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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 32412/2023

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la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui in data 22/3/2023 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, rite- nuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per il rito la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 Dpr. 309/90 in relazione alla detenzione, in concorso con altri, di 44,2 grammi di cocaina, 4 grammi di marijuana e 292 grammi di hashish, in Castelvolturno il 18/11/2022, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23

I. 110/75 per la detenzione di un'arma clandestina, in Castelvolturno il 18/11/2022 e per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. in relazione alla ricettazione della medesima arma, su cui veniva montata una canna priva di ma- tricola, in Castelvolturno in epoca antecedente e prossima al 18/11/2022.

Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 240bis cod. pen. e vizio motivazionale in relazione alla confisca del danaro (4580 euro) in sequestro.

Si contesta, in particolare, l'affermazione operata dal giudicante in relazione alla mancata prova della riconducibilità, almeno in parte, della somma all'avvenuta vendita del ciclomotore, com'era stato documentato dalla difesa, il 4/11/2022, ovvero soli 14 giorni prima dell'arresto.

Lamenta che il danaro allo spacciatore non è confiscabile se non costituisca, al di là di ogni ragionevole dubbio, il profitto del reato in contestazione.

2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.

3. I motivi di doglianza sopra illustrati sono manifestamente infondati.

Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nel disporre la confisca del danaro in sequestro e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, essendo pervenuto il giu- dice del patteggiamento alle sue conclusioni sul punto attraverso un itinerario lo- gico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità.

Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile.

4. Non pertinente rispetto al tema in discussione appare il tema introdotto in ricorso in relazione alla prova che il danaro sia profitto del reato di spaccio.

Ciò in quanto, come indica chiaramente il giudice del patteggiamento, egli ha operato la confisca del danaro ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 85 Dpr. 309/90, norma inserita dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella ma- teria penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», con decorrenza dal 06/04/2018, che prevede, che: «1.

Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale".

E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D, Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre di- sposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giu- ridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

In ogni caso il condannato non può giustificare la le- gittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge».

Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- il GIP sammaritano ha evidenziato che «l'imputato ha giustificato in maniera del tutto generica, in sede di convalida dell'arresto, la provenienza del detto danaro, la cui entità, nelle cir- costanze in cui è maturato il sequestro, appare sproporzionata rispetto ai suoi redditi».

E ha aggiunto, quanto alla documentazione depositata in udienza, con la quale si intendeva dimostrare che la somma in discussione è, in parte, frutto della vendita di un ciclomotore intervenuta pochi giorni prima del sequestro, tema ri- preso in questa sede «che in nessuna parte dei documenti versati si evince che il venditore del motociclo è l'Ambra».

In proposito va evidenziato che la documentazione allegata al ricorso attesta, al più, che il venditore del motoveicolo Honda è la società Fastcode sr/s, della quale [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe amministratore, ma se anche fosse provato -il che non è- che quei soldi fossero il provento della vendita del ciclomotore il ricavato della vendita spetterebbe alla società, già proprietaria del motoveicolo, e non certo a [OSCURATO:PERSONA] persona fisica, il cui ricorso si paleserebbe in ogni caso inammissibile per carenza di interesse.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Motivazione semplificata sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2023 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] VETEREudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni ex art. 611 c.p.p. del PG in persona del Sostituto PG [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza con cui in data 22/3/2023 il GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] gli ha applicato ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen., su concorde richiesta delle parti, rite- nuta la continuazione tra i reati ed applicata la diminuente per il rito la pena di anni quattro e mesi due di reclusione ed euro 20.000 di multa per i reati di cui agli artt. 110, 81 cod. pen. e 73 co. 1 e 4 Dpr. 309/90 in relazione alla detenzione, in concorso con altri, di 44,2 grammi di cocaina, 4 grammi di marijuana e 292 grammi di hashish, in Castelvolturno il 18/11/2022, di cui agli artt. 110 cod. pen. e 23 I. 110/75 per la detenzione di un'arma clandestina, in Castelvolturno il 18/11/2022 e per il reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. in relazione alla ricettazione della medesima arma, su cui veniva montata una canna priva di ma- tricola, in Castelvolturno in epoca antecedente e prossima al 18/11/2022. Il ricorrente lamenta violazione dell'art. 240bis cod. pen. e vizio motivazionale in relazione alla confisca del danaro (4580 euro) in sequestro. Si contesta, in particolare, l'affermazione operata dal giudicante in relazione alla mancata prova della riconducibilità, almeno in parte, della somma all'avvenuta vendita del ciclomotore, com'era stato documentato dalla difesa, il 4/11/2022, ovvero soli 14 giorni prima dell'arresto. Lamenta che il danaro allo spacciatore non è confiscabile se non costituisca, al di là di ogni ragionevole dubbio, il profitto del reato in contestazione. 2. Il PG presso questa Corte ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe. 3. I motivi di doglianza sopra illustrati sono manifestamente infondati. Per contro, l'impianto argomentativo del provvedimento impugnato appare puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligi- bile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice nel disporre la confisca del danaro in sequestro e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, essendo pervenuto il giu- dice del patteggiamento alle sue conclusioni sul punto attraverso un itinerario lo- gico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in sede di legittimità. Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile. 4. Non pertinente rispetto al tema in discussione appare il tema introdotto in ricorso in relazione alla prova che il danaro sia profitto del reato di spaccio. Ciò in quanto, come indica chiaramente il giudice del patteggiamento, egli ha operato la confisca del danaro ritenendo sussistenti le condizioni di cui all'art. 85 Dpr. 309/90, norma inserita dall'art. 6 del D. Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 concernente «Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella ma- teria penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103», con decorrenza dal 06/04/2018, che prevede, che: «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, si applica l'articolo 240 bis del codice penale". E l'articolo 240bis del codice penale, a sua volta, anch'esso inserito dall'art. 6 del D, Lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 21 con decorrenza dal 6/04/2018 prevede che "è sempre di- sposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giu- ridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la le- gittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge». Con motivazione logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e che, pertanto, si sottrae alle proposte censure di legittimità- il GIP sammaritano ha evidenziato che «l'imputato ha giustificato in maniera del tutto generica, in sede di convalida dell'arresto, la provenienza del detto danaro, la cui entità, nelle cir- costanze in cui è maturato il sequestro, appare sproporzionata rispetto ai suoi redditi». E ha aggiunto, quanto alla documentazione depositata in udienza, con la quale si intendeva dimostrare che la somma in discussione è, in parte, frutto della vendita di un ciclomotore intervenuta pochi giorni prima del sequestro, tema ri- preso in questa sede «che in nessuna parte dei documenti versati si evince che il venditore del motociclo è l'Ambra». In proposito va evidenziato che la documentazione allegata al ricorso attesta, al più, che il venditore del motoveicolo Honda è la società Fastcode sr/s, della quale [OSCURATO:PERSONA] risulterebbe amministratore, ma se anche fosse provato -il che non è- che quei soldi fossero il provento della vendita del ciclomotore il ricavato della vendita spetterebbe alla società, già proprietaria del motoveicolo, e non certo a [OSCURATO:PERSONA] persona fisica, il cui ricorso si paleserebbe in ogni caso inammissibile per carenza di interesse. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente ai pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in
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