quattro fabbricati di cinque piani autorizzati con separate licenze edilizie. I ricorrenti hanno esposto che il Ministero aveva prorogato di anno in anno l’originaria occupazione fino al 1998 con decreti oggetto di annullamento da parte del TAR da loro adito; che non solo l’area oggetto degli scavi, ma l’intera area di loro proprietà non era stata loro restituita; che non era stato più possibile procedere all’edificazione originariamente assentita; che in seguito ad azione civile proposta dinanzi al Tribunale e alla Corte di appello di Napoli avevano conseguito il risarcimento per la mancata realizzazione degli immobili ed era stata liquidata l’indennità di occupazione illegittima sino al 1998 in € 225.266,41; che tuttavia il decreto di esproprio del 1998 era stato annullato dal TAR di Salerno nel 2008, al pari dei provvedimenti di offerta delle indennità e proroga delle occupazioni; che il decreto di acquisizione del 24.2.2009 ex art.43 d.p.r. 327 del 2001 era stato poi annullato per la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma applicata; che in seguito a nuovo decreto ex art.42 bis del d.p.r. 327 del 2001 erano state liquidate indennità di occupazione per € 69.000,00 in contrasto con quanto a suo tempo statuito dalla Corte di appello. Si sono costituiti il Ministero e la Soprintendenza, chiedendo il rigetto della domanda mentre la [OSCURATO:SOCIETA] è rimasta contumace. La Corte di appello, esperita consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto l’opposizione e ha determinato per l’acquisizione sanante delle aree in questione le indennità di € 159.500,00, oltre interessi e al netto di quanto già versato a favore sia di [OSCURATO:PERSONA], sia degli eredi di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la predetta ordinanza del 26.2.2018 con atto notificato il 31.5.2018 ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA], svolgendo duemotivi. Con atto notificato il 5.7.2018 hanno proposto controricorso gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo anche lui deceduto, e cioè Roberta e [OSCURATO:PERSONA], e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Ha proposto controricorso anche il Ministero dei beni culturali, con atto notificato il 9.7.2018, chiedendo di statuire come di ragione sul primo motivo di ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. e di accogliere il secondo motivo; tale controricorso, indirizzato sia alla ricorrente principale, sia a [OSCURATO:PERSONA], sia gli eredi di [OSCURATO:PERSONA], e cioè [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non è stato notificato all’indirizzo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:SOCIETA], per errore di indicazione dell’indirizzo di posta certificata. Il Ministero quindi, sul presupposto della avvenuta rituale notifica ai litisconsorti necessari, ha proceduto alla notifica in rinnovazione alla ricorrente principale in data 5.9.2018. I controricorrenti eredi Dello Iacono con nota ex art.372 cod. proc. civ. hanno depositato l’istanza di correzione di errore materiale del 19.5.2019 proposta dal Ministero e l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con cui la Corte di appello di Napoli ha proceduto alla correzione dell’errore predetto, eliminando nel dispositivo la locuzione «nella stessa misura». La ricorrente e i controricorrenti eredi Dello Iacono hanno presentato altresì memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art.360, n.3, cod. proc. civ ., la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.42 bis d.p.r. 327/2001 e all’art.2043 cod. civ. e lamenta che le sia stata erroneamente attribuita una responsabilità risarcitoria e indennitaria, mentre aveva svolto su incarico della Soprintendenza dei beni archeologici di Salerno solo gli adempimenti procedurali preordinati alla conduzione della procedura espropriativa, ma non aveva svolto alcun ruolo nella procedura acquisitiva e nell’occupazione. La semplice lettura del decreto n.155 del 2016 avrebbe consentito di constatare che in nessuna parte del provvedimento compariva un qualche riferimento alla ricorrente in qualsiasi veste. 5. Il Ministero dei beni culturali con il suo controricorso ha ribadito di non aver mai contestato la propria legittimazione passiva e si è rimesso a giustizia quanto al primo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA], mostrando così di non aver alcun elemento per opporvisi. 6. [OSCURATO:SOCIETA] non è l’autorità che ha emesso il decreto di acquisizione sanante, né in alcun modo il beneficiario dell’acquisizione. Secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte nella fattispecie espropriativa di cui all'art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, l'illecita o illegittima utilizzazione dell'immobile per scopi di interesse pubblico costituisce solo un presupposto dell'acquisizione del bene, sicché, ove il provvedimento acquisitivo sia stato adottato in conformità agli altri presupposti normativi, l'indennizzo previsto per la perdita della proprietà non ha natura risarcitoria, ma indennitaria, e la controversia sulla sua determinazione e corresponsione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. n. 327 del 2001 e dell'art. 133, lett. g, c.p.a. (Sez. U, n. 22096 del 29.10.2015). Inoltre le controversie relative alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la acquisizione sanante, sono devolute, in unico grado, alla corte di appello, secondo una regola generale dell'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del d.lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto –quale quello della acquisizione sanante – introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva. (Sez. U, n. 15343 del 12.6.2018). Non si vede quindi a quale altro titolo un soggetto possa essere ritenuto legittimato a contraddire all’opposizione al decreto di acquisizione, se non quale autorità acquisente (art.42 bis, commi 1 e 7) o di beneficiario dell’acquisizione. Vesti queste, né l’una né l’altra, rivestite da [OSCURATO:SOCIETA] che non ha emesso il decreto, né si è vista attribuire l’area, ma ha semplicemente svolto, su incarico della Soprintendenza dei beni archeologici di Salerno, solo adempimenti procedurali preordinati alla conduzione della procedura espropriativa. L’ordinanza impugnata è totalmente priva di motivazione in ordine al coinvolgimento di [OSCURATO:SOCIETA], che non può ovviamente esser fatto discendere dalla sua posizione di contumacia in primo grado. Né può rilevare la mancata produzione nel giudizio di merito della nota di incarico del 18.2.2012 dalla Soprintendenza alla [OSCURATO:SOCIETA], poiché quest’ultima non risulta aver assu nto comunque alcuna delle vesti che legittimano la qualità di contraddittore nella procedura oppositiva. Tale certamente non può essere la predisposizione di attività amministrative propedeutiche e di supporto, né l’impulso alla notificazione del decretose questo è stato emesso da un soggetto diverso e per acquisire il bene a favore di un soggetto diverso. Il decreto n.155 del 2016 è emesso dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Direzione generale di Archeologia in persona del Direttore generale e dispone l’acquisizione dei beni al Demanio dello Stato; la società [OSCURATO:SOCIETA] non è neppur menzionata ed evidentemente la sua attività ha avuto rilievo meramente interno e preparatorio. Per altro verso, nella ordinanza impugnata n on vi è alcuna motivazione diretta ad esplicare perché la [OSCURATO:SOCIETA] sia stata individuata come destinataria della condanna solidale al deposito delle somme in questione. 7. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione di legge e nullità dell’ordinanza in ordine alla liquidazione degli indennizzi e alla liquidazione delle quote agli aventi diritto. [OSCURATO:SOCIETA] sostiene che ai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (e per essi ai rispettivi eredi) apparteneva solo il 50% del fondo perché l’altro 50% apparteneva già al Ministero per averlo espropriato ai proprietari originari Giovanni e [OSCURATO:PERSONA]. Sussisteva al proposito, secondo la ricorrente, una evidente contraddizione tra la parte motiva e la relazione peritale e il dispositivo, con la duplicazione delle attribuzioni a favore dei controricorrenti. 8. Il motivo resta evidentemente assorbito per effetto dell’accoglimento del primo motivo. 9. Il controricorso proposto dal Ministero è stato tempestivamente notificato il 9.7.2018 solo agli opponenti comproprietari dei beni acquisiti ([OSCURATO:PERSONA], e eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Giuseppe e [OSCURATO:PERSONA]). Il controricorso non è stato notificato all’indirizzo dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per errore di indicazione dell’indirizzo di posta certificata. Il Ministero quindi, sul presupposto della avvenuta rituale notifica ai litisconsorti necessari, ha proceduto alla notifica in rinnovazione alla ricorrente principale in data 5.9.2018. Secondo la giurisprudenza di questa Corte nel giudizio di cassazione, la tardività della notificazione del controricorso al ricorrente non ne determina l'inammissibilità, se esso sia stato tempestivamente notificato ad un altro dei legittimi contraddittori. (Sez. 2, n. 25498 del 21.9.2021; Sez.U, n. 1161 del 9.11.2000). 10. Tuttavia il Ministero con il controricorso, tanto in sede di prima notificazione del 9.7.2018, quanto in sede di notifica del controricorso in rinnovazione, sì è limitato ad aderire al secondo motivo di ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA], che resta assorbito, manon ha proposto ricorso incidentale. Si è quindi in presenza del cosiddetto controricorso adesivo. 11. Secondo la giurisprudenz a di questa Corte , quando con il controricorso il litisconsorte si sia limitato ad aderire alla richiesta del ricorrente principale senza formulare una propria domanda di annullamento, totale e parziale della decisione sfavorevole, si è in presenza di una semplice costituzione in giudizio processualmente valida, anche se subordinata alla sorte dell'impugnazione principale, non essendo al riguardo necessaria la proposizione di un ricorso incidentale. Infatti, l'interpretazione estensiva dell'art.370 cod. proc. civ. - secondo cui la facoltà di «contraddire» da parte di chi abbia ricevuto la notifica del ricorso non implica necessariamente l'assunzione di una posizione contrastante con quella dell'impugnante, ma comprende anche l'ipotesi di adesione, parziale o totale, alle relative richieste - appare in sintonia con il principio dell'art. 24, comma 2, Cost. che garantisce l'esercizio della facoltà di difesa in ogni stato e grado del giudizio, altrimenti, negandosi alla parte portatrice di un interesse convergente o analogo a quello dell'impugnante, che non abbia a sua volta ritenuto di proporre una propria impugnazione, di costituirsi nel giudizio di legittimità e rendere note le proprie posizioni: esigenza, questa, cui è, finalizzata la disposizione di cui all'art. 331 cod. proc. civ., che ha lo scopo di garantire nelle cause inscindibili l'estensione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti. (Sez. 2, n. 7564 del 30.3.2006; Sez. 1, n. 10329 del 19.5.2016). Di conseguenza l’assorbimento, in parte qua, del ricorso principale determina l’inefficacia del controricorso adesivo agganciato alla sua sorte. 12. Vi è pure un altro indir izzo ermeneutico di questa Corte, secondo il quale, qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilità dell'art. 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva; ciò non esclude che, nell'ipotesi di non contestazione del ricorso principale, quello incidentale possa contenere la richiesta di cassazione della sentenza impugnata per ragioni diverse da quelle fatte valere dal ricorrente in via principale, bastando in tal caso che il medesimo abbia rispettato per la sua proposizione il termine di cui all'art. 327, comma 1, c.p.c. (Sez. 1, n. 24155 del 13.10.2017; Sez. 3, n. 26505 del 17.12.2009). Le regole della impugnazione tardiva, in osservanza dell'art. 334 cod. proc. civ. e in base al combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ., operano esclusivamente per l'impugnazione incidentale in senso stretto, e cioè proveniente dalla parte contro la quale è stata proposta l'impugnazione principale, solo alla quale è consentito presentare ricorso nelle forme e nei termini di quello incidentale, per l'interesse a contraddire e a presentare, contestualmente con il controricorso, l'eventuale ricorso incidentale anche tardivo. Invece, quando il ricorso di una parte abbia contenuto adesivo a quello principale, non trovano applicazione i termini e le forme del ricorso incidentale (tardivo), dovendo invece osservarsi la disciplina dettata dall'art. 325 cod. proc. civ. per il ricorso autonomo, cui è altrettanto soggetto qualsiasi ricorso successivo al primo, che abbia valenza d'impugnazione incidentale, qualora investa un capo della sentenza non impugnato con il ricorso principale o lo investa per motivi diversi da quelli fatti valere con il ricorso principale. (Sez. 3, n. 1120 del 21.1.2014). Secondo questa impostazione, che permette rebbe di considerare dotata di autonomo valore impugnatorio anche il controricorso adesivo, il requisito essenziale per il suo esame, indipendentemente dalla sorte del ricorso principale, in questo caso assorbito, è però la sua tempestività rispetto ai termini sanciti dagli artt.325 e 327 cod.proc. civ. 13. Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata pubblicata il 26.2.2018 ed è stata notificata il 26.3.2018 a cura degli opponenti. Il termine ex art.325 c.p.c. scadeva quindi il 26.5.2018, sabato, prorogato ex lege ex art.155, commi 4 e 5, cod. proc. civ. al 28.5.2018, rispettato da [OSCURATO:SOCIETA]. Il ricorso incidentale del Ministero, eventualmente ravvisabile nel controricorso adesivo, sarebbe comunque tardivo e inammissibilee resta perciò assorbito. 14. Il che assorbe l’ulteriore rilievo che il vizio lamentato con il secondo motivo di ricorso principale, assorbito, e con il ricorso adesivo del Ministero, parimenti assorbito, è stato medio tempore corretto ex art.287 cod. proc. civ. dalla Corte di a ppello di Napoli con ordinanza del 25.7.2019 su istanza dello stesso Ministero, di talché l’ordinanza corretta sancisce la condanna del Ministero al versamento complessivo di € 159.500,00, oltre accessori complessivamente a favore degli eredi di AntonioDello Iacono e di [OSCURATO:PERSONA] ed ora, per lui dei suoi eredi, e non più la predetta somma a favore sia degli eredi di [OSCURATO:PERSONA] sia di [OSCURATO:PERSONA] ed ora, per lui dei suoi eredi. 14. Per i motivi esposti occorre accogliere il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, e cassare in relazione ad esso la ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Napoli anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il ricorso adesivo del Ministero deve essere dichiarato assorbito. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo, come pure il ricorso adesivo del Minister