CassazionesentenzaSezione U
Cassazione n. 14291/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 199/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difes i dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Velletri n. 21, presso lo studioCamaldo-Mazzeo-Naborre; –ricorrenti – contro Procuratore Generale presso la Corte dei Conti, domiciliato ex lege in Roma, via Baiamonti n. 25; –controricorrente – Procuratore Generale presso la Corte dei Conti per la Regione Basilicata; Oggetto: sentenza Corte dei conti -eccesso di potere giurisdizionale -intimato avverso la sentenza della Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale n. 100/2020,depositata il 4 maggio 2020. Udita la relazione nella camera di consiglio del 9 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona della sostituta Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Corte dei Conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale, previa riunione dei procedimenti, accoglieva parzialmente l'appello principale proposto dal Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Basilicata, tra gli altri, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e respingeva gli appelli incidentali proposti dal Restaino e dal Ginefra, avverso la sentenza n. 98/2017 della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Basilicata, che aveva rigettato la domanda risarcitoria di detta Procura regionale nei confronti, tra gli altri, del Restaino e del Ginefra per danni conseguenti alla gestione del servizio di trasporto urbano integrato di Potenza negli anni dal 2006 al 2014. La Corte, nella parte della sentenza impugnata che qui rileva, osservava in particolare che: -dovevano respingersi i motivi di appello incidentale del Restaino e del Ginefra deducenti questioni preliminari di rito (inammissibilità dell'appello principale per a-specificità dei motivi, per preclusione pro judicato interno; nullità della citazione introduttiva del giudizio per genericità/indeterminatezza della domanda, per omessa previa audizione personale e per difformità rispetto all'invito a dedurre) e pregiudiziali di merito (eccezione di prescrizione); -era invece da accogliersi l'appello principale della Procura contabile regionale limitatamente al secondo motivo dedotto (risarcimento del danno derivante dalla mancata riduzione delle percorrenze nel piano di esercizio del trasporto urbano integrato, come da delibera del Consiglio comunale n. 35/2010), non essendo applicabile la "scriminante politica" eccepita dal Ginefra, dovendosi comunque limitare la pretesa risarcitoria, attribuendosi maggiore responsabilità causale alle condotte del Restaino e del Ginefra stesso (rispettivamente dirigente dell'ufficio di mobilità ed assessore competente pro tempore). Avverso tale decisione hanno proposto ricorso per cassazione il Restaino ed il Ginefra deducendo quattro motivi. Resiste con controricorso la Procura Generale presso la Corte dei Conti. Considerato che: Con il primo motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata abbia loro denegato giustizia, avendo in particolare il giudice contabile di appello: - pronunciato oltre la petizione, essendo l'azione risarcitoria erariale basata sull'omissione dell'istruttoria amministrativa, mentre la decisione si fonda sull'incompetenza giuntale a derogare alla delibera consiliare comunale sulla limitazione delle percorrenze del trasporto pubblico locale; -conseguentemente violato il diritto al giusto processo, in quanto il giudice si è surrogato al PM contabile nella contestazione dell'illecito, peraltro soltanto nel grado di appello, quindi in ultima analisi provocando una lesione del diritto di difesa costituzionalmente e convenzionalmente garantito. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono di eccesso di potere giurisdizionale, avendo il giudice contabile di appello invaso la competenza dell'amministrazione, rispetto a scelte discrezionali della stessa e comunque in assenza di danno erariale, con violazione del diritto di eguaglianza dei cittadini nella fruizione del trasporto pubblico locale. Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano eccesso di potere giurisdizionale anche in relazione all'omessa considerazione dell'intervenuta ratifica delle delibere giuntali oggetto del giudizio di responsabilità contabile da parte del Consiglio comunale, in sede di approvazione dei bilanci di esercizio nei quali erano appostate le spese correlative al servizio pubblico de quo. Con il quarto motivo i ricorrenti deducono un ulteriore profilo di eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, avendo la sentenza impugnata completamente travisato il significato dell’art. 42 del TUEL in punto riparto di competenza Giunta/Consiglio comunale. Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili. Va infatti ribadito che: - «In materia di impugnazione delle sentenze del Consiglio di Stato (id est, Corte dei Conti, ndr), il controllo del limite esterno della giurisdizione - che l'art. 111, comma 8, Cost., affida alla Corte di cassazione - non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori "in iudicando" o "in procedendo", senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l'interpretazione delle norme costituisce il "proprium" distintivo dell'attività giurisdizionale» (Cass., Sez. U - , Sentenza n. 27770 del 04/12/2020, Rv. 659662 -01); -«L'eccesso di potere giurisdizionale, denunziabile con il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, va riferito alle sole ipotesi di difetto assoluto di giurisdizione - che si verifica quando un giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, ovvero, al contrario, la neghi sull'erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in assoluto di cognizione giurisdizionale -, nonché di difetto relativo di giurisdizione, riscontrabile quando detto giudice abbia violato i c.d. limiti esterni della propria giurisdizione, pronunciandosi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, ovvero negandola sull'erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici; conseguentemente, in coerenza con la nozione di eccesso di potere giurisdizionale esplicitata dalla Corte costituzionale (sent. n. 6 del 2018), che non ammette letture estensive neanche se limitate ai casi di sentenze "abnormi", "anomale" ovvero di uno "stravolgimento" radicale delle norme di riferimento, tale vizio non è configurabile per errores in procedendo, i quali non investono la sussistenza e i limiti esterni del potere giurisdizionale dei giudici speciali, bensì solo la legittimità dell'esercizio del potere medesimo» (Sez. U, Sentenza n. 7926 del 20/03/2019, Rv. 653279 -01). Ciò posto, la sentenza impugnata non incorre in alcuno dei vizi denunciati e pertanto non può essere ulteriormente sindacata nei limiti consentiti a questa Corte dall'art. 111, ottavo comma, Cost., come - del tutto condivisibilmente - interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 2018. In particolare risulta del tutto evidente che tutti e quattro i mezzi dedotti, indistintamente, attengono al merito della decisione del giudice contabile di appello ovvero deducono errores in procedendo o in judicando in jure e pertanto d el tutto inammissibilmente pongono questioni, di fatto o di diritto, sulle quali a questa Corte non è dato, per Costituzione, pronunciarsi. In buona sostanza la sentenza impugnata è pura e semplice manifestazione della potestas judicandi che la legge attri buisce al giudice che l'ha emessa. Come tale non è soggetta a valutazione ulteriore in questa sede. La Corte peraltro ritiene in ciò uniformarsi alle decisioni assunte in analoghi giudizi, pur nei confronti di diversi soggetti (v. Sez. U, ordinanze nn. 17249-32866/2022), alle cui argomentazioni comunque integrativamente rinvia. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile. Nulla per le spese posto che il PM contabile controricorrente è parte soltanto in senso formale. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma1 bis del citato d.P.R., se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti del