CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 giugno 2024
Cassazione n. 26487/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 337, 582-585, 336 e 341 bis cod. pen. - peraltro riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dai giudici del merito con corretti argomenti giuridici e dunque di per sé inammissibili (Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, Rv. 283376) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto sviluppate sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti e senza un effettivo confronto con gli elementi posti a fondamento della sentenza impugnata (si veda la motivazione a pag. 4 s.) in cui vengono evidenziate le condotte minacciose, violente e oltraggiose poste in essere dall'imputato a danno degli operanti, a due dei quali cagionava altresì lesioni personali; condotte in ordine alle quali è evidente la sussistenza anche dell'elemento psicologico dei reati; Rilevato che la doglianza relativa alla mancata applicazione della causa di giustificazione ex art. 393 bis cod. pen. è manifestamente infondata, atteso che i giudici di merito hanno, in modo non illogico, escluso la ricorrenza di essa, anche in forma putativa, evidenziando, da un lato, che l'operato dei carabinieri è stato pienamente legittimo e, dall'altro lato, che la reazione del tutto spropositata del Ferrara non trova alcun fondamento "nella ragionevole convinzione di essere vittima di un atto arbitrario dei pubblici ufficiali". In tal modo, la Corte territoriale ha fatto buon governo del principio secondo cui «sussiste la causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen. in forma putativa nel solo caso in cui ricorra un effettivo errore sul fatto, che deve basarsi non su un mero criterio soggettivo, ma su dati fattuali concreti, che l'imputato ha l'onere di allegare, tali da giustificare, in base a una valutazione "ex ante", l'erroneo convincimento, in capo all'agente, di trovarsi in tale stato» (da ultimo, Sez. 2, n. 22903 del 01/02/2023, Bastioli, Rv. 284727 - 02). Rilevato che manifestamente infondati risultano altresì i motivi relativi al diniego di applicazione della particolare tenuità del fatto (esclusa, con motivazione non illogica, per le gravi modalità delle condotte) nonché all'esclusione delle attenuanti generiche e alla conferma della dosimetria della pena irrogata in primo grado (statuizioni fondate, con corretto riferimento ai parametri di cui all'art. 133 e• cod. pen., sull'elevato livello di aggressività dimostrato e sull'apprezzabile lasso di tempo in cui si è prolungata la condotta illecita, anche dopo l'arresto, che denota l'intensità del dolo, nonché sul danno cagionato a due militari). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024