CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 marzo 1984
Cassazione n. 08045/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/03/1984 avverso l'ordinanza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1.E' stata impugnata l'ordinanza della Corte d'appello di Roma del 9 maggio 2024, che - in veste di giudice dell'esecuzione e decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento, statuito dalla Prima sezione di questa Corte, in data 2 dicembre 2022, di altra precedente ordinanza, pronunciata il 12 maggio 2022 - ha revocato l'indulto di cui al provvedimento di cumulo delle pene della Procura Generale presso la Corte d'appello di Roma del 23 luglio 2020 nella misura di anni tre di reclusione ed euro 830 di multa. Il giudice del rito rescissorio ha osservato che il condannato aveva commesso, tra il mese di giugno 2005 e il mese di ottobre dell'anno 2007, il reato di cui agli artt. 110, 81, 644, primo comma n. 1 e 4, 99, primo comma, cod. pen. per il quale aveva riportato condanna, del 15 maggio 2021, ad anni tre di reclusione ed euro 6000 di multa, divenuta irrevocabile il 15 febbraio 2022, ed ha ravvisato una condizione di revoca ex lege del beneficio concesso. La Corte territoriale, dunque, nel conformarsi al principio di diritto stabilito dalla Corte di Cassazione che ha imposto l'interpretazione del giudicato e la sua scissione, mediante scorporo della continuazione, ad opera del giudice dell'esecuzione, ha individuato le condotte di usura più gravi in quelle commesse nel 2007 ed ha cristallizzato la relativa pena-base in quella di anni due e mesi due di reclusione ed euro 4000 di multa, aumentata per la continuazione di mesi 5 di reclusione ed euro 1000 di multa per i fatti di usura del 2005 e di ulteriori mesi 5 di reclusione ed euro 1000 di multa per i fatti di usura del 2006; e, rilevata la commissione del reato più grave nel 2007 e dunque nel quinquennio dall'entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, ha disposto la revoca del beneficio nella suddetta misura di anni 3 di reclusione ed euro 830 di multa. 2.11 ricorso per cassazione consta di un solo motivo, che ha dedotto l'erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione, in quanto la Procura Generale presso la Corte d'appello, con provvedimento del 19 dicembre 2022, dunque successivo alla pronuncia di annullamento della Cassazione, ha chiesto alla Corte d'appello di non tenere in considerazione la richiesta, di cui al suo provvedimento di cumulo del 8 marzo 2022, di revoca del beneficio dell'indulto nella misura di anni 3 di reclusione ed euro 1400 di multa. E tanto perché, nelle more della trattazione del ricorso per cassazione avverso la prima ordinanza del 12 maggio 2022, di revoca dell'indulto, la stessa Corte d'appello - nell'ambito di altro procedimento camerale relativo all'applicazione della disciplina del reato continuato in fase esecutiva, richiesta dal [OSCURATO:PERSONA] ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione a talune condanne definitive - ha emesso ordinanza del 13 settembre 2022, che ne ha accolto l'istanza e ha rideterminato la pena nei suoi confronti, includendo nel computo della continuazione proprio i fatti relativi alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 15 maggio 2021, nella misura di anni 1 e mesi 3 di reclusione in luogo degli originari anni 3, così eliminando i presupposti originariamente ravvisati per la revoca del beneficio. Considerato in diritto Il ricorso è fondato.1.Con l'impugnazione dell'ordinanza di revoca dell'indulto il ricorrente ha neutralizzato l'efficacia preclusiva del giudicato, che in sede esecutiva possiede comunque portata più limitata rispetto al principio del ne bis in idem del giudizio di cognizione, ed ha offerto, allegandoli al ricorso per cassazione, taluni elementi di novità, ancorchè pregressi rispetto all'adozione dell'ordinanza in scrutinio, ma successivi alla data dell'ordinanza annullata con rinvio dalla Prima sezione di questa Corte, di valenza decisiva e tali da incidere sulla legittimità del provvedimento qui censurato. Ha invero prodotto copia dell'ordinanza del 13 settembre 2022, con la quale altro collegio della Corte d'appello di Roma, in accoglimento di un'istanza di applicazione della continuazione avanzata dal medesimo in relazione ai reati giudicati con tre sentenze di condanna irrevocabili, ha rideterminato la relativa pena ed ha inglobato, come reati-satellite nel contesto del reato continuato, tutti quelli giustappunto giudicati con la sentenza del 15 maggio 2021 per plurimi delitti di usura ed ha quantificato la relativa porzione di aumento, sulla pena-base prevista per il reato più grave di cui alla sentenza della Corte d'appello di Roma del 7 novembre 2017, irrevocabile il 7 maggio 2019 per fatti commessi il 25 giugno 2005, in anni uno e mesi tre di reclusione. 1.1.Si tratta di circostanze sopravvenute all'adozione della prima ordinanza di revoca dell'indulto, annullata dalla Corte di Cassazione e non vagliate, nemmeno per implicito, dall'ordinanza della fase rescissoria condotta all'attenzione del collegio con il ricorso di legittimità che, pertanto, entro tali limiti, possono essere prese in considerazione benchè già note alla difesa prima della sua emissione (sez. 1, n. 7877 del 21/01/2015, il P.G. in proc. Conti, Rv. 262596). 1.2. Vale allora il principio di diritto cristallizzato dall'approdo delle Sezioni Unite n. 21501 del 23/04/2009, Astone, Rv. 243380, secondo il quale in tema di indulto, in caso di reati uniti nel vincolo della continuazione, alcuni dei quali - compreso quello più grave - siano stati commessi entro il termine fissato per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, la pena rilevante ai fini della revoca dell'indulto va individuata, con riguardo ai reati-satellite, nell'aumento di pena in concreto inflitto a titolo di continuazione per ciascuno di essi, e non nella sanzione edittale minima prevista per la singola fattispecie astratta; a tal fine, ove la sentenza non abbia specificato la pena applicata per ciascun reato, spetta al giudice dell'esecuzione interpretare il giudicato. E tanto ha fatto l'ordinanza ex art. 671 cod. proc. pen. del 13 settembre 2022, che ha determinato cumulativamente in anni uno e mesi tre di reclusione l'aumento previsto per i delitti di usura, già precedentemente unificati in continuazione tra loro dal giudice di cognizione, in parte commessi entro il termine per il riconoscimento del condono e in parte dopo la sua scadenza, di cui alla citata sentenza del 15 maggio 2021, dunque entro una cornice comunque inferiore ai due anni di reclusione previsti per la revoca di diritto del beneficio dell'indulto imposta se chi ne ha usufruito ha commesso, entro cinque anni dal 1 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge n. 241 del 2006, un delitto non colposo per il quale abbia riportato condanna a pena detentiva non inferiore a due anni (art. 3 L. n. 241 del 2006). 2. Venuti meno i presupposti della revoca del beneficio, l'ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza ri