CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 febbraio 2021
Cassazione n. 07270/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Messina confermava la sentenza del tribunale di Messina 4.11.2019, appellata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 5, D.Igs. n. 74/2000, poiché, quale titolare della [OSCURATO:PERSONA], esercente commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri, al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore ag- giunto relative all'anno 2011, non presentava, essendovi obbligato, le dichiarazioni relative a dette imposte, nello specifico omettendo di dichiarare un volume di affari pari a euro 277.562,00 con reddito d'impresa pari a euro 111.025,00 ed un'IVA a debito complessiva pari a euro 56.840,00, con condanna del medesimo alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge. 2. Avverso la sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. 2.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 62-bis, c.p. e correlato vizio di motivazione. In sintesi, ad avviso della difesa, la sentenza impugnata si presenta illegit- tima sotto più profili, oltre che frutto di valutazione sommaria e veloce da parte della Corte adita dei motivi di appello proposti nell'interesse dell'imputato. In par- ticolare, la motivazione è stata contestuale e taluni motivi di appello neppure presi in considerazione. La sentenza sarebbe, in particolare, meritevole di annullamento poiché: a) non vi sarebbe alcuna pronuncia sulla sospensione condizionale della pena che sarebbe stata invece richiesta; b) non vi sarebbe alcuna pronuncia sul riconoscimento delle attenuanti generiche, benché oggetto di specifico motivo di appello; l'obbligo di motivazione non risulterebbe assolto, in quanto la Corte d'Ap- pello adita, nonostante fosse gravata di un vero e proprio obbligo di motivazione sui vari e specifici motivi di appello proposti, avrebbe quindi immotivatamente, oltre che illegittimamente, ritenuto di non pronunciarsi sul terzo motivo di gra- vame. 2.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di violazione di legge in rela- zione all'art. 157, c.p. e correlato vizio di motivazione sul punto. In sintesi, la difesa sostiene che, come eccepito e richiesto dalla difesa dell'imputato nelle note scritte di udienza del 15.02.2021, in subordine, la Corte avrebbe, comunque, dovuto pronunciare l'estinzione per prescrizione del reato contestato, essendo al momento della pronuncia della sentenza gravata, già ma- turato il termine di prescrizione. 3. In data 6.12.2021, il difensore del ricorrente ha fatto pervenire istanza a mezzo PEC presso la cancelleria di questa Corte, con richiesta di trattazione orale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e, dunque, non meritevole di accoglimento. 2.1. In particolare, riguardo alla asserita mancanza di pronuncia in merito alla concessione della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., deve osservarsi come la Corte di Appello di Messina abbia tenuto conto del riconosci- mento del beneficio, così come disposto dal dispositivo letto in udienza del 4.11.2019 dal Tribunale di Messina in composizione monocratica, nel proprio di- spositivo in sentenza del 26.02.2021, in cui vi si fa esplicito riferimento (sic "con il beneficio della sospensione condizionale della pena"). Ulteriormente, deve es- sere intesa in questa prospettiva anche la "conferma" di cui parla la sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica, adoperata dalla Corte di Ap- pello di Messina. A questo proposito, si deve osservare come, innanzitutto, "la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale" (Cass. Pen., sez. VI, n. 18372 del 11 aprile 2017, Rv. 269852). È, dunque, vero che si può, in via formale, rile- vare una discrepanza nel dispositivo della sentenza del Tribunale di Messina in composizione monocratica, che non trova corrispondenza nella parte motiva (in cui, invece, si afferma che "per quanto riguarda la concessione dei benefici di legge (...) si ritiene di non poter concedere al prevenuto né il beneficio della sospensione condizionale della pena, né quello delle attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis c.p.", scelta del decidente che si spiega "in quanto i numerosi precedenti, di cui ricorrente è gravato, impediscono ex lege (art. 164 c.p.) la concessione del bene- ficio della sospensione condizionale della pena"). Tuttavia, come da giurisprudenza consolidata, il dispositivo (che rappresenta l'atto con cui il giudice estrinseca la volontà della legge nel caso concreto) prevale sulla motivazione, che assolve in- vece a una funzione esplicativa della decisione presa dall'organo giudicante (cfr. Cass. Pen., Sez. II, n. 15986 del 7 gennaio 2016, Rv. 266717). In conclusione, deve ritenersi che il beneficio della sospensione condizio- nale, indicato in dispositivo è da intendersi riconosciuto dal Giudice di primo grado (atteso, peraltro, che si tratta di motivazione non contestuale), dunque corretta- mente il Giudice di Appello ha omesso di pronunciarsi, essendosi limitato a con- fermare le statuizioni dell'atto impugnato in ordine ai benefici. Deve, a tal propo- sito, ribadirsi che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione (come avvenuto nel caso di specie) e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestual- mente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Cass. pen., Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019 - dep. 02/12/2019, Rv. 277874 - 01). Altra questione, poi, è quella relativa alla eventuale revocabilità del bene- ficio, questione che potrà eventualmente essere vagliata in sede esecutiva ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen., ricorrendo le condizioni previste dall'art. 168, u.co., cod. pen. 2.2. Ad analogo approdo deve pervenirsi quanto al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, su cui la Corte d'appello non si pronuncia a fronte del terzo motivo di appello. Ed infatti, quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., deve rilevarsi come, in base a quanto precedente- mente argomentato, la conferma in grado di appello della pena inflitta in primo grado (peraltro da intendersi sospesa), denegante le citate attenuanti, renda con- divisibile il ragionamento adoperato dal giudice di primo grado. Il Tribunale di Messina, infatti, non aveva ritenuto di poter applicare l'art. 62-bis c.p., poiché "non ricorr[eva]no elementi per la loro concessione, specie considerando la mancanza assoluta di collaborazione nella ricostruzione della vi- cenda", e tale valutazione deve implicitamente considerarsi confermata anche dalla Corte di Appello chiamata a decidere sul punto. Orbene, a fronte della contestazione di omissione motivazionale deve, an- zitutto, ricordarsi che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, la struttura giustificativa della sentenza di appello si salda con quella di primo grado, per formare un unico complessivo corpo argomentativo, allorquando i giudici del gravame, esaminando le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuri- dici della prima sentenza, concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (tra le tante: Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013 - dep. 04/11/2013, Argentieri, Rv. 257595 - 01). Dunque, ben può valutarsi l'adempimento dell'obbligo motivazionale sul punto, facendo complessivo riferimento alle motivazioni delle due sentenze di me- rito oggetto di valutazione. A ciò va aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito fa- vorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le tante: Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Rv. 263157 - 01). Sul punto, è sufficiente rilevare come la stessa articolazione del terzo motivo di appello, l'appello proposto dal medesimo difensore il 18 marzo 2020, dep. 22 aprile 2020, rendesse evidente la manifesta inammissibilità del motivo perché non specificava le ragioni poste alla base dell'in- vocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata cen- sura all'argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado (in senso con- forme: Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019 - dep. 18/11/2019, Bercigli, Rv. 277281 01). 2.3. Né, infine, può ravvisarsi un vizio motivazionale nell'aver il giudice di merito negato le invocate attenuanti e riconosciuto il beneficio di cui all'art. 163 c.p. Sul punto, infatti, è stato più volte affermato che "la valutazione favorevole del comportamento processuale dell'imputato, compiuta da giudice al fine di con- cedergli il beneficio della sospensione condizionale della pena, non impedisce al giudice medesimo di rigettare l'istanza dello stesso imputato di applicazione delle attenuanti generiche, sul presupposto della gravità dei fatti contestatigli" (cfr. Cass. Pen., Sez. VI, n. 8308 del 26 settembre 1984 - dep. 06/10/1984, Rv. 166005). Non vi è, infatti, incompatibilità tra la applicazione del beneficio della sospensione della pena ed il contestuale diniego delle attenuanti generiche, es- sendo diversi i presupposti giustificativi dei due istituti, che hanno finalità diverse, il primo mirando al "ravvedimento del colpevole, nell'interesse suo e della collet- tività, tenendolo fuori dell'ambiente carcerario", il secondo all'"adeguamento della pena al fatto e alla personalità del reo" (cfr. anche Cass. Pen., Sez. V, n. 1045 del 30 ottobre 1981 - dep. 04/02/1982, Rv. 151983; cfr., tra le più recenti in argo- mento, Cass. Pen., sez. III, n. 12523 del 20 aprile 2020). 3. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Ed invero, quanto al calcolo della prescrizione, è da rilevare che il periodo di imposta considerato è il 2011, rispetto al quale il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scadeva ex lege il 10 ottobre 2012. Secondo giurispru- denza consolidata, il termine di prescrizione del reato di omessa dichiarazione, di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, decorre non dal giorno in cui l'accerta- mento del debito di imposta diviene definitivo, ma dal novantunesimo giorno suc- cessivo alla scadenza del termine ultimo stabilito dalla legge per la presentazione della dichiarazione annuale (ex multis, cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 17120 del 20 gennaio 2015 - dep. 24 aprile 2015, Rv. 263251; Cass. Pen., sez. III n. 19196 del 21 aprile 2017). Quindi, il dies a quo decorreva dal 10 gennaio 2013. La prescrizione per i reati tributari, a far data dalla data di entrata in vigore della legge n. 148/2011, è governata dall'art. 17, comma 1-bis, d.lgs. 74/2000 e la I. 148/2011 è entrata in vigore il 17 settembre 2011: ciò significa che essendo i fatti stati commessi in data 1.10.2012 (data di presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo di imposta 2011) il termine di prescrizione del reato (6 anni) deve essere aumentato di un terzo, pervenendosi al totale di 8 anni. Termine cui devono essere aggiunti anche due anni (un quarto) in applicazione dell'art. 161, comma 2, c.p., per un totale complessivo di 10 anni. Questo significa che, applicando la regola giurisprudenziale della prescri- zione dal 910 giorno, la prescrizione del reato decorreva dal 10 gennaio 2013: sicchè il termine di prescrizione, decennale, è individuabile nel 10 gennaio 2023. Il reato, in conclusione, non risulta prescritto né alla data della sentenza di appello (26.02.2021), né risulta esserlo attualmente. Il motivo è pertanto da considerarsi inammissibile. 4. Solo per completezza, infine, deve rilevarsi che la Corte di Appello ha deciso sull'applicazione dell'art. 131-bis c.p.: in particolare, la Corte ha escluso l'applicazione, ma tale motivo non risulta essere stato chiesto nei motivi di gra- vame. Al riguardo, il ricorso per Cassazione presentato dall'imputato non muove alcuna contestazione specifica: dunque, la relativa doglianza, in cui non risulta 6 A5 espressa alcuna critica alla motivazione della decisione impugnata, è sottratta al sindacato di questa Corte. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle s