CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 maggio 2024
Cassazione n. 14997/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 46, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]Anno che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro COMUNE di POPOLI – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] - in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato, con indicazione dell’indirizzo p.e.c., in Pescara, alla piazza [OSCURATO:PERSONA], n. 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. CONTRORICORRENTEavverso la sentenza n. 1306/2022 della Corte d’Appello di L’Aquila, udita la relazione nella camera di consiglio del 23 maggio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso ex a rtt. 633 e ss. cod. proc. civ. depositato il 1 2 . 6 .201 7 il Comune di Popoli adiva il Tribunale di Pescara. Esponeva che l’ “A.C.A. –[OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. non aveva provveduto a corrispondere ad esso istante gli indennizzi annuali , complessivamente ammontanti ad euro 413.165,52, per la captazione dell’acqua del fiume Giardino, relativiagli ann i 20 15 (secondo semestre) , 20 16 e 2017 (cfr. ricorso, pag. 3 ) e stabilit i con l’atto di conciliazione d atato 30.10.2001 (cfr. controricorso, pag. 2). Chiedeva ingiungersi all’ “A.C.A.” il pagamento della somma anzidetta, oltre interessi e spese (cfr. controricorso, pag. 2). 2.Con decreto n. 990/2017 il tribunale pronunciava l’ingiunzione . 3.Con citazione notificata i l 15 . 9 . 20 1 7 l ’ “ A. C.A.” proponeva opposizione . Eccepivapregiudizialmente l’incompetenza del Tribunale di Pescara, siccome competente il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma. Instava, nel merito,per la revoca dell’ingiunzione. 3.1.Resisteva il Comune di Popoli. 4.Con sentenza n. 1912/2018il tribunale rigettava l ’ opposizion e , confermava l’ingiunzionee condanna va l’ opponente alle spese (cfr. contro ricorso, pag. 3 ) . 5.L’ “A.C.A.” proponeva appello. Resisteva ilComune di Popoli.6. C on sentenza n. 13 06 /2022 la Corte d’Appello di L’Aquila rigettava il gravamee condannava l’appellante al le spese del grado. Evidenziava la Corte di L’Aquila- in ordine al primo motivo d’appello , con cui l’appellante avevareiterato l’eccezione di incompetenza, siccome , assumeva, competente il Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma– che doveva opinarsi per la competenza del tribunale ordinario. Evidenziava segnatamente che questa Corte di legittimità, con ordinanza n. 14477/2021, aveva respinto “il ricorso per regolamento facoltativo proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso la sentenza n. 712/2020 del Tribunale di Pescara che – rigettando analoga opposizione di ACA avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del Comune di Popoliper il pagamento di somme relative ad annualità coperte da quell’atto di conciliazione (e diverse da quelle oggetto del presente giudizio) –aveva ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza ivi sollevata in favore del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA]”(così sentenza d’ appello, pag. 6). Evidenziava ulteriormente che con la medesima ordinanza la Corte di legittimità aveva chiarito che la controversia aveva ad oggetto l’attuazione e l’esecuzione dell’accordo conciliativo intercorso tra le parti nel 2001 e non involgeva il regime delle acque e degli interessi pubblici ad esso connessi(cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava la Corte di L’Aquila -in ordine agli ulteriori motivi d’appello – che il primo dictumrisultava ancorato a due distinte “rationes decidendi”. Evidenziava segnatamente che con la prima “ratio” il tribunale aveva, in sede di esegesi dell’atto di conciliazione, “attribuito natura di mero corrispettivo- indennizzo e non di canone alle somme concordate e dovute da ACA per il prosieguo della captazione sul fiume Giardinoed [aveva] escluso inadempimenti dell’Ente al la s c rittura neg o ziale, oltreché profili di annullabilità e/o nullità dell’atto (…)” (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava segnatamente che con la seconda “ratio” il tribunale aveva attribuito valenza agli atti ricognitivi di debito ed ai pagamenti effettuati dall’ “A.C.A” in esecuzione dell’accordo conciliativo del [OSCURATO:DATA_NASCITA], “quali atti confermativi del rapporto sottostante e, pertanto, della pretesa creditoria vantata dal Comune di Popoli”(così sentenza d’appello, pag. 7 ). Evidenziava dunque che la seconda “ratio” non era stata con l’esperito gravame oggetto di censura, ossia l’ “A.C.A” nulla aveva addotto in ordine alla rilevanza confessoria delle ricognizioni di debito“e così, di fatto, non attingendo la motivazione resa in tal senso dal primo giudice” (cosìsentenza d’appello, pag. 8). 7. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l’ “A.C.A. – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a.; ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. Il Comune di Popoli ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi il ricorso improcedibile, siccome depositato allorché era decorso il termine di venti giorni di cui all’art. 369, 1° co., cod. proc. civ.; in subordine , ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore,con distrazione, delle spese. 8.La ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria il controricorrente.[OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (cfr.ricorso, pag. 1 6 ) la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa statuizione su un punto essenziale dell’appello; la violazione degli artt. 20, 35e 55 r.d. n. 1775/1933. Deduce che la Corte di L’Aquila, allorché ha denegato la competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] di Roma, ha riprodotto “pedissequamente ciò che è stato deciso relativamente a contenziosi estranei al presente giudizio (…), omettendo, in tal modo, di pronunciarsi sui motivi di appello”(cfr. ricorso, pag. 1 5 ) . Deduce che la corte d’appello non ha spiegato “perché la somma indicata nell’atto di conciliazione espressamente a titolo di canone idrico non debba essere considerata tale”(così ricorso, pag. 1 5 ) , viepiù che dal disposto della lett. g) del medesimo atto si desume che i soggetti sono due pubbliche amministrazioni e che gli interessi coinvolti sono pubblici(cfr. ricorso, pag. 15). Deduce che la corte distrettuale non ha motivato in ordine alla ragione di doglianza con cui si era addotto che la “rinuncia alla concessione (…) è parte del contenuto obbligatorio dell’atto transattivo” (così ricorso, pag. 16)ed altresì che è stato lo stesso Comune di Popoli a richiedere “espressamente le somme a titolo di canoni idrici” (così ricorso, pag. 17). Deduce che è da escludere che “il rimando generico all’esegesi del termine canone idrico da intendersi come indennizzo, riferita dalla Corte alla sentenza di primo grado, possa essere considerata motivazione per relationem” (c osì ricorso, pag. 18).Deduce che la ricostruzione del tribunale, condivisa dalla corte territoriale, “viola la normativa in materia di concessioni di derivazione e di riscossione dei canoni idrici” (così ricorso, pag. 19 ) e l’interpretazione del termine “canone idrico” operata dalla Corte abruzzese costituisce violazione del canone ermeneutico di cui all’art. 12, 1° co., delle preleggi. 10.Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. “violazione dell’art. 329 c.p.c. (relativamente alla ritenuta inammissibilità del nostro appello per acquiescenza) e dell’art. 112 c.p.c. Violazione di legge perviolazione degli artt. 20, 35 e 55 del r.d. 1775/193 3” (così ricorso, pag. 22). Deduce ch e , contrariamente all’assunto della Corte di L’Aquila, “ha espressamente dedotto in appello che non poteva trattarsi di ricognizione di debito (quindi a valenza confessoria) in quanto attività in violazione di legge che non avrebbe liberato l’ACA”(così ricorso, pa g . 23 ) . Deduce che la corte d’appello nulla ha motivato in ordine alla circostanza per cui la proposizione di reiterate opposizioni alle ingiunzioni chieste ed ottenute dal Comune di Popoli non integri contestazione delle somme exadverso pretese (cfr.ricorso, pag. 23). Deduceche non rileva la denominazione attribuita all’accordo di conciliazione come strumento privatistico, atteso che il relativo contenuto è volto alla regolazione di rapporti pubblicistici indisponibili(cfr. ricorso, pag. 24). 11.Il primo motivo di ricorso è inammissibil e. 12. Va nno appieno condivisi gli assunti alla stregua dei quali la Corte di L’Aquila, in aderenza ai rilievi di cui all’ordinanza n. 14477/2021di questa Corte, ha respinto l’eccezione di incompetenza e ha denegato la competenza del Tribunale Regionale delle [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte d’Appello di Roma. E ciò tanto più che – al di là del rilievo di cui a ll’ordinanza n. 14477/2021 , secondo cui “il giudicato sulla competenza può esservi solo in relazione allo specifico giudizioe non certo può estendersi ai giudizi aventi ad oggetto petitum diversi, anche se relativi al medesimo rapporto di durata” (così ordinanza n. 14477/2021, pag. 4) - le sentenze sulla giurisdizione e sulla competenza rese in sede di regolamento o di ricorso ordinario dalla Suprema Corte,cui spetta , per la funzione istituzionale di organo regolatore della giurisdizione e della competenza, il potere di adottare decisioni dotate di efficacia esterna (cd. efficacia panprocessuale),producono effetti anche nei successivi processi tra le stesse parti (c fr. Cass. (ord.) 15.12.2017, n. 30220; Cass. 27.6.2005, n. 13768). In questi termini è vano qualsivoglia ulteriore argomento addotto dalla ricorrente con gli esperiti mezzi di impugnazione a censura della statuizione della Corte abruzzese in punto di competenza ed a rigetto del primo motivo d’appello. 13.Il secondo motivo di ricorso del pari è inammissibile. 14. A fronte del reciso rilievo della C orte di L’Aquila a tenor del quale la seconda “ratiodecidendi” idonea a sorreggere il primo dictum non era stata con l’esperito appello oggetto di censura, ben avrebbe dovuto la ricorrente attendere, in ossequio agli oneri di specificità e di autosufficienza di cui al n. 4 ed al n. 6 del 1° co. dell’art. 366 cod. proc. civ.,alla testuale riproduzione, nel corpo del ricorso, del motivo d’appello.Del resto, allorchévenga denunciato un “error in procedendo”, quest a Corte di legittimità diviene, sì,anche giudice del “fatto processuale ” ed è investita del potere di esaminare direttamente gli atti di causa (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181). E nondimenopur in tale evenienza il ricorrente deve esplicitare, in ossequio agli oneri exn. 4 e n. 6 del 1° co. cit. gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” (nella specie, contestazione della seconda “ratio decidendi” del primo dictum) di cui invoca il riscontro (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181, ove si soggiunge che l’“error in procedendo” non è rilevabile ex officio e che questa Corte non può ricercare e verificare autonomamente i documenti interessati dall’accertamento dell’error). Su tale scorta non è sufficiente che l’ “A.C.A.” abbia in questa sede addotto di aver con l’atto di appello prospettato che non si era al cospetto di una ricognizione di debito;che con le opposizioni proposte avverso le ingiunzioni di pagamento chieste ed ottenute dal Comune di Popoli aveva contestato le avverse pretese;che l’atto di conciliazione ha natura transattiva e non implica l’ammissione totale o parziale dell’avversa pretesa (cfr. ricorso, pag. 25). 15.Ovviamente, il difetto di specificità ed autosufficienza all’uopo riscontrato lascia impregiudicata la “ratio decidendi” alla cui stregua la Corte aquilana ha respinto i motivi d’appello ulteriori rispetto al primo. 16.Le riferite ragioni di inammissibilità rendono vana la disamina del profilo di improcedibilità del ricorso prospettato dal controricorrente.E ciò quantunque si spieghi, intema di ricorso per cassazione, che, qualora il ricorso siaimprocedibile, il suo esame non è consentito nemmeno per rilevarne l’inammissibilità (cfr. Cass. (ord.) 22.1.2021, n. 1389). Tanto, in verità, a prescindere dalla circostanza per cuirisulta comunque che la ricorrente ha curato il deposito del ricorso in data 7.12.2022 , quindi tempestivamenterispetto al dì – 22.11.2022 – di notifica del ricorso . 17.In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrente va condannata a rimborsare le spese del presente giudizio di legittimità all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore del controricorrente, che ha dichiarato di aver anticipato le spesee di non aver riscosso gli onorari. La liquidazione segue come da dispositivo. 18.Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. 30.5.2002, n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente, “A.C.A. – [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a., a rimborsare all’avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore anticipatario del controricorrente, le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge; ai sensi dell’art. 13, 1° co . quater , d. P.R. n. 115 /2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte de lla ricorrente,di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co . bis , d. P.R. cit., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazion