CassazionedecretoSezione 1Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 07767/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] LECCEcon l'ordinanza del 22/02/2022 del GIP TRIBUNALE di LECCEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce. Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce ha emesso, in data 17.01.2022, decreto penale di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 178, comma 8, Codice della strada. Depositata nell'interesse dell'imputato opposizione con istanza di sospensione del procedimento per messa . alla provaesensi dell'art. 464 bis cod. proc. pen., il medesimo Giudice ha emesso decreto di citazione a giudizio, con implicita decisione declinatoria di competenza, trasmettendo gli atti al giudice del dibattimento. 2. Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, investito del procedimento penale, nel rilevare che con l'atto di opposizione era stata avanzata richiesta di messa alla prova ex art. 464 bis cod. proc. pen., con ordinanza deliberata il 22 febbraio 2022, ha sollevato conflitto negativo di competenza, con conseguente rinnessione degli atti, per la decisione, a questa Corte di legittimità. Sostiene il Tribunale che la messa alla prova richiesta in sede di opposizione a decreto penale di condanna deve essere ammessa e decisa dal giudice per le indagini preliminari, conformemente a quanto previsto per gli altri procedimenti speciali attivabili a seguito di emissione di decreto penale di condanna. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce. Motivi della decisione 1. Preliminarmente il conflitto deve essere dichiarato ammissibile. Trattasi di conflitto di competenza negativo dal momento che due organi giurisdizionali hanno ricusato la cognizione sulla medesima questione, dando luogo alla situazione di stasi processuale, disciplinata dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandata a questa Corte. Esso concerne l'individuazione del giudice competente a provvedere sulla istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova che venga proposta con l'atto di opposizione a decreto penale, ai sensi dell'art. 464-bis, comma 2, cod. proc. pen. Ai fini dell'ammissibilità del conflitto è irrilevante che uno dei due giudici non abbia declinato la sua competenza con un provvedimento espresso, dal momento che, come rilevato dal Tribunale, con l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato il GIP ha implicitamente ma chiaramente ricusato la decisione e dichiarato la competenza del Tribunale. In sostanza, il contenuto di tale decreto equivale ad una dichiarazione di incompetenza in favore del giudice della fase successiva, cui sono trasmessi gli atti. Tale conclusione risulta coerente con la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la declinatoria di competenza può essere desunta anche dal tenore complessivo del provvedimento adottato dal primo giudice che implicitamente contenga in sé la statuizione negativa (Sez. 1, n. 26373 del 24/01/2017, Orbulescu, Rv. 270116 - 01; Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2019, Rv. 274875 - 01). 2. Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce. Secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, e condiviso dal Collegio, sulla richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, competente a decidere è il giudice per le indagini preliminari e non il giudice del dibattimento. L'unico precedente massimato che si è espresso in senso opposto (Sez. 1, n. 25867 del 03/02/2016, confl. comp. in proc. Greco, Rv. 267062 - 01), affermando la competenza del giudice del dibattimento a decidere sulla richiesta di sospensione del procedimento e di messa alla prova ex art. 464-bis cod. proc. pen., avanzata in sede di opposizione a decreto penale di condanna, deve ritenersi ormai superato dada successiva e costante giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2019, Rv. 274875 - 01; Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017, dep. 2018, confl. comp. in proc. Cafiero, Rv. 272409 - 01; Sez. 1, n. 53622 del 27/09/2017, confl. comp. in proc. Ene, Rv. 271910 - 01; Sez. 1, n. 30721 del 05/06/2017, confl. comp. in proc. Saraceno, Rv. 270621 - 01; Sez. 1, n. 36593 del 28/03/2017, confl. comp. in proc. Russo, Rv. 271317 - 01). Questa Corte ha evidenziato come la richiesta di sospensione con messa alla prova, disciplinata dagli artt. 464-bis e ss., cod. proc. pen., al pari di quella di accesso al giudizio abbreviato e di applicazione della pena su richiesta, è potenzialmente idonea a determinare la definizione del giudizio in un momento antecedente del processo, imponendo quindi di applicare anche in tal caso la regola generale della competenza in capo al giudice che procede al momento della presentazione dell'istanza. Ed invero, ai fini dell'accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova, sono individuate sedi, limiti temporali e scansioni senz'altro analoghi a quelli previsti per l'accesso al giudizio abbreviato o al patteggiannento, sicché il giudice chiamato a decidere sulla richiesta formulata dall'imputato non può che essere, anche per tale procedimento speciale, il giudice che, in ciascuna delle sedi individuate, "procede". Pertanto, nel caso in cui detta richiesta sia stata presentata con l'atto di opposizione a decreto penale di condanna, tale giudice va individuato nel giudice per le indagini preliminari, che avendo la disponibilità del fascicolo è da considerare il giudice che (ancora) procede (Sez. 1, n. 21324 del 02/02/2017, Pini, Rv. 270011 - 01).La mancata previsione, da parte dell'art. 464 cod. proc. pen., del procedimento in esame tra quelli che l'opponente può chiedere al giudice per le indagini preliminari, non attesta la volontà del legislatore di attribuire la competenza al giudice chiamato a definire il giudizio conseguente all'opposizione, atteso che l'art. 464-bis comma 2, cod. proc. pen. dispone che l'istanza di messa alla prova debba essere presentata con l'atto di opposizione, in tal modo assimilando tale richiesta alle altre previste dall'art. 464 cit. Come già sottolineato dalle precedenti pronunce conformi di questa Corte, la disciplina dettata nel caso di esito negativo della prova - revoca della sospensione e ripresa del procedimento dal momento in cui era stato sospeso - rende chiaro che il giudice competente sulla istanza deve essere il giudice avanti il quale l'istanza è presentata e avanti al quale il procedimento, in caso di esito negativo e revoca della sospensione, deve riprendere, e dunque, nel caso specifico di istanza presentata con l'atto di opposizione a decreto penale, non possa essere altri che il giudice per le indagini preliminari che aveva emesso il decreto penale e avanti il quale doveva essere proposta l'opposizione, ai sensi dell'art. 461 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 7955 del 07/12/2017, dep. 2018, Rv. 272409 - 01, cit.; Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2019, Rv. 274875 - 01, cit.). Si è, inoltre, evidenziato come la disciplina dell'attività istruttoria d'urgenza, prevista dall'art. 464-sexies cod. proc. pen. - secondo il quale durante la sospensione del procedimento con messa alla prova il giudice con le modalità stabilite per il dibattimento, acquisisce, a richiesta di parte, le prove non rinviabili e quelle che possono condurre al proscioglimento dell'imputato - non consente di individuare il giudce competente a decidere sulla istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova. Infatti, l'ordinamento già conosce casi in cui le prove, per ragioni d'urgenza, debbono essere formate in sede diversa da quella del dibattimento, e quindi lo speciale riferimento alle modalità stabilite per il dibattimento riguarda solo la forma, nel contraddittorio, di assunzione della prova. D'altra parte, il richiamo a dette modalità ha un significato solo se rivolta a un giudice diverso da quello dibattimentale, che, investito della richiesta di messa alla prova, abbia disposto la sospensione con messa alla prova, ed è tale il Giudice per le indagini preliminari non solo nel caso previsto dall'art. 464-ter, ma anche in quello, che rileva in questa sede, previsto dall'art. 464 bis, comma 2, ultima parte cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2019, cit.). 3. Va dunque affermata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce a valutare l'istanza di messa alla prova proposta dall'imputato con il tempestivo atto di opposizione al decreto penale. PQM Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deci