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CassazionedecretoSezione LDecisione del 12 ottobre 2022

Cassazione n. 34184/2022

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e CC ORDINANZA sul ricorso 19310-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 109 ([OSCURATO:PERSONA]) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];3375 - intimato - avverso il decreto di omologa del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 20/02/2017 R.G.N. 26940/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, terminate le operazioni di consulenza, ha omologato, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ad ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge nr.140 del 1992, condannando la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 1.008,00, previa riduzione del 20%, oltre alle spese di CTU;

2. avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost., deducendo un motivo di censura;

3. l'INPS è rimasto intimato;

4. la ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]:

5. con l'unico motivo di ricorso, è dedotta la «violazione dell'art.360 n.3 cod.proc.civ. in riferimento all'art.91 comma 1 cod.proc.civ. e all'art.152 bis disp.att. cod.proc.civ.» per avere il Tribunale, ai fini della statuizione sulle spese, applicato la disposizione di cui all'art. 152 bis disp.att.cod.proc.civ., senza considerare che, nel caso di rappresentanza dell'INPS, a mezzo di funzionario, non trova applicazione l'indicata norma processuale ma la previsione speciale di cui all'art. 10, comma 6, D.L. 30 settembre 2005 nr. 203 e successive modificazioni;

6. il motivo è infondato;

7. questa Corte (Cass. nn. 9878, 19034, 24980 del 2019; Cass. nr. 16588 del 2022) ha chiarito che l'art. 152 bis disp. att. cod.proc.civ., introdotto dalla legge nr. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis cod.proc.civ., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta (con propri dipendenti) ai sensi del D.L. nr. 203 del 2005, art. 10, comma 6, (conv., con modif., dalla legge nr. 248 del 2005), inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod.proc.civ., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti;

8. a tale orientamento giurisprudenziale e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede;

9. non può, invece, esaminarsi, in quanto nuova, la questione relativa all'operatività, nella fattispecie, del regime di esenzione ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., posta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod.proc.civ., sussistendo identità di ratio - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di ampliare il thema decidendum, introducendo nuove e tardive allegazioni (in argomento, ex multis, v.

Cass. nr.21355 del 2022; Cass. nr. 30760 del 2018);

10. segue il rigetto del ricorso;

11. non deve provvedersi in ordine alle spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte dell'Inps;

12. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, com

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e CC ORDINANZA sul ricorso 19310-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 109 ([OSCURATO:PERSONA]) presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA];3375 - intimato - avverso il decreto di omologa del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 20/02/2017 R.G.N. 26940/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. con il decreto indicato in epigrafe, il Tribunale di Roma, terminate le operazioni di consulenza, ha omologato, ai sensi dell'art. 445 bis, comma 5, cod.proc.civ., l'insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie ad ottenere i benefici di cui all'art. 3, comma 3, della legge nr.140 del 1992, condannando la parte ricorrente al rimborso delle spese di lite, liquidate in Euro 1.008,00, previa riduzione del 20%, oltre alle spese di CTU; 2. avverso tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso straordinario per cassazione ex art.111 Cost., deducendo un motivo di censura; 3. l'INPS è rimasto intimato; 4. la ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]: 5. con l'unico motivo di ricorso, è dedotta la «violazione dell'art.360 n.3 cod.proc.civ. in riferimento all'art.91 comma 1 cod.proc.civ. e all'art.152 bis disp.att. cod.proc.civ.» per avere il Tribunale, ai fini della statuizione sulle spese, applicato la disposizione di cui all'art. 152 bis disp.att.cod.proc.civ., senza considerare che, nel caso di rappresentanza dell'INPS, a mezzo di funzionario, non trova applicazione l'indicata norma processuale ma la previsione speciale di cui all'art. 10, comma 6, D.L. 30 settembre 2005 nr. 203 e successive modificazioni; 6. il motivo è infondato; 7. questa Corte (Cass. nn. 9878, 19034, 24980 del 2019; Cass. nr. 16588 del 2022) ha chiarito che l'art. 152 bis disp. att. cod.proc.civ., introdotto dalla legge nr. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis cod.proc.civ., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l'Inps si avvalga della difesa diretta (con propri dipendenti) ai sensi del D.L. nr. 203 del 2005, art. 10, comma 6, (conv., con modif., dalla legge nr. 248 del 2005), inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cod.proc.civ., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l'attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti; 8. a tale orientamento giurisprudenziale e alle ragioni che lo sorreggono, qui da intendersi integralmente richiamate ai sensi dell'art. 118 disp. att. cod.proc.civ., occorre assicurare continuità in questa sede; 9. non può, invece, esaminarsi, in quanto nuova, la questione relativa all'operatività, nella fattispecie, del regime di esenzione ex art. 152 disp.att.cod.proc.civ., posta con la memoria depositata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc.civ., la cui funzione - al pari della memoria prevista dall'art. 378 cod.proc.civ., sussistendo identità di ratio - è di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi debitamente enunciati nel ricorso e non già di ampliare il thema decidendum, introducendo nuove e tardive allegazioni (in argomento, ex multis, v. Cass. nr.21355 del 2022; Cass. nr. 30760 del 2018); 10. segue il rigetto del ricorso; 11. non deve provvedersi in ordine alle spese di lite, in difetto di attività difensiva da parte dell'Inps; 12. sussistono, invece, i presupposti per il versamento del doppio contributo, ove dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, com
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