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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 11223/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5858/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappre sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 237/2018pubblicata il 01/10/2018 , R.G. n. 154/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 237 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], addetto alla gestione del contenzioso dal maggio 2009 presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il riconoscimento della qualifica di Quadro direttivo, primo livello retributivo del c.c.n.l. per i Quadri direttivied il personale delle Aree professionali di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e società partecipate.

2. La Corte distrettuale ha rilevato che il quadro probatorio dimostrava lo svolgimento di attività riconducibile alla professione di avvocato, occupandosi, il Capillo, “della predisposizione delle memorie di costituzione e della valutazione sulla opportunità di costituirsi in giudizio”, concernente lo studio delle singole fattispecie e l’adattamento dei modelli standardizzati di atti; la comparazione delle suddette mansioni con le declaratorie contrattuali e con i profili professionali ivi elencati, rendeva evidente che la corretta qualifica da attribuire non era la Terza Area professionale bensì la categoria del Quadro direttivo.

3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a due motivi e il lavoratore resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) in quanto la Corte territoriale non ha considerato il contenuto della deliberazione n. 221 del 30.9.2008, depositata con le note conclusive in sede di gravame, con cui la Giunta della Regione Sicilia vietava alle società partecipate di procedere a promozioni.

2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.93 c.c.n.l. di settore (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in quanto la Corte territoriale non ha ritenuto riconducibile l’attività del Capillo ai profili esemplificativi concernenti la Terza Area professionale: in particolare, la Corte territoriale, pur avendo correttamente ritenuto che l’attività di gestione del contenzioso (svolta dal Capillo) non rappresenta lo scopo istituzionale della società (e, dunque, non è riconducibile a nessuno dei profili professionali elencati nell’ambito della Terza Area professionale), ha trascurato che detto contenzioso è funzionale all’espletamento dell’ordinaria e istituzionale attività della concessionaria per la riscossione, consistente nel portare ad esecuzione ed incassare i crediti degli enti impositori, considerato l’elevato numero di impugnazioni delle cartelle notificate.

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi motivi.

3.1. Preliminarmente, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della delibera della Giunta della Regione Sicilia, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali (numero di documento di cui all’elenco prodotto in sede di gravame), potendosi solo così ritenere assoltoil duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall'art. 366 cod.proc.civ., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 cod.proc.civ., comma 2, n. 4 (Cass. n. 3224 del 2014; Cass.

SU n. 5698 del 2012; Cass.

SU n. 22726 del 2011).

3.2. Inoltre, la doglianza è inammissibile non essendo stata la questione del divieto di promozioni da parte delle società partecipate trattata nella decisione impugnata ne' avendo indicato, parte ricorrente, il provvedimento giudiziale di ammissione del documento (che lo stesso ricorrente deduce di aver tardivamente depositato, quindi in violazione della regola dettata dall’art. 437 cod.proc.civ.), la tempestiva allegazione del fatto e l’instaurazione del contraddittorio; questa Corte ha affermato che nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse (Cass. n. 23652 del 2016).

3.3. Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass.

S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016).

4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

4.1. Deve rimarcarsi che in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, l’inclusione nell’ordinaria ed istituzionale attività dell’ente le mansioni del Capillo nonché l’utilizzo di modelli predisposti dalla Direzione generale) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito; per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo successivo alla modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione), la censura dell’indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltantoquando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass.

SU n. 8053 e 19881 del 2014; Cass. n. 12928 del 2014); evenienze che, nel caso di specie, non si verificano.

5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza.

6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto; P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5858/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G. P. [OSCURATO:PERSONA], 19,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA], 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappre sentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA n. 237/2018pubblicata il 01/10/2018 , R.G. n. 154/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 237 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Caltanissetta, confermando la pronuncia di prime cure, accoglieva la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], addetto alla gestione del contenzioso dal maggio 2009 presso la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per il riconoscimento della qualifica di Quadro direttivo, primo livello retributivo del c.c.n.l. per i Quadri direttivied il personale delle Aree professionali di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] e società partecipate. 2. La Corte distrettuale ha rilevato che il quadro probatorio dimostrava lo svolgimento di attività riconducibile alla professione di avvocato, occupandosi, il Capillo, “della predisposizione delle memorie di costituzione e della valutazione sulla opportunità di costituirsi in giudizio”, concernente lo studio delle singole fattispecie e l’adattamento dei modelli standardizzati di atti; la comparazione delle suddette mansioni con le declaratorie contrattuali e con i profili professionali ivi elencati, rendeva evidente che la corretta qualifica da attribuire non era la Terza Area professionale bensì la categoria del Quadro direttivo. 3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a due motivi e il lavoratore resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) in quanto la Corte territoriale non ha considerato il contenuto della deliberazione n. 221 del 30.9.2008, depositata con le note conclusive in sede di gravame, con cui la Giunta della Regione Sicilia vietava alle società partecipate di procedere a promozioni. 2. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art.93 c.c.n.l. di settore (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) in quanto la Corte territoriale non ha ritenuto riconducibile l’attività del Capillo ai profili esemplificativi concernenti la Terza Area professionale: in particolare, la Corte territoriale, pur avendo correttamente ritenuto che l’attività di gestione del contenzioso (svolta dal Capillo) non rappresenta lo scopo istituzionale della società (e, dunque, non è riconducibile a nessuno dei profili professionali elencati nell’ambito della Terza Area professionale), ha trascurato che detto contenzioso è funzionale all’espletamento dell’ordinaria e istituzionale attività della concessionaria per la riscossione, consistente nel portare ad esecuzione ed incassare i crediti degli enti impositori, considerato l’elevato numero di impugnazioni delle cartelle notificate. 3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per plurimi motivi. 3.1. Preliminarmente, la censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto della delibera della Giunta della Regione Sicilia, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l'individuazione e il reperimento negli atti processuali (numero di documento di cui all’elenco prodotto in sede di gravame), potendosi solo così ritenere assoltoil duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall'art. 366 cod.proc.civ., comma 1, n. 6, e dall'art. 369 cod.proc.civ., comma 2, n. 4 (Cass. n. 3224 del 2014; Cass. SU n. 5698 del 2012; Cass. SU n. 22726 del 2011). 3.2. Inoltre, la doglianza è inammissibile non essendo stata la questione del divieto di promozioni da parte delle società partecipate trattata nella decisione impugnata ne' avendo indicato, parte ricorrente, il provvedimento giudiziale di ammissione del documento (che lo stesso ricorrente deduce di aver tardivamente depositato, quindi in violazione della regola dettata dall’art. 437 cod.proc.civ.), la tempestiva allegazione del fatto e l’instaurazione del contraddittorio; questa Corte ha affermato che nel rito del lavoro è inammissibile la produzione in appello di documenti di formazione antecedente il giudizio, genericamente indicati e sulla cui esibizione sia intervenuta una decadenza, né in tal caso può essere esercitato il potere officioso del giudice di ammissione di nuovi mezzi di prova, che opera sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi a seguito del contraddittorio delle stesse (Cass. n. 23652 del 2016). 3.3. Infine, questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., Cass. S.U. n. 20867 del 2020; nello stesso senso, fra le più recenti, Cass. n. 6774 del 2022, Cass. nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti (Cass. n. 18665 del 2017) o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'art. 360 cod.proc.civ., n. 5, nè in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132 cod.proc.civ., n. 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016). 4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. 4.1. Deve rimarcarsi che in tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa (riguardante, nella specie, l’inclusione nell’ordinaria ed istituzionale attività dell’ente le mansioni del Capillo nonché l’utilizzo di modelli predisposti dalla Direzione generale) è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito; per i giudizi, come il presente, ai quali si applica ratione temporis l’art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (nel testo successivo alla modifica di cui all’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha molto limitato l’ambito di applicabilità del controllo di legittimità sulla motivazione), la censura dell’indicata valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltantoquando la relativa motivazione manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata essa articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi od obiettivamente incomprensibili, oppure in cui si riscontri l'omesso esame di un fatto storico decisivo, con la conseguente riduzione al "minimo costituzionale" il sindacato di legittimità sulla motivazione (vedi per tutte: Cass. SU n. 8053 e 19881 del 2014; Cass. n. 12928 del 2014); evenienze che, nel caso di specie, non si verificano. 5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza. 6. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013), ove dovuto; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed in euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a
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