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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 giugno 2021

Cassazione n. 07796/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 15 luglio 2021 Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 26 giugno 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, ha disposto il dissequestro della "E&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", confermando nel resto il provvedimento impugnato.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per avere concorso nel reato di bancarotta distrattiva contestato anche al padre, [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di titolare della ditta individuale di "[OSCURATO:PERSONA]" recante insegna "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Benevento del 12 giugno 2018, ha occultato, sottratto e distratto dalla massa fallimentare - tra l'altro - la somma di euro 30.000,00 relativa ad incassi extra-contabili conseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA], versandoli in contanti sul conto corrente intestato al figlio.

Con l'ordinanza genetica, il G.I.P. presso il Tribunale di Benevento disponeva il sequestro della predetta somma e, altresì, della società "E&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", strumento attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] di fatto gestiva l'azienda di ristorazione "[OSCURATO:PERSONA]", in virtù del contratto di affitto dallo stesso stipulato - a condizioni particolarmente vantaggiose per la parte locataria - prima di essere dichiarato fallito, con la F&P s.r.I., a cui è subentrata, nel corso della procedura fallimentare, la E&[OSCURATO:SOCIETA]..

Nel febbraio 2021 la curatela fallimentare, su autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del ceto creditorio, cedeva l'intero complesso aziendale della fallita alla "E&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]".

In tal senso, non potendo più fungere da strumento per la reiterazione di ulteriori condotte distrattive ai danni del ceto creditorio, il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro di detta società, confermando nel resto il provvedimento genetico. 2.

Avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'indagato che, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 125 c. 3 cod. proc pen. per avere, il Tribunale del riesame, omesso qualsiasi valutazione sulla condotta distrattiva attribuitagli in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], per avere questi versato sul conto corrente intestato al figlio la somma di euro 30.000,00 relativa ad incassi extra-contabili conseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA].

In assenza di qualsiasi elemento di indagine anche indirettamente riconducibile al ricorrente, il Tribunale del riesame ha apoditticamente presunto che lo stesso fosse consapevole della provenienza illecita delle somme versategli, basandosi esclusivamente sul rapporto di parentela esistente con [OSCURATO:PERSONA] e sul suo ruolo di socio accomandante della "E&[OSCURATO:SOCIETA]".

Il giudice del riesame ha omesso di considerare gli elementi con i quali la difesa aveva evidenziato che la somma in questione era stata versata in più soluzioni a cadenza mensile per il periodo agosto 2016 - luglio 2019, durante il quale il ricorrente non ricopriva incarichi in alcuna delle società coinvolte, ma studiava e risiedeva a Roma e riceveva dalla famiglia, con cadenza periodica, le somme necessarie per il proprio sostentamento; e, altresì, che la società E&M, della quale il ricorrente era socio accomandante, nulla avesse a che vedere con le condotte distrattive di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata capitalizzata con finanza agevolata tracciabile e successivamente acquistata dalla curatela mediante finanziamento ai sensi dell'art. 13 d.l. 23/2020 e non attraverso le illecite riserve paterne. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, poiché avente ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che prevalentemente impostate sul fatto e, pertanto, non consentite in sede di legittimità.

Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che rileva la mancanza di qualsiasi valutazione della condotta attribuita al ricorrente, il Tribunale ha indicato gli elementi posti alla base della ritenuta sussistenza del concorso dello stesso con il padre, [OSCURATO:PERSONA], nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione al fallimento della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" recante insegna "[OSCURATO:PERSONA]", mediante il versamento da parte di quest'ultimo sul conto corrente del figlio della somma di euro 30.000,00 relativa ad incassi extracontabili conseguiti dalla fallita.

Elementi tratti, con argomenti esaustivi e logici, dal medesimo compendio indiziario a cui fa cenno il ricorso come congruamente valutato nel provvedimento impugnato anche in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato.

Il Tribunale, invero, esclude l'estraneità dell'indagato dallo schema distrattivo cristallizzato nell'imputazione provvisoria, facendo riferimento, oltre al rapporto di parentela esistente con l'indagato principale, [OSCURATO:PERSONA], alla volontarietà del suo apporto alla condotta distrattiva del padre, desumendola anche dall'iniziale ruolo di socio accomandante ricoperto nella E&[OSCURATO:SOCIETA]., subentrata, nel corso della procedura fallimentare, alla F&P s.r.I., società destinataria del contratto di cessione dell'azienda fallita, società, ritenute entrambe di fatto controllate da [OSCURATO:PERSONA], attraverso le quali quest'ultimo continuò a gestire il ristorante anche dopo la dichiarazione di fallimento (p. 3-5 dell'ordinanza impugnata).

Sul punto, lungi dall'evidenziare la carenza motivazionale solo formalmente denunciata, il ricorrente contesta la valorizzazione del quadro indiziario operata dal Tribunale nei suoi confronti, suggerendone una alternativa valutazione che, come anticipato, è inammissibile in questa sede perché implicante valutazione in fatto.

A tal proposito, si mostrano prive di alcun pregio le censure attraverso le quali si rileva l'omesso esame di "altri fatti portati e provati dalla difesa" che, da soli, avrebbero portato a sovvertire il presunto coinvolgimento dell'indagato nella vicenda distrattiva contestata.

Invero, facendo espresso riferimento alla tesi difensiva secondo cui, solamente nell'aprile 2020 l'odierno indagato diventava socio accomandatario della società "E&[OSCURATO:SOCIETA]", occupandosi della gestione della società, il Tribunale evidenzia come gli elementi investigativi raccolti lasciassero ipotizzare che nel periodo antecedente, ossia quando erano stati effettuati i versamenti in contestazione sul conto corrente del ricorrente, il vero dominus della società fosse il padre.

Quanto poi alla omessa considerazione degli ulteriori dati difensivi relativi al fatto che, sino al 2020, l'indagato studiasse e risiedesse a Roma, senza ricoprire alcuna carica nelle società coinvolte, sicchè le somme versategli dal padre costituissero somme periodiche necessarie per il proprio sostentamento, al fatto che la società E&M nulla avesse a che vedere con le condotte distrattive oggetto dell'imputazione provvisoria, essendo stata, la stessa, capitalizzata con finanza agevolata tracciabile e successivamente acquistata dalla curatela mediante finanziamento ai sensi dell'art. 13 d.l. 23/2020, non attraverso le illecite riserve del padre [OSCURATO:PERSONA], è il caso di osservare innanzitutto che tali considerazioni - la cui riproposizione, peraltro, mette in dubbio la valutazione del compendio indiziario operata dai giudici di merito, suggerendone una inammissibile rivalutazione - sono da ritenersi implicitamente disattese dalle argomentazioni dell'impugnata ordinanza, da analizzare nel loro complesso.

Ciò, in ossequio al noto insegnamento di questa Corte di legittimità per il quale, in questa sede, non è censurabile una pronuncia per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (v.

Sez. 2, Sentenza n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01).

Tanto premesso, senza considerare l'assorbente rilievo secondo cui in tema di misure cautelari reali non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest'ultimo, la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva, con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (v.

Sez. 1, Sentenza n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01).

In tale direzione, infatti, la valutazione di insussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" in tema di sequestro preventivo può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purché l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (v.

Sez. 2, n. 22207 del 29/04/2014 - dep. 29/05/2014, Iani' e altro, Rv. 259758, fattispecie in cui la Corte ha escluso che una sentenza di annullamento senza rinvio, dalla cui motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l'affermazione di insussistenza del "fumus commissi delicti").

Sicché, essendo pacifico nel caso di specie che trattasi di somme rivenienti dalla società fallita, non avendo ciò specificamente contestato l'odierno indagato, (né il principale indagato [OSCURATO:PERSONA], né la moglie di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], anch'essa indagata), non rilevano le censure prospettate dalla difesa, che sono indirizzate esclusivamente a contestare gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e, in particolare, il suo coinvolgimento nella condotta distrattiva posta in essere dal padre, essendo sufficiente, ai fini della legittimità del sequestro, l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato.

Ciò, anche a volere considerare le più recenti statuizioni di questa Corte, che si è espressa affermando che "Il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato"(Sez. 5, Sentenza n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152 - 01).

Nel caso di specie, difatti, il Tribunale ha dato atto degli elementi di fatto - che hanno consentito allo stesso di ascrivere all'indagato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in concorso con il padre.

E ciò senza considerare, in ultima analisi, che alla stregua della recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037, per il denaro il nesso di pertinenzialità col reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile nella stessa forma monetaria nel suo patrimonio.

E' tale incremento monetario che rappresenta il provento del reato suscettibile di ablazione non il gruzzolo fisicamente inteso.

Se correttamente definito e individuato, il rapporto eziologico di derivazione dal reato non viene dunque meno per il fatto che la somma di denaro oggetto di ablazione sia rappresentata da un numerano diverso rispetto a quello fisicamente conseguito per effetto del reato.

Indi, secondo questo collegio, tale rapporto eziologico a maggior ragione non può ritenersi venuto meno nel caso in cui proprio la somma- profitto - nel caso di specie il denaro distratto - sia stata trasferita dal reo nella disponibilità di altro soggetto (e ciò di là della consapevolezza da parte di questi circa la provenienza illecita del denaro); laddove emerga un siffatto trasferimento, dunque, la somma di denaro è appresa per la sua natura illecita e quindi ovunque essa si trovi.

2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese dì procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil*il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 16/12/2021.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BENEVENTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per il rigetto del ricorso riportandosi alla requisitoria scritta già depositata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 luglio 2021 Tribunale di Benevento, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 26 giugno 2021 dal G.I.P. del Tribunale di Benevento, ha disposto il dissequestro della "E&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", confermando nel resto il provvedimento impugnato. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato per avere concorso nel reato di bancarotta distrattiva contestato anche al padre, [OSCURATO:PERSONA] che, in qualità di titolare della ditta individuale di "[OSCURATO:PERSONA]" recante insegna "[OSCURATO:PERSONA]", dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Benevento del 12 giugno 2018, ha occultato, sottratto e distratto dalla massa fallimentare - tra l'altro - la somma di euro 30.000,00 relativa ad incassi extra-contabili conseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA], versandoli in contanti sul conto corrente intestato al figlio. Con l'ordinanza genetica, il G.I.P. presso il Tribunale di Benevento disponeva il sequestro della predetta somma e, altresì, della società "E&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]", strumento attraverso il quale [OSCURATO:PERSONA] di fatto gestiva l'azienda di ristorazione "[OSCURATO:PERSONA]", in virtù del contratto di affitto dallo stesso stipulato - a condizioni particolarmente vantaggiose per la parte locataria - prima di essere dichiarato fallito, con la F&P s.r.I., a cui è subentrata, nel corso della procedura fallimentare, la E&[OSCURATO:SOCIETA].. Nel febbraio 2021 la curatela fallimentare, su autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del ceto creditorio, cedeva l'intero complesso aziendale della fallita alla "E&[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA]". In tal senso, non potendo più fungere da strumento per la reiterazione di ulteriori condotte distrattive ai danni del ceto creditorio, il Tribunale del Riesame ha disposto il dissequestro di detta società, confermando nel resto il provvedimento genetico. 2. Avverso la predetta ordinanza, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione l'indagato che, con un unico motivo, deduce la violazione dell'art. 125 c. 3 cod. proc pen. per avere, il Tribunale del riesame, omesso qualsiasi valutazione sulla condotta distrattiva attribuitagli in concorso con il padre [OSCURATO:PERSONA], per avere questi versato sul conto corrente intestato al figlio la somma di euro 30.000,00 relativa ad incassi extra-contabili conseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA]. In assenza di qualsiasi elemento di indagine anche indirettamente riconducibile al ricorrente, il Tribunale del riesame ha apoditticamente presunto che lo stesso fosse consapevole della provenienza illecita delle somme versategli, basandosi esclusivamente sul rapporto di parentela esistente con [OSCURATO:PERSONA] e sul suo ruolo di socio accomandante della "E&[OSCURATO:SOCIETA]". Il giudice del riesame ha omesso di considerare gli elementi con i quali la difesa aveva evidenziato che la somma in questione era stata versata in più soluzioni a cadenza mensile per il periodo agosto 2016 - luglio 2019, durante il quale il ricorrente non ricopriva incarichi in alcuna delle società coinvolte, ma studiava e risiedeva a Roma e riceveva dalla famiglia, con cadenza periodica, le somme necessarie per il proprio sostentamento; e, altresì, che la società E&M, della quale il ricorrente era socio accomandante, nulla avesse a che vedere con le condotte distrattive di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata capitalizzata con finanza agevolata tracciabile e successivamente acquistata dalla curatela mediante finanziamento ai sensi dell'art. 13 d.l. 23/2020 e non attraverso le illecite riserve paterne. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, poiché avente ad oggetto censure manifestamente infondate oltre che prevalentemente impostate sul fatto e, pertanto, non consentite in sede di legittimità. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, che rileva la mancanza di qualsiasi valutazione della condotta attribuita al ricorrente, il Tribunale ha indicato gli elementi posti alla base della ritenuta sussistenza del concorso dello stesso con il padre, [OSCURATO:PERSONA], nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione in relazione al fallimento della ditta individuale "[OSCURATO:PERSONA]" recante insegna "[OSCURATO:PERSONA]", mediante il versamento da parte di quest'ultimo sul conto corrente del figlio della somma di euro 30.000,00 relativa ad incassi extracontabili conseguiti dalla fallita. Elementi tratti, con argomenti esaustivi e logici, dal medesimo compendio indiziario a cui fa cenno il ricorso come congruamente valutato nel provvedimento impugnato anche in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Il Tribunale, invero, esclude l'estraneità dell'indagato dallo schema distrattivo cristallizzato nell'imputazione provvisoria, facendo riferimento, oltre al rapporto di parentela esistente con l'indagato principale, [OSCURATO:PERSONA], alla volontarietà del suo apporto alla condotta distrattiva del padre, desumendola anche dall'iniziale ruolo di socio accomandante ricoperto nella E&[OSCURATO:SOCIETA]., subentrata, nel corso della procedura fallimentare, alla F&P s.r.I., società destinataria del contratto di cessione dell'azienda fallita, società, ritenute entrambe di fatto controllate da [OSCURATO:PERSONA], attraverso le quali quest'ultimo continuò a gestire il ristorante anche dopo la dichiarazione di fallimento (p. 3-5 dell'ordinanza impugnata). Sul punto, lungi dall'evidenziare la carenza motivazionale solo formalmente denunciata, il ricorrente contesta la valorizzazione del quadro indiziario operata dal Tribunale nei suoi confronti, suggerendone una alternativa valutazione che, come anticipato, è inammissibile in questa sede perché implicante valutazione in fatto. A tal proposito, si mostrano prive di alcun pregio le censure attraverso le quali si rileva l'omesso esame di "altri fatti portati e provati dalla difesa" che, da soli, avrebbero portato a sovvertire il presunto coinvolgimento dell'indagato nella vicenda distrattiva contestata. Invero, facendo espresso riferimento alla tesi difensiva secondo cui, solamente nell'aprile 2020 l'odierno indagato diventava socio accomandatario della società "E&[OSCURATO:SOCIETA]", occupandosi della gestione della società, il Tribunale evidenzia come gli elementi investigativi raccolti lasciassero ipotizzare che nel periodo antecedente, ossia quando erano stati effettuati i versamenti in contestazione sul conto corrente del ricorrente, il vero dominus della società fosse il padre. Quanto poi alla omessa considerazione degli ulteriori dati difensivi relativi al fatto che, sino al 2020, l'indagato studiasse e risiedesse a Roma, senza ricoprire alcuna carica nelle società coinvolte, sicchè le somme versategli dal padre costituissero somme periodiche necessarie per il proprio sostentamento, al fatto che la società E&M nulla avesse a che vedere con le condotte distrattive oggetto dell'imputazione provvisoria, essendo stata, la stessa, capitalizzata con finanza agevolata tracciabile e successivamente acquistata dalla curatela mediante finanziamento ai sensi dell'art. 13 d.l. 23/2020, non attraverso le illecite riserve del padre [OSCURATO:PERSONA], è il caso di osservare innanzitutto che tali considerazioni - la cui riproposizione, peraltro, mette in dubbio la valutazione del compendio indiziario operata dai giudici di merito, suggerendone una inammissibile rivalutazione - sono da ritenersi implicitamente disattese dalle argomentazioni dell'impugnata ordinanza, da analizzare nel loro complesso. Ciò, in ossequio al noto insegnamento di questa Corte di legittimità per il quale, in questa sede, non è censurabile una pronuncia per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (v. Sez. 2, Sentenza n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741 - 01). Tanto premesso, senza considerare l'assorbente rilievo secondo cui in tema di misure cautelari reali non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti viene disposta la misura e che i gravi indizi di colpevolezza che giustificano una misura cautelare personale sono cosa diversa dal fumus commissi delicti a fondamento del sequestro preventivo, concernendo, quest'ultimo, la pertinenza del bene al reato e l'astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato dei fatti contestati, indipendentemente dalla loro riferibilità soggettiva, con la conseguenza che la verifica della legittimità del provvedimento applicativo di una misura cautelare reale non dovrà mai sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa, ma dovrà limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato (v. Sez. 1, Sentenza n. 18491 del 30/01/2018, Armeli, Rv. 273069 - 01). In tale direzione, infatti, la valutazione di insussistenza del presupposto del "fumus commissi delicti" in tema di sequestro preventivo può legittimamente tener conto del provvedimento di annullamento dell'ordinanza dispositiva della misura cautelare personale, purché l'esclusione dei gravi indizi di colpevolezza sia fondata su una motivazione incompatibile con la stessa astratta configurabilità della fattispecie criminosa che costituisce requisito essenziale per l'applicabilità della misura cautelare reale (v. Sez. 2, n. 22207 del 29/04/2014 - dep. 29/05/2014, Iani' e altro, Rv. 259758, fattispecie in cui la Corte ha escluso che una sentenza di annullamento senza rinvio, dalla cui motivazione non era possibile desumere un giudizio di assoluta inesistenza della gravità indiziaria, fosse idonea a giustificare l'affermazione di insussistenza del "fumus commissi delicti"). Sicché, essendo pacifico nel caso di specie che trattasi di somme rivenienti dalla società fallita, non avendo ciò specificamente contestato l'odierno indagato, (né il principale indagato [OSCURATO:PERSONA], né la moglie di quest'ultimo, [OSCURATO:PERSONA], anch'essa indagata), non rilevano le censure prospettate dalla difesa, che sono indirizzate esclusivamente a contestare gli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e, in particolare, il suo coinvolgimento nella condotta distrattiva posta in essere dal padre, essendo sufficiente, ai fini della legittimità del sequestro, l'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato. Ciò, anche a volere considerare le più recenti statuizioni di questa Corte, che si è espressa affermando che "Il "fumus commissi delicti" per l'adozione di un sequestro preventivo, pur non dovendo integrare i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 cod. proc. pen., necessita comunque dell'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato"(Sez. 5, Sentenza n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152 - 01). Nel caso di specie, difatti, il Tribunale ha dato atto degli elementi di fatto - che hanno consentito allo stesso di ascrivere all'indagato il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva in concorso con il padre. E ciò senza considerare, in ultima analisi, che alla stregua della recente pronuncia di questa Corte a Sezioni Unite, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037, per il denaro il nesso di pertinenzialità col reato non può essere inteso come fisica identità della somma confiscata rispetto al provento del reato ma consiste nella effettiva derivazione dal reato dell'accrescimento patrimoniale monetario conseguito dal reo, che sia ancora rinvenibile nella stessa forma monetaria nel suo patrimonio. E' tale incremento monetario che rappresenta il provento del reato suscettibile di ablazione non il gruzzolo fisicamente inteso. Se correttamente definito e individuato, il rapporto eziologico di derivazione dal reato non viene dunque meno per il fatto che la somma di denaro oggetto di ablazione sia rappresentata da un numerano diverso rispetto a quello fisicamente conseguito per effetto del reato. Indi, secondo questo collegio, tale rapporto eziologico a maggior ragione non può ritenersi venuto meno nel caso in cui proprio la somma- profitto - nel caso di specie il denaro distratto - sia stata trasferita dal reo nella disponibilità di altro soggetto (e ciò di là della consapevolezza da parte di questi circa la provenienza illecita del denaro); laddove emerga un siffatto trasferimento, dunque, la somma di denaro è appresa per la sua natura illecita e quindi ovunque essa si trovi. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 606 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese dì procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibil*il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/12/2021. Il
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