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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 novembre 2023

Cassazione n. 34172/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3OHNNY (o ThIONNY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 13 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento emesso in data 22 settembre 2023 dal magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la sua istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 17/02/2022 al 16/08/2023, per plurimi comportamenti scorretti, tenuti mentre era affidato al servizio sociale e dopo il rientro in carcere.

Il Tribunale ha concesso la liberazione anticipata per il semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, escludendo la sussistenza di una violazione contestata come commessa dal detenuto in data 01/03/2023, mentre ha confermato il diniego per il semestre successivo, oggetto di reclamo, ritenendo rilevante, in senso dimostrativo della non meritevolezza del beneficio, l'avere il detenuto riportato in data 19/09/2022 un richiamo per avere rifiutato con arroganza di fare rientro in cella, adducendo di voler fare una telefonata.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Preliminarmente egli sostiene che il semestre per il quale è stato concesso il beneficio è stato erroneamente indicato, per mero errore materiale, in quello dal 17/08/2022 al 16/02/2023, mentre la motivazione relativa alla sua concedibilità si riferisce, palesemente, al semestre dal 17/02/2023 al 16/08/2023.

Il diniego della liberazione anticipata, che deve intendersi relativo al semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, è errato, perché basato sul mero fatto di avere egli rifiutato il rientro in cella per fare una telefonata.

Si è trattato solo di un gesto scortese, insufficiente per vanificare un intero percorso rieducativo portato avanti con successo, vista la valutazione positiva effettuata per precedenti semestri.

La motivazione è, quindi, incompleta, perché ha solo richiamato quella condotta bagatellare, senza analizzarne le ripercussioni sul percorso rieducativo.

L'episodio, inoltre, si colloca in un momento di particolare fragilità psicologica del ricorrente, che voleva denunciare un comportamento scorretto da parte di un sanitario, che lo aveva turbato al punto che egli aveva anche tentato il suicidio, e peraltro egli ha subito, per esso, un mero richiamo.

Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, nella parte in cui deve intendersi .negare il beneficio per il semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, o in subordine l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, per nuova valutazione in ordine alla sua concedibilità per tale semestre.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, motivando però che il Tribunale non ha valutato l'incidenza del comportamento contestato sulla partecipazione all'opera rieducativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto.

2. Il ricorrente chiede la correzione dell'ordinanza impugnata, quanto alla decisione di concedere la liberazione anticipata in riferimento al semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, affermando che tale periodo è stato indicato per errore, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto concedere il beneficio in relazione al semestre successivo, nel quale si era verificata la violazione che ha ritenuto insussistente, mentre per il periodo indicato ha confermato la rilevanza del richiamo comminatogli il 19/09/2022.

Questa Corte, però, deve prendere atto del contenuto dell'ordinanza impugnata, che nel suo intero corpo afferma di voler riconoscere il beneficio in riferimento al semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, indicato esplicitamente sia nel dispositivo sia nella parte motiva, e di negarlo, invece, per il «terzo semestre», cioè quello dal 17/02/2023 al 16/08/2023.

La decisione esplicitata non può, pertanto, essere ritenuta frutto di un mero errore materiale, né questo potrebbe essere corretto con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen., perché ciò comporterebbe, con evidenza, una modificazione essenziale dell'atto.

L'errore materiale ipotizzato dal ricorrente deve, pertanto, essere valutato come una contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza, in quanto essa, pur ritenendo sussistente una violazione rilevante e perciò ostativa, concede il beneficio per il semestre in cui essa è stata commessa, e pur escludendo la sussistenza di una violazione successiva nega il beneficio per il semestre in cui il fatto si è verificato.

3. La contraddittorietà della motivazione impone l'annullamento del provvedimento stesso, con riferimento all'omessa concessione del beneficio in relazione al semestre dal 17/02/2023 al 16/08/2023, in quanto il diniego è privo di motivazione: il Tribunale, nella parte motiva, afferma che il ritrovamento di farmaci nella cella del ricorrente, in data 01/03/2023, non è attribuibile al medesimo bensì ad un compagno di cella, ed esclude, pertanto, che tale fatto possa impedire la concessione della liberazione anticipata in riferimento al semestre interessato, mentre nel dispositivo concede il beneficio per un diverso semestre e rigetta il reclamo con riferimento al semestre dal 17/02/2023 al 16/08/2023.

Il diniego disposto, pertanto, è privo di motivazione ovvero sorretto da una motivazione palesemente contraddittoria.

4. Anche la diversa decisione, di concessione del beneficio in relazione al semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, è contraddittoria, dal momento che il Tribunale ha ritenuto sussistente e rilevante, quale causa ostativa, la violazione commessa dal ricorrente in quell'arco temporale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma essa non può essere annullata, mancando una impugnazione diretta al suo annullamento.

Il ricorrente, infatti, chiede l'annullamento della decisione relativa a detto semestre ritenendola, di fatto, una decisione di diniego del beneficio, mentre essa è stata di segno opposto, come detto.

L'annullamento della concessione della liberazione anticipata in riferimento a detto semestre non può, peraltro, essere chiesta dal ricorrente, che non ha interesse ad un simile provvedimento e ha chiesto, infatti, di concedere il beneficio anche in relazione a tale periodo.

In mancanza di una valida impugnazione che contesti la correttezza dell'ordinanza nella parte in cui essa ha concesso la liberazione anticipata per il semestre 17/08/2022 al 16/02/2023, tale parte del provvedimento non può essere oggetto di verifica da parte di questa Corte, essendo tale decisione divenuta definitiva.

5. Il riconoscimento della contestata mancanza o contraddittorietà della motivazione impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla parte effettivamente oggetto di impugnazione, cioè il diniego del beneficio con riferimento al semestre dal 17/02/2023 al 16/08/2023, ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della liberazione anticipata in riferimento al semestre dal 17 febbraio al 16 agosto 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 3OHNNY (o ThIONNY) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta, il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 13 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha accolto parzialmente il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro il provvedimento emesso in data 22 settembre 2023 dal magistrato di sorveglianza, che aveva respinto la sua istanza di concessione della liberazione anticipata in relazione ai semestri dal 17/02/2022 al 16/08/2023, per plurimi comportamenti scorretti, tenuti mentre era affidato al servizio sociale e dopo il rientro in carcere. Il Tribunale ha concesso la liberazione anticipata per il semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, escludendo la sussistenza di una violazione contestata come commessa dal detenuto in data 01/03/2023, mentre ha confermato il diniego per il semestre successivo, oggetto di reclamo, ritenendo rilevante, in senso dimostrativo della non meritevolezza del beneficio, l'avere il detenuto riportato in data 19/09/2022 un richiamo per avere rifiutato con arroganza di fare rientro in cella, adducendo di voler fare una telefonata. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Preliminarmente egli sostiene che il semestre per il quale è stato concesso il beneficio è stato erroneamente indicato, per mero errore materiale, in quello dal 17/08/2022 al 16/02/2023, mentre la motivazione relativa alla sua concedibilità si riferisce, palesemente, al semestre dal 17/02/2023 al 16/08/2023. Il diniego della liberazione anticipata, che deve intendersi relativo al semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, è errato, perché basato sul mero fatto di avere egli rifiutato il rientro in cella per fare una telefonata. Si è trattato solo di un gesto scortese, insufficiente per vanificare un intero percorso rieducativo portato avanti con successo, vista la valutazione positiva effettuata per precedenti semestri. La motivazione è, quindi, incompleta, perché ha solo richiamato quella condotta bagatellare, senza analizzarne le ripercussioni sul percorso rieducativo. L'episodio, inoltre, si colloca in un momento di particolare fragilità psicologica del ricorrente, che voleva denunciare un comportamento scorretto da parte di un sanitario, che lo aveva turbato al punto che egli aveva anche tentato il suicidio, e peraltro egli ha subito, per esso, un mero richiamo. Chiede pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, nella parte in cui deve intendersi .negare il beneficio per il semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, o in subordine l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza, per nuova valutazione in ordine alla sua concedibilità per tale semestre. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso, motivando però che il Tribunale non ha valutato l'incidenza del comportamento contestato sulla partecipazione all'opera rieducativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, nei limiti sotto precisati, e deve essere accolto. 2. Il ricorrente chiede la correzione dell'ordinanza impugnata, quanto alla decisione di concedere la liberazione anticipata in riferimento al semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, affermando che tale periodo è stato indicato per errore, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto concedere il beneficio in relazione al semestre successivo, nel quale si era verificata la violazione che ha ritenuto insussistente, mentre per il periodo indicato ha confermato la rilevanza del richiamo comminatogli il 19/09/2022. Questa Corte, però, deve prendere atto del contenuto dell'ordinanza impugnata, che nel suo intero corpo afferma di voler riconoscere il beneficio in riferimento al semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, indicato esplicitamente sia nel dispositivo sia nella parte motiva, e di negarlo, invece, per il «terzo semestre», cioè quello dal 17/02/2023 al 16/08/2023. La decisione esplicitata non può, pertanto, essere ritenuta frutto di un mero errore materiale, né questo potrebbe essere corretto con la procedura prevista dall'art. 130 cod.proc.pen., perché ciò comporterebbe, con evidenza, una modificazione essenziale dell'atto. L'errore materiale ipotizzato dal ricorrente deve, pertanto, essere valutato come una contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza, in quanto essa, pur ritenendo sussistente una violazione rilevante e perciò ostativa, concede il beneficio per il semestre in cui essa è stata commessa, e pur escludendo la sussistenza di una violazione successiva nega il beneficio per il semestre in cui il fatto si è verificato. 3. La contraddittorietà della motivazione impone l'annullamento del provvedimento stesso, con riferimento all'omessa concessione del beneficio in relazione al semestre dal 17/02/2023 al 16/08/2023, in quanto il diniego è privo di motivazione: il Tribunale, nella parte motiva, afferma che il ritrovamento di farmaci nella cella del ricorrente, in data 01/03/2023, non è attribuibile al medesimo bensì ad un compagno di cella, ed esclude, pertanto, che tale fatto possa impedire la concessione della liberazione anticipata in riferimento al semestre interessato, mentre nel dispositivo concede il beneficio per un diverso semestre e rigetta il reclamo con riferimento al semestre dal 17/02/2023 al 16/08/2023. Il diniego disposto, pertanto, è privo di motivazione ovvero sorretto da una motivazione palesemente contraddittoria. 4. Anche la diversa decisione, di concessione del beneficio in relazione al semestre dal 17/08/2022 al 16/02/2023, è contraddittoria, dal momento che il Tribunale ha ritenuto sussistente e rilevante, quale causa ostativa, la violazione commessa dal ricorrente in quell'arco temporale, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma essa non può essere annullata, mancando una impugnazione diretta al suo annullamento. Il ricorrente, infatti, chiede l'annullamento della decisione relativa a detto semestre ritenendola, di fatto, una decisione di diniego del beneficio, mentre essa è stata di segno opposto, come detto. L'annullamento della concessione della liberazione anticipata in riferimento a detto semestre non può, peraltro, essere chiesta dal ricorrente, che non ha interesse ad un simile provvedimento e ha chiesto, infatti, di concedere il beneficio anche in relazione a tale periodo. In mancanza di una valida impugnazione che contesti la correttezza dell'ordinanza nella parte in cui essa ha concesso la liberazione anticipata per il semestre 17/08/2022 al 16/02/2023, tale parte del provvedimento non può essere oggetto di verifica da parte di questa Corte, essendo tale decisione divenuta definitiva. 5. Il riconoscimento della contestata mancanza o contraddittorietà della motivazione impone, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla parte effettivamente oggetto di impugnazione, cioè il diniego del beneficio con riferimento al semestre dal 17/02/2023 al 16/08/2023, ed il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego della liberazione anticipata in riferimento al semestre dal 17 febbraio al 16 agosto 2023, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveg
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