CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 febbraio 2021
Cassazione n. 07950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 24807/2021 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Ventura-ricorrente principale –controAgenzia delle entrate in persona del Direttore generale, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AvvocaturaGenerale Dello Stato, presso la cui sede in Roma, alla via dei Portoghesi n.12 domicilia,-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabrian. 552/2021 depositata il 22/02/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2026 dal Co:[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24807/2021Numero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 7950/2026Data pubblicazione 31/03/2026Il sig. Carofiglio (già [OSCURATO:PERSONA]) è promotore finanziario in agro cosentinoed aera invitato a comparire per chiarimenti sull’anno di imposta 2008 dallacompetente sede locale dell’Agenzia delle entrate. Svolto il contraddittorioed esaminata la documentazione, l’Ufficio disconosceva la deduzione di costiinerenti elaborazione dati, carburante e, per quanto qui interessa, l’integraleimporto dei lavori di manutenzione sull’immobile locato ove era condotta lapredetta attività individuale.Proponeva ricorso la parte contribuente, entro i venti giorni dalladiscussione l’Agenzia produceva il documento di delega alla sottoscrizionedegli atti impositivi.Il primo grado esitava in rigetto, ma l’appello di parte privata sortivaaccoglimento in ordine alla richiesta deducibilità integrale delle speseeffettuate per i lavori di manutenzione sull’immobile di terzi, nonincontrando il limite dell’art. 102, sesto comma, d.P.R. n. 917/1986 chelimita la deduzione di quelle spese solo su beni propri, poiché traducentisiin incremento patrimoniale.Avverso questa sentenza propone ricorso principale la partecontribuente, agitando due motivi, ulteriormente illustrati con memoria inprossimità dell’adunanza, mentre l’Agenzia delle entrate, con il patrociniodell’Avvocatura generale dello Stato spiega controricorso, interponendoaltresì tempestivo ricorso incidentale, su unico motivo.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Vengono proposti due motivi di ricorso principale.1.1. Con il primo motivo si prospetta censura ai sensi dell’art. 360,primo comma n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame di fattodecisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Nel concreto silamenta che sia stata ritenuta valida la documentazione reperita presso ifornitori che indicavano importi inferiori alla documentazione offerta dalcontribuente che portava in deduzione importi superiori. Altresì, è stataNumero registro generale 24807/2021Numero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 7950/2026Data pubblicazione 31/03/2026ritenuta non fornita la prova a carico dell’Agenzia e non apprezzata laproduzione offerta dal contribuente.1.2. Con il secondo motivo si prospetta ancora censura ai sensi dell’art.360, prima comma, n. 5 del codice di procedura civile per omesso esame difatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti. Nel concretosi lamenta la corretta produzione in giudizio della delega del direttoreprovinciale dell’Agenzia delle entrate per la sottoscrizione dell’attoimpositivo.2. I due motivi possono essere trattati congiuntamente in ragione dellastretta connessione e sono inammissibili.2.1. Sotto la veste di omesso esame di fatto decisivo si lamenta ilrisultato cui il collegio giudicante è pervenuto nell’esame dell’apportoprobatorio delle parti, sollecitandone una revisione, inibita a questaSuprema Corte di legittimità, per giungere ad un risultato opposto cui èpervenuto il giudice di merito.Né, peraltro, è utile una diversa qualificazione del vizio da parte diquesta Corte, come suggerito in memoria.È appena il caso di rammentare che il vizio di violazione di legge consistein un'erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato dellafattispecie astratta recata da una norma di legge implicandonecessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa,l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediantele risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito lacui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio dimotivazione (tra le tante: Cass. 11 gennaio 2016 n. 195; Cass. 30 dicembre2015, n. 26610).Come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimitànon il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, masolo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e dellacoerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito,Numero registro generale 24807/2021Numero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 7950/2026Data pubblicazione 31/03/2026al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprioconvincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere,tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormenteidonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando cosìliberamente la prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti,salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 novembre 2013 n.24679; Cass. 16 novembre 2011 n. 27197; Cass. 6 aprile 2011 n. 7921;Cass. 21 settembre 2006 n. 20455; Cass. 4 aprile 2006 n. 7846; Cass. 9settembre 2004 n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004 n. 2357).Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelleprove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un'esplicita confutazione deglialtri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.:Cass. 7 gennaio 2009 n. 42; Cass. 17 luglio 2001 n. 9662).2.2. Per completezza argomentativa, quanto alla denuncia di vizio dimotivazione, poiché è qui in esame un provvedimento pubblicato dopo ilgiorno 11 settembre 2012, resta applicabile ratione temporis il nuovo testodell'art. 360, comma primo, n. 5) c.p.c. la cui riformulazione, dispostadall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto2012, n. 134, secondo le Sezioni Unite deve essere interpretata, alla lucedei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzaNumero registro generale 24807/2021Numero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 7950/2026Data pubblicazione 31/03/2026del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.Un. 7 aprile2014 n. 8053).2.3. Sotto altro profilo è stato ribadito essere inammissibile il ricorso percassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsaapplicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omessoesame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad unarivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr. Cass. S.U. n.34476/2019).2.4. Solo per completezza argomentativa, si rileva che la delega difirma, offerta dall’Ufficio in ossequio al principio di vicinanza della prova, èstata resa nei venti giorni precedenti alla discussione di primo grado,seppure avrebbe potuto essere prodotta entro i venti giorni precedenti allasentenza di secondo grado (cfr. Cass. V., n. 19190/2019, Cass. T., n.8505/2025).Il ricorso principale è quindi inammissibile e tale va dichiarato.3. Dev’essere esaminato ora il ricorso incidentale proposto dal patronoerariale.3.1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale si prospetta censura aisensi dell’art. 360, primo comma, n, 3 del codice di procedura civile perviolazione dell’art. 102, comma sesto, d.P.R. n. 917/1986, nella parte in cuila sentenza impugnata ha ritenuto che tale limitazione di deducibilitàriguardi solo gli immobili in proprietà del contribuente, ritenendo invecededucibili integralmente le spese sostenute su immobili di terzi.Il motivo è fondato nei termini che seguono.Questa Corte ha da tempo ritenuto la deducibilità delle spese aprescindere dalla proprietà, dovendosi guardare invece la strumentalità deibeni.Da tempo è stato infatti affermato che ai fini del rimborso dell'IVAassolta sull'acquisto di beni ammortizzabili, la dizione "ammortamento delcosto dei beni materiali strumentali per l'esercizio dell'impresa", di cuiNumero registro generale 24807/2021Numero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 7950/2026Data pubblicazione 31/03/2026all'art. 102 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non consentel'ammortamento di spese relative ad elementi patrimoniali di proprietà diterzi, i quali si configurino come soggetti tributari diversi rispetto all'impresamedesima, ancorché eventualmente operanti nell'ambito di essa. È, invece,consentito l'ammortamento per le spese sostenute - come nel caso di specie- dall'affittuario per la realizzazione di un impianto turistico su beni altrui, aprescindere dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine dellalocazione, purché vi sia, da parte dell'affittuario, l'effettiva utilizzazione diessi in funzione direttamente strumentale all'esercizio dell'impresa ed illocatore non operi alcuna deduzione delle quote di ammortamento (cfr.Cass. V, n. 8389/2013).La questione, per quanto attiene alla deducibilità IVA è stata risoltadall’arresto delle Sezioni unite, ove si è affermato che l'esercente attivitàd'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori diristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché siapresente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche sepotenziale o di prospettiva e pur se, per cause estranee al contribuente,detta attività non possa poi in concreto essere esercitata (cfr. Cass. S.U. n.11533/2018, più in generale, anche per deduzione generale, cfr. S.U. n.13162/2024).Ne consegue che è errato il riferimento alla mera proprietà dell’immobile(del contribuente o di terzi), dovendo indirizzare l’indagine sullastrumentalità.Ed infatti, in tema di imposte sui redditi e con riferimento alladeterminazione del reddito d'impresa, le spese sostenute per lamanutenzione, riparazione, trasformazione ed ammodernamento di benimateriali strumentali, qualora non siano imputate ad incremento del costodei beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, ex art. 102, comma 6, deld.P.R. n. 917 del 1986, nel limite del 5 percento del costo complessivo ditutti i beni materiali ammortizzabili e l'eventuale eccedenza è deducibile perNumero registro generale 24807/2021Numero sezionale 2529/2026Numero di raccolta generale 7950/2026Data pubblicazione 31/03/2026quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello nel quale la spesa èstata sostenuta. (Fattispecie relativa a spese di rifacimento del tettodell'immobile sede dell'attività di impresa e manutenzione di uno stampo)(cfr. Cass. V, n. 7885/2016).Guardando alla proprietà e non alla strumentalità, la sentenza inscrutinio non ha fatto buon governo dei principi sopra riportati, donde ilricorso è fondato e merita accoglimento.4. In definitiva, il ricorso principale è inammissibile, il ricorso incidentaleè fondato, la sentenza impugnata dev’essere cassata limitatamente al capoinciso dal ricorso incidentale, con remissione al giudice di merito perchéprovveda agli accertamenti in fatto, secondo i principi sopra richiamati. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie il ricorsoincidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso incidentaleaccolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaCalabria, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione dellespese del presente giudizio di legittimità.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte delricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/03/2026.Il PresidenteValentino LENOCI