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Cassazione n. 09313/2022

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24941-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 33/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] (TSAP), in sede di cognizione diretta, con la sentenza n. 33 del 2020, depositata il 3 marzo 2020, ha rigettato la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell'Agenzia del Demanio, [OSCURATO:PERSONA], con cui la stessa aveva chiesto l'annullamento della nota prot. n. 2018/17153/DRL del 19 dicembre 2018, con la quale l'Agenzia del Demanio, DR Lombardia, aveva respinto l'istanza di acquisto dell'area demaniale sita nel territorio comunale di Brivio (LC) e censita in NCT fg. 9, particelle 5282, 5283 e 5284.

2. Il TSAP ha posto a fondamento della decisione, in particolare, le seguenti argomentazioni.

Ha ricordato che con l'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 143 del 2003, il legislatore ha inteso accelerare la cessione di aree demaniali non più utilizzabili per le finalità pubbliche originarie, a causa dell'irreversibile mutamento dello stato dei luoghi derivante dall'esecuzione di opere poi sconfinate in terreno demaniale, escludendo dalla possibilità di cessione le aree del demanio marittimo e le aree sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004.

Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -2- Afferma il TSAP che la disciplina delineata dal citato art. 5 -bis non attribuisce all'occupante un diritto soggettivo di acquisto del bene demaniale e, correlativamente, un obbligo della pubblica amministrazione di cederlo, ma stabilisce un sistema di agevolazioni determinando le regole procedimentali che disciplinano la presentazione delle domande e le modalità (anticipate) di pagamento.

Inoltre, dalla lettura dell'art. 5 -bis non si poteva evincere che, in mancanza di un titolo edilizio o paesaggistico valido per la porzione di opera collocata in area demaniale, a ciò si potesse sopperire con i corrispondenti titoli validamente rilasciati per la porzione realizzata sul terreno del privato.

La ratio del divieto di cessione, in assenza di titoli edilizio e paesaggistico, risiedeva nella volontà non già di preservare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo - ché a ciò bastavano i poteri attribuiti alle autorità all'uopo preposte - bensì di evitare che lo Stato ed i suoi Enti strumentali, quali l'Agenzia stessa, si privassero, in difetto delle garanzie assicurate dall'ordinario procedimento di sdemanializzazione, della titolarità di aree demaniali di particolare pregio o interesse pubblico.

Con riguardo alla specifica vicenda sottoposta al proprio esame, il TSAP ha quindi rilevato che la parte sconfinante degli immobili della ricorrente non aveva più il titolo edilizio in sanatoria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (revocato) e non aveva avuto quello del Comune di Brivio.

Quest'ultimo, forse un tempo, si sarebbe potuto dire non utile, ma non ora, dopo detta revoca da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si era ritenuto incompetente per territorio.

Il titolo del Comune di Brivio sarebbe stato ben necessario prima della richiesta attorea ex art. 5 -bis, comma 5, per cui era causa, e ciò per una duplice ragione: a) l'intervenuta comunicazione, mai revocata in dubbio, dall'Agenzia al Comune di Brivio per l'abusività dell'occupazione attorea dell'area demaniale, tuttora non Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -3- sgomberata; b) l'obbligo di possedere un legittimo ed efficace titolo edilizio al momento in cui si chiedeva l' intervento dell'Agenzia per la cessione dell'area demaniale.

Sicché, conclude il TSAP, in difetto di titolo, tornava applicabile nella specie, come sia pure sinteticamente aveva precisato l'impugnato diniego, il divieto d'inedificabilità assoluta.

In ogni caso, pure a seguire l'erronea tesi attorea, l'opera insistente in area demaniale era sprovvista comunque della concessione, onde lo sconfinamento costituiva già di per sé un'occupazione abusiva, da rimuovere.

3. Con ricorso notificato il 2 ottobre 2020 all'Agenzia del Demanio, D.R.

Lombardia, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite la sentenza n. 33 del 2020 del TSAP.

Premette la ricorrente l'ammissibilità dell'impugnazione, in quanto tempestivamente proposta secondo gli ordinari termini previsti per il ricorso per cassazione che troverebbero applicazione anche nella specie, in luogo di quelli previsti dall'art. 202 del R.D. n. 1775 del 1933 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", di seguito T.U.).

4. Resiste con controricorso l'Agenzia del Demanio, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dello stesso in quanto proposto tardiva mente, decorso il termine di 45 giorni dalla notificazione del dispositivo intervenuta in data 12 giugno 2020, secondo quanto sancito dall'art. 202 T.U.

5. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva.

6. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 202, u.c., e 183, quarto comma, del R.D. n. 1775 del 1933, nella parte in cui fanno decorrere i termini per la proposizione del ricorso per cassazione dalla Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -4- notificazione integrale del dispositivo della sentenza, in riferimento al principio di effettività della tutela giurisdizionale, affermato anche in sede unionale, di cui agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 117, primo comma, Cost, in riferimento all'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.

La ricorrente ha anche chiesto disporsi rinvio pregiudiziale alla CGUE sul seguente quesito: se il principio della tutela giurisdizionale effettiva, di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, così come analiticamente già definito dai principi della sentenza CGUE 16 dicembre 1976, Rewe, causa C-33/76, declinati da consolidata giurisprudenza del giudice comunitario, consenta di individuare il dies a quo di un termine di impugnazione di una sentenza nella data in cui si è perfezionata la notificazione del solo dispositivo della statuizione giurisdizionale, ancorchè non accompagnato dalla sua motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta dalla controricorrente e della questione di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE proposte dalla ricorrente.

2. La controricorrente ha dedotto la tardività del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto dopo che erano decorsi i termini di impugnazione stabiliti dall'art. 202 del T.U., che costituisce la disciplina speciale che si applica alla fattispecie in esame.

3. La società ricorrente deduce, in merito, che i termini per l'impugnazione delle sentenze del TSAP, in quanto proposta con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., per il vizio di violazione di legge, sarebbero gli ordinari termini processuali di cui agli artt. 325 e 327, cod. proc. civ.

Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -5- Precisa, quindi, che la questione che intende sottoporre al Collegio non è se il termine di 45 giorni, previsto dal T.U. per l'impugnazione, sia congruo (atteso che l'ordinamento conosce anche termini più brevi), ma se sia corretto il decorso di quel termine dalla notificazione della sentenza alle parti mediante consegna di copia integrale del dispositivo, e dunque dalla notificazione del solo dispositivo (art. 183, quarto comma, e art. 202, u.c., del T.U.).

Assume che, in ragione della notificazione del mero dispositivo della sentenza n. 33/20, che statuiva "[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], definitivamente pronunciando in sede giurisdizionale diretta sul ricorso n. 33/19 in epigrafe, lo respinge", non le era stato consentito neppure di intuire il ragionamento giuridico della sentenza.

Ricorda che le Sezioni Unite (cfr., Cass., S.U., n. 24146 del 2017) hanno affermato che per i ricorsi oggetto di cognizione diretta del TSAP, ai sensi dell'art. 143 del T.U., trovano applicazione le norme del Titolo III, Capo II, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), da riferire, in ragione di rinvio formale, all'attualità, al d.lgs. n. 104 del 2010 con cui è stato approvato il Codice del processo amministrativo.

Troverebbe, quindi applicazione l'art. 1, cod. proc. amm., secondo il quale "La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo".

Tali principi, come quelli enunciati dalla CGUE con la sentenza 16 dicembre 1976, causa C-33/76, Rewe, sulla effettività della tutela giurisdizionale, in relazione all'art. 47 della CDFUE, pongono in dubbio la possibilità di far decorrere il termine di impugnazione dalla comunicazione del solo dispositivo.

Ciò, anche considerando che la CGUE con la sentenza 10 giugno 2021, cause riunite da C-776/19 a C-782/19, BNP [OSCURATO:PERSONA] (è richiamata anche la sentenza 14 ottobre 2020, causa C- 677/19, Valoris), ha ricordato che per essere ragionevoli i termini Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -6- fissati non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione.

Deduce la ricorrente che in ragione di tali decisioni sussisterebbe, quindi, l'obbligo di questa Corte di disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE, come sopra esposto, senza che possa assumere rilievo che la vicenda per cui è causa (l'alienazione di un bene demaniale) non rientri nelle attribuzioni dell'Unione europea, giacchè un'interpretazione, da parte della CGUE, di disposizioni del diritto dell'Unione in situazioni puramente interne si giustifica per il fatto che esse sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato (sentenza 21 dicembre 2011, causa C-482/10, Cicala).

Vi sarebbe altresì contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che stabilisce il diritto a un processo equo, che implica la possibilità di disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la difesa.

Ciò sarebbe dubitabile rispetto all'art. 202, T.U., anche attesi principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza sentenza 28 ottobre 2021, Succi c.

Italia.

In ragione di tali argomenti, il ricorrente auspica l'applicazione dei principi unionali di cui all'art. 47 della CDFUE e all'art. 19 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme processuali che vengono in rilievo.

Prospetta, quindi questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 183, quarto comma, e 202, u.c., T.U., con riguardo al principio di effettività della tutela giurisdizionale, riconosciuto anche in sede unionale, rispetto agli atti della pubblica amministrazione, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -7- comma, 113, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost, in riferimento all'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.

Sarebbe arbitrario e irragionevole individuare il dies a quo per l'impugnazione della sentenza in un momento anteriore alla conoscenza e conoscibilità della motivazione.

4. Nell'esaminare le questioni poste in via preliminare dalle parti del giudizio, occorre premettere che la sentenza del TSAP è stata depositata il 3 marzo 2020.

In data 12 giugno 2020 a mezzo Ufficiale giudiziario, veniva notificato alla ricorrente estratto conforme del dispositivo integrale della sentenza recante in calce la dicitura "Depositata in cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 183 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 133 cod. proc. civ.

Roma, lì 3 marzo 2020 - [OSCURATO:PERSONA] giudiziario (...).

È estratto conforme che si rilascia per uso ufficio.

Roma 14 maggio 2020".

Il ricorso per cassazione è stato notificato il 2 ottobre 2020.

Nel periodo che viene in rilievo, dal deposito della sentenza alla notificazione del dispositivo, è intervenuta la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'il maggio 2020 per l'emergenza sanitaria Covid-19.

5. Come si è sopra rilevato, una prima questione posta dalla ricorrente riguarda la disciplina processuale applicabile alla fattispecie in esame, atteso che la stessa prospetta che il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal TSAP in sede di cognizione diretta, rinviene fondamento diretto nell'art. 111, settimo comma, Cost., di talchè troverebbe applicazione la disciplina generale dei termini di impugnazione contenuta negli artt. 325 e 327, cod. proc. civ., e non la disciplina speciale del T.U.

Tale prospettazione va disattesa in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -8- L'art. 201 del T.U. prevede "Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761".

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in ordine alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal TSAP nelle materie di cui all'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il ricorso alle Sezioni Unite è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del T.U. —incompetenza ed eccesso di potere —anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (Cass., S. U., n. 7833 del 2020, n. 14624 del 2003, n.15251 del 2002, 6 maggio 1995, n. 4987, n. 8348 del 1993, 5888 del 1992).

In particolare, si può ricordare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8348 del 1993, nel richiamare la sentenza n. 5888 del 1992, proprio attraverso l'interpretazione adeguatrice dell'art. 201 del T.U., hanno affermato che, perché il sistema delineato da tale disposizione in ordine ai limiti della impugnazione delle decisioni dal TSAP pronunziate sulle materie attribuite alla sua cognizione diretta non appariva conforme al dettato dell'art. 111 della Carta costituzionale, occorreva integrare il sistema stesso in ragione della previsione dell'art. 111, settimo comma, Cost., di applicazione diretta, e cioè nel senso di ammettere il ricorso per violazioni di legge.

In detta prospettiva, non soltanto tra norma da adeguare (l'art. 201 T.U.) e norma adeguatrice (l'art. 111 Cost.) era da ravvisare un rapporto di integrazione anziché il contrasto, ma risultava prima ancora che, quando il sindacato di queste Sezioni Unite fosse stato - come anche nella fattispecie in esame - invocato a motivi di pretese Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -9- violazioni di legge, e quindi in applicazione diretta dall'art. 111 della Costituzione, ogni questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 201 del T.U. si disvelava inammissibile per difetto di rilevanza.

Dunque, in ragione della conformazione al dettato costituzionale dell'art.111, Cost., delle disposizioni del T.U. sui vizi deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal TSAP in sede di cognizione diretta, le disposizioni processuali sui termini contenute negli artt. 202, u.c. e 183, quarto comma, T.U., trovano applicazione anche rispetto ai ricorsi proposti per violazione di legge.

Di talchè, il ricorso alle Sezione Unite contro le decisioni del TSAP in unico grado non si declina, con riguardo alle regole processuali da applicare, in modo differente a seconda che vengano denunciati i vizi di incompetenza ed eccesso di potere o vizi di violazione di legge, trovando generale applicazione l'art. 202 del T.U.

6. Con giurisprudenza consolidata le Sezioni Unite hanno affermato che per il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi degli artt. 201, in materia di appello al TSAP, e 202, T.U., i termini per l'impugnazione sono quelli indicati nell'art. 518 cod. proc. civ., ridotti alla metà, e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183 dello stesso T.U.

Tenuto conto del fatto che detto rinvio ai termini processuali previsti nel codice di procedura civile del 1865 è da considerare ricettizio, il termine impugnatorio che ne risulta è di quarantacinque giorni, atteso che quello indicato dal citato previgente art. 518 era di novanta giorni (ex aliis, Cass., S. U., n. 29393 del 2018, n. 8048 del 2018).

Ciò a differenza del rinvio, contenuto nell'art. 208 del T.U., di carattere formale e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame (si v., Cass., S.U., n. 31113 del 2017).

Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -10- In proposito, si può ricordare che il dubbio di legittimità costituzionale relativo al contrasto con l'art. 24 Cost. del termine fissato in quarantacinque giorni, come già sottoposto alla Corte, non ha superato il vaglio di non manifesta infondatezza, atteso che lo stesso consente un adeguato esercizio del diritto di difesa (impugnazione) che può essere utilmente azionato nel suddetto termine congruo (Cass., S.U., n. 26578 del 2013).

7. Dunque, la disciplina richiamata prevede un termine breve per l'impugnazione, che ha natura officiosa in quanto decorre dalla notificazione del dispositivo disposta dalla cancelleria.

Questa Corte (Cass., S.U., n. 25208 del 2015, Cass., n. 18024 del 2015, Cass., n. 23526 del 2014), nell'esaminare alcune fattispecie di termine officioso, ha avuto modo di affermare che è irrilevante che la comunicazione della decisione ad opera della cancelleria sia stata integrale oppure no, fermo restando che il termine ordinario comunque non decorrerebbe, ove in concreto fosse del tutto impossibile ricavare la natura del provvedimento.

8. Tanto premesso, va rilevato che la previsione di un meccanismo officioso, e cioè la notificazione a cura della cancelleria del dispositivo ai fini dell'inizio del decorso del termine breve di impugnazione, che si affianca all'ordinario termine lungo già officioso, non risulta di per sé lesiva dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente.

Come già affermato dalla Corte, la fissazione della decorrenza di un termine di impugnazione indipendente dalla iniziativa delle parti costituisce espressione della visione pubblicistica del fenomeno processuale che ha ispirato anche il vigente codice di procedura civile, al quale tuttavia si affianca il tradizionale istituto di natura privatistica della notificazione della sentenza a cura della parte interessata; essa manifesta l'interesse dello Stato a non lasciare indefinitivamente pendenti le cause e ad assicurare - piuttosto - la sollecita formazione Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -11- del giudicato e, con esso, la certezza dei rapporti giuridici (Cass., S.U., n. 6278 del 2019).

L'istituto officioso previsto dell'art. 202, in relazione all'art. 183 T.U., in modo non irragionevole o arbitrario, in tale prospettiva, concorre a favorire la certezza del diritto in conformità ai principi di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e dell'ordinamento comunitario (art. 47 CDFUE), in un ambito in cui, essendovi materia di acque pubbliche, vengono in rilievo interessi pubblici e collettivi.

9. Va, inoltre, considerato che, come ha ricordato il Giudice delle Leggi, è costante la giurisprudenza costituzionale nel senso che, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale; tale giudizio deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (Corte cost., sentenza n. 212 del 2020).

In ragione di tali principi, la previsione in esame si sottrae al dubbio di costituzionalità, atteso che con la notificazione integrale del dispositivo la parte acquista conoscenza del deposito della sentenza e della decisione adottata dal TSAP nel decidere la causa, ed è previsto un congruo termine per l'impugnazione.

In merito all'onere della parte di richiedere copia della sentenza, va, altresì, considerata la presenza nell'ordinamento processuale dell'istituto della rimessione in Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -12- termini, in forza della regola espressa dall'art. 153, cod. proc. civ., del principio costituzionale del diritto di difesa e di quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (art. 19 TUE, art. 263 TFUE e art. 6 CEDU), di talchè eventuali ritardi nell'acquisizione di copia della sentenza non addebitabili alla parte possono trovare soluzione nell'applicazione di tale istituto.

La previsione degli artt. 202, u.c. e 183, quarto comma, T.U., non impedisce alle parti in causa di proporre il ricorso per cassazione, e dal dispositivo notificato per esteso la parte ha contezza dell'accoglimento o del rigetto delle proprie pretese, ed è posta in condizioni di richiedere copia della sentenza per conoscere le motivazioni della decisione.

Pertanto, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente non supera il vaglio di non manifesta infondatezza.

10. Né nel caso in esame viene in rilievo una compressione dei termini, per effetto della notifica del solo dispositivo, in relazione all'onere della parte di acquisire la copia della sentenza.

Nella specie, infatti, a fronte della notificazione del dispositivo in data 12 giugno 2020, da cui risultava il rigetto della domanda, e dunque la sussistenza di un possibile interesse all'impugnazione, copia della sentenza risulta estratta in data 17 settembre 2020, dunque quando ormai, anche computando il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (1° agosto-31 agosto), il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione era ormai decorso.

In proposito, non può non rilevarsi che nel chiedere la rimessione in termini, la ricorrente si limita a dedurre genericamente restrizioni all'accesso alla cancelleria del TSAP per l'emergenza Covid-19, senza alcuna precisazione circostanziata sulle circostanze o sulle attività che avrebbe intrapreso dopo il 12 giugno 2020, nella decorrenza del termine di impugnazione, per estrarre copia della sentenza, e che non sarebbero andate a buon fine per causa a sé non imputabile.

Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU ud. 08-02-2022 -13- Inoltre, come questa Corte ha già affermato (Cass.

S.U., n. 4135 del 2019) la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184-bis e 153 cod. proc. civ.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, peraltro nella specie oggetto di giurisprudenza di legittimità consolidata, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate.

Ciò, da un lato non consente alla Corte di apprezzare in modo favorevole la sussistenza delle condizioni per la richiesta rimessione in termini, dall'altro, priva di rilevanza sotto tale profilo la questione di legittimità costituzionale.

11. La questione della incompatibilità delle norme processuali interne in esame con il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'art. 47 della CDFUE, prospettata dalla ricorrente con la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è da ritenersi irrilevante, in quanto nella fattispecie controversa —oggetto del giudizio deciso dal TSAP—non vengono in diretta applicazione norme attributive di diritti di fonte comunitaria (cfr. Cass. n. 2467 del 2020).

Come già affermato dalla Corte nella citata sentenza, le norme della CDFUE, che "ha lo stesso valore giuridico dei trattati" (art. 6, paragrafo 1, TUE), "non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati" (art. 6, paragrafo 1, TUE), e la stessa Carta prevede, all'art. 51, paragrafo 1, che le sue disposizioni trovano applicazione a tutti gli Stati membri "esclusivamente nella attuazione del diritto dell'Unione" e nell'ambito delle competenze attribuite all'Unione, come definite nei trattati.

Ric. 2020 n. 24941 sez.

SU - ud. 08-02-2022 -14- Pertanto, rimane preclusa alla parte ricorrente, in considerazione dei limiti entro cui deve svolgersi il sindacato di legittimità, la possibilità di un surrettizio ampliamento del "thema decidendum" attraverso lo strumento della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE

12. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile per tardività.

13. L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi di impugnazione.

14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

15. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 24941-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 62, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 33/2020 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale Aggiunto [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] (TSAP), in sede di cognizione diretta, con la sentenza n. 33 del 2020, depositata il 3 marzo 2020, ha rigettato la domanda proposta dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti dell'Agenzia del Demanio, [OSCURATO:PERSONA], con cui la stessa aveva chiesto l'annullamento della nota prot. n. 2018/17153/DRL del 19 dicembre 2018, con la quale l'Agenzia del Demanio, DR Lombardia, aveva respinto l'istanza di acquisto dell'area demaniale sita nel territorio comunale di Brivio (LC) e censita in NCT fg. 9, particelle 5282, 5283 e 5284. 2. Il TSAP ha posto a fondamento della decisione, in particolare, le seguenti argomentazioni. Ha ricordato che con l'art. 5-bis, comma 1, del d.l. n. 143 del 2003, il legislatore ha inteso accelerare la cessione di aree demaniali non più utilizzabili per le finalità pubbliche originarie, a causa dell'irreversibile mutamento dello stato dei luoghi derivante dall'esecuzione di opere poi sconfinate in terreno demaniale, escludendo dalla possibilità di cessione le aree del demanio marittimo e le aree sottoposte a tutela ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004. Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -2- Afferma il TSAP che la disciplina delineata dal citato art. 5 -bis non attribuisce all'occupante un diritto soggettivo di acquisto del bene demaniale e, correlativamente, un obbligo della pubblica amministrazione di cederlo, ma stabilisce un sistema di agevolazioni determinando le regole procedimentali che disciplinano la presentazione delle domande e le modalità (anticipate) di pagamento. Inoltre, dalla lettura dell'art. 5 -bis non si poteva evincere che, in mancanza di un titolo edilizio o paesaggistico valido per la porzione di opera collocata in area demaniale, a ciò si potesse sopperire con i corrispondenti titoli validamente rilasciati per la porzione realizzata sul terreno del privato. La ratio del divieto di cessione, in assenza di titoli edilizio e paesaggistico, risiedeva nella volontà non già di preservare i valori paesaggistici tutelati dal vincolo - ché a ciò bastavano i poteri attribuiti alle autorità all'uopo preposte - bensì di evitare che lo Stato ed i suoi Enti strumentali, quali l'Agenzia stessa, si privassero, in difetto delle garanzie assicurate dall'ordinario procedimento di sdemanializzazione, della titolarità di aree demaniali di particolare pregio o interesse pubblico. Con riguardo alla specifica vicenda sottoposta al proprio esame, il TSAP ha quindi rilevato che la parte sconfinante degli immobili della ricorrente non aveva più il titolo edilizio in sanatoria del Comune di [OSCURATO:PERSONA] (revocato) e non aveva avuto quello del Comune di Brivio. Quest'ultimo, forse un tempo, si sarebbe potuto dire non utile, ma non ora, dopo detta revoca da parte del Comune di [OSCURATO:PERSONA], che si era ritenuto incompetente per territorio. Il titolo del Comune di Brivio sarebbe stato ben necessario prima della richiesta attorea ex art. 5 -bis, comma 5, per cui era causa, e ciò per una duplice ragione: a) l'intervenuta comunicazione, mai revocata in dubbio, dall'Agenzia al Comune di Brivio per l'abusività dell'occupazione attorea dell'area demaniale, tuttora non Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -3- sgomberata; b) l'obbligo di possedere un legittimo ed efficace titolo edilizio al momento in cui si chiedeva l' intervento dell'Agenzia per la cessione dell'area demaniale. Sicché, conclude il TSAP, in difetto di titolo, tornava applicabile nella specie, come sia pure sinteticamente aveva precisato l'impugnato diniego, il divieto d'inedificabilità assoluta. In ogni caso, pure a seguire l'erronea tesi attorea, l'opera insistente in area demaniale era sprovvista comunque della concessione, onde lo sconfinamento costituiva già di per sé un'occupazione abusiva, da rimuovere. 3. Con ricorso notificato il 2 ottobre 2020 all'Agenzia del Demanio, D.R. Lombardia, la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato dinanzi a queste Sezioni Unite la sentenza n. 33 del 2020 del TSAP. Premette la ricorrente l'ammissibilità dell'impugnazione, in quanto tempestivamente proposta secondo gli ordinari termini previsti per il ricorso per cassazione che troverebbero applicazione anche nella specie, in luogo di quelli previsti dall'art. 202 del R.D. n. 1775 del 1933 ("Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici", di seguito T.U.). 4. Resiste con controricorso l'Agenzia del Demanio, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità dello stesso in quanto proposto tardiva mente, decorso il termine di 45 giorni dalla notificazione del dispositivo intervenuta in data 12 giugno 2020, secondo quanto sancito dall'art. 202 T.U. 5. Il Procuratore Generale ha depositato le conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione in quanto tardiva. 6. In prossimità dell'adunanza camerale, la ricorrente ha depositato memoria con la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 202, u.c., e 183, quarto comma, del R.D. n. 1775 del 1933, nella parte in cui fanno decorrere i termini per la proposizione del ricorso per cassazione dalla Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -4- notificazione integrale del dispositivo della sentenza, in riferimento al principio di effettività della tutela giurisdizionale, affermato anche in sede unionale, di cui agli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo comma, 113, primo e secondo comma, della Costituzione, all'art. 117, primo comma, Cost, in riferimento all'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. La ricorrente ha anche chiesto disporsi rinvio pregiudiziale alla CGUE sul seguente quesito: se il principio della tutela giurisdizionale effettiva, di cui all'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, così come analiticamente già definito dai principi della sentenza CGUE 16 dicembre 1976, Rewe, causa C-33/76, declinati da consolidata giurisprudenza del giudice comunitario, consenta di individuare il dies a quo di un termine di impugnazione di una sentenza nella data in cui si è perfezionata la notificazione del solo dispositivo della statuizione giurisdizionale, ancorchè non accompagnato dalla sua motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività proposta dalla controricorrente e della questione di legittimità costituzionale e della richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE proposte dalla ricorrente. 2. La controricorrente ha dedotto la tardività del ricorso in quanto lo stesso è stato proposto dopo che erano decorsi i termini di impugnazione stabiliti dall'art. 202 del T.U., che costituisce la disciplina speciale che si applica alla fattispecie in esame. 3. La società ricorrente deduce, in merito, che i termini per l'impugnazione delle sentenze del TSAP, in quanto proposta con ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 111, settimo comma, Cost., per il vizio di violazione di legge, sarebbero gli ordinari termini processuali di cui agli artt. 325 e 327, cod. proc. civ. Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -5- Precisa, quindi, che la questione che intende sottoporre al Collegio non è se il termine di 45 giorni, previsto dal T.U. per l'impugnazione, sia congruo (atteso che l'ordinamento conosce anche termini più brevi), ma se sia corretto il decorso di quel termine dalla notificazione della sentenza alle parti mediante consegna di copia integrale del dispositivo, e dunque dalla notificazione del solo dispositivo (art. 183, quarto comma, e art. 202, u.c., del T.U.). Assume che, in ragione della notificazione del mero dispositivo della sentenza n. 33/20, che statuiva "[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], definitivamente pronunciando in sede giurisdizionale diretta sul ricorso n. 33/19 in epigrafe, lo respinge", non le era stato consentito neppure di intuire il ragionamento giuridico della sentenza. Ricorda che le Sezioni Unite (cfr., Cass., S.U., n. 24146 del 2017) hanno affermato che per i ricorsi oggetto di cognizione diretta del TSAP, ai sensi dell'art. 143 del T.U., trovano applicazione le norme del Titolo III, Capo II, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato), da riferire, in ragione di rinvio formale, all'attualità, al d.lgs. n. 104 del 2010 con cui è stato approvato il Codice del processo amministrativo. Troverebbe, quindi applicazione l'art. 1, cod. proc. amm., secondo il quale "La giurisdizione amministrativa assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo". Tali principi, come quelli enunciati dalla CGUE con la sentenza 16 dicembre 1976, causa C-33/76, Rewe, sulla effettività della tutela giurisdizionale, in relazione all'art. 47 della CDFUE, pongono in dubbio la possibilità di far decorrere il termine di impugnazione dalla comunicazione del solo dispositivo. Ciò, anche considerando che la CGUE con la sentenza 10 giugno 2021, cause riunite da C-776/19 a C-782/19, BNP [OSCURATO:PERSONA] (è richiamata anche la sentenza 14 ottobre 2020, causa C- 677/19, Valoris), ha ricordato che per essere ragionevoli i termini Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -6- fissati non devono essere tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione. Deduce la ricorrente che in ragione di tali decisioni sussisterebbe, quindi, l'obbligo di questa Corte di disporre il rinvio pregiudiziale alla CGUE, come sopra esposto, senza che possa assumere rilievo che la vicenda per cui è causa (l'alienazione di un bene demaniale) non rientri nelle attribuzioni dell'Unione europea, giacchè un'interpretazione, da parte della CGUE, di disposizioni del diritto dell'Unione in situazioni puramente interne si giustifica per il fatto che esse sono state rese applicabili dal diritto nazionale in modo diretto ed incondizionato (sentenza 21 dicembre 2011, causa C-482/10, Cicala). Vi sarebbe altresì contrasto con l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che stabilisce il diritto a un processo equo, che implica la possibilità di disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la difesa. Ciò sarebbe dubitabile rispetto all'art. 202, T.U., anche attesi principi enunciati dalla Corte EDU nella sentenza sentenza 28 ottobre 2021, Succi c. Italia. In ragione di tali argomenti, il ricorrente auspica l'applicazione dei principi unionali di cui all'art. 47 della CDFUE e all'art. 19 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e un'interpretazione convenzionalmente orientata delle norme processuali che vengono in rilievo. Prospetta, quindi questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 183, quarto comma, e 202, u.c., T.U., con riguardo al principio di effettività della tutela giurisdizionale, riconosciuto anche in sede unionale, rispetto agli atti della pubblica amministrazione, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, 24, primo e secondo comma, 103, primo comma, 111, primo e secondo Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -7- comma, 113, primo e secondo comma, 117, primo comma, Cost, in riferimento all'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU. Sarebbe arbitrario e irragionevole individuare il dies a quo per l'impugnazione della sentenza in un momento anteriore alla conoscenza e conoscibilità della motivazione. 4. Nell'esaminare le questioni poste in via preliminare dalle parti del giudizio, occorre premettere che la sentenza del TSAP è stata depositata il 3 marzo 2020. In data 12 giugno 2020 a mezzo Ufficiale giudiziario, veniva notificato alla ricorrente estratto conforme del dispositivo integrale della sentenza recante in calce la dicitura "Depositata in cancelleria oggi, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 183 del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e 133 cod. proc. civ. Roma, lì 3 marzo 2020 - [OSCURATO:PERSONA] giudiziario (...). È estratto conforme che si rilascia per uso ufficio. Roma 14 maggio 2020". Il ricorso per cassazione è stato notificato il 2 ottobre 2020. Nel periodo che viene in rilievo, dal deposito della sentenza alla notificazione del dispositivo, è intervenuta la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all'il maggio 2020 per l'emergenza sanitaria Covid-19. 5. Come si è sopra rilevato, una prima questione posta dalla ricorrente riguarda la disciplina processuale applicabile alla fattispecie in esame, atteso che la stessa prospetta che il ricorso per cassazione avverso le sentenze pronunciate dal TSAP in sede di cognizione diretta, rinviene fondamento diretto nell'art. 111, settimo comma, Cost., di talchè troverebbe applicazione la disciplina generale dei termini di impugnazione contenuta negli artt. 325 e 327, cod. proc. civ., e non la disciplina speciale del T.U. Tale prospettazione va disattesa in ragione della consolidata giurisprudenza di legittimità. Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -8- L'art. 201 del T.U. prevede "Contro le decisioni del Tribunale superiore delle acque pubbliche nelle materie contemplate nell'articolo 143 è ammesso il ricorso alle sezioni unite della Corte di cassazione soltanto per incompetenza o eccesso di potere a termini dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761". Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in ordine alle decisioni rese, in sede di giurisdizione amministrativa, dal TSAP nelle materie di cui all'art. 143 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il ricorso alle Sezioni Unite è esperibile, oltre che per i vizi indicati dall'art. 201 del T.U. —incompetenza ed eccesso di potere —anche per ogni violazione di legge, sostanziale e processuale, e non per soli motivi inerenti alla giurisdizione, essendo tale limitazione operante, a norma dell'art. 111 Cost., unicamente per le pronunce del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti (Cass., S. U., n. 7833 del 2020, n. 14624 del 2003, n.15251 del 2002, 6 maggio 1995, n. 4987, n. 8348 del 1993, 5888 del 1992). In particolare, si può ricordare che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8348 del 1993, nel richiamare la sentenza n. 5888 del 1992, proprio attraverso l'interpretazione adeguatrice dell'art. 201 del T.U., hanno affermato che, perché il sistema delineato da tale disposizione in ordine ai limiti della impugnazione delle decisioni dal TSAP pronunziate sulle materie attribuite alla sua cognizione diretta non appariva conforme al dettato dell'art. 111 della Carta costituzionale, occorreva integrare il sistema stesso in ragione della previsione dell'art. 111, settimo comma, Cost., di applicazione diretta, e cioè nel senso di ammettere il ricorso per violazioni di legge. In detta prospettiva, non soltanto tra norma da adeguare (l'art. 201 T.U.) e norma adeguatrice (l'art. 111 Cost.) era da ravvisare un rapporto di integrazione anziché il contrasto, ma risultava prima ancora che, quando il sindacato di queste Sezioni Unite fosse stato - come anche nella fattispecie in esame - invocato a motivi di pretese Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -9- violazioni di legge, e quindi in applicazione diretta dall'art. 111 della Costituzione, ogni questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 201 del T.U. si disvelava inammissibile per difetto di rilevanza. Dunque, in ragione della conformazione al dettato costituzionale dell'art.111, Cost., delle disposizioni del T.U. sui vizi deducibili con il ricorso per cassazione avverso le sentenze rese dal TSAP in sede di cognizione diretta, le disposizioni processuali sui termini contenute negli artt. 202, u.c. e 183, quarto comma, T.U., trovano applicazione anche rispetto ai ricorsi proposti per violazione di legge. Di talchè, il ricorso alle Sezione Unite contro le decisioni del TSAP in unico grado non si declina, con riguardo alle regole processuali da applicare, in modo differente a seconda che vengano denunciati i vizi di incompetenza ed eccesso di potere o vizi di violazione di legge, trovando generale applicazione l'art. 202 del T.U. 6. Con giurisprudenza consolidata le Sezioni Unite hanno affermato che per il ricorso alle Sezioni Unite ai sensi degli artt. 201, in materia di appello al TSAP, e 202, T.U., i termini per l'impugnazione sono quelli indicati nell'art. 518 cod. proc. civ., ridotti alla metà, e decorrono dalla notificazione del dispositivo della sentenza, fatta a norma dell'art. 183 dello stesso T.U. Tenuto conto del fatto che detto rinvio ai termini processuali previsti nel codice di procedura civile del 1865 è da considerare ricettizio, il termine impugnatorio che ne risulta è di quarantacinque giorni, atteso che quello indicato dal citato previgente art. 518 era di novanta giorni (ex aliis, Cass., S. U., n. 29393 del 2018, n. 8048 del 2018). Ciò a differenza del rinvio, contenuto nell'art. 208 del T.U., di carattere formale e, quindi, dinamicamente riferito, a seguito dell'abrogazione del codice dell'epoca, alle corrispondenti norme del codice vigente che regolano il giudizio di gravame (si v., Cass., S.U., n. 31113 del 2017). Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -10- In proposito, si può ricordare che il dubbio di legittimità costituzionale relativo al contrasto con l'art. 24 Cost. del termine fissato in quarantacinque giorni, come già sottoposto alla Corte, non ha superato il vaglio di non manifesta infondatezza, atteso che lo stesso consente un adeguato esercizio del diritto di difesa (impugnazione) che può essere utilmente azionato nel suddetto termine congruo (Cass., S.U., n. 26578 del 2013). 7. Dunque, la disciplina richiamata prevede un termine breve per l'impugnazione, che ha natura officiosa in quanto decorre dalla notificazione del dispositivo disposta dalla cancelleria. Questa Corte (Cass., S.U., n. 25208 del 2015, Cass., n. 18024 del 2015, Cass., n. 23526 del 2014), nell'esaminare alcune fattispecie di termine officioso, ha avuto modo di affermare che è irrilevante che la comunicazione della decisione ad opera della cancelleria sia stata integrale oppure no, fermo restando che il termine ordinario comunque non decorrerebbe, ove in concreto fosse del tutto impossibile ricavare la natura del provvedimento. 8. Tanto premesso, va rilevato che la previsione di un meccanismo officioso, e cioè la notificazione a cura della cancelleria del dispositivo ai fini dell'inizio del decorso del termine breve di impugnazione, che si affianca all'ordinario termine lungo già officioso, non risulta di per sé lesiva dei parametri costituzionali invocati dal ricorrente. Come già affermato dalla Corte, la fissazione della decorrenza di un termine di impugnazione indipendente dalla iniziativa delle parti costituisce espressione della visione pubblicistica del fenomeno processuale che ha ispirato anche il vigente codice di procedura civile, al quale tuttavia si affianca il tradizionale istituto di natura privatistica della notificazione della sentenza a cura della parte interessata; essa manifesta l'interesse dello Stato a non lasciare indefinitivamente pendenti le cause e ad assicurare - piuttosto - la sollecita formazione Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -11- del giudicato e, con esso, la certezza dei rapporti giuridici (Cass., S.U., n. 6278 del 2019). L'istituto officioso previsto dell'art. 202, in relazione all'art. 183 T.U., in modo non irragionevole o arbitrario, in tale prospettiva, concorre a favorire la certezza del diritto in conformità ai principi di cui all'art. 6, paragrafo 1, della CEDU, e dell'ordinamento comunitario (art. 47 CDFUE), in un ambito in cui, essendovi materia di acque pubbliche, vengono in rilievo interessi pubblici e collettivi. 9. Va, inoltre, considerato che, come ha ricordato il Giudice delle Leggi, è costante la giurisprudenza costituzionale nel senso che, sebbene in materia di conformazione degli istituti processuali il legislatore goda di ampia discrezionalità, e il controllo di costituzionalità deve limitarsi a riscontrare se sia stato o meno superato il limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà delle scelte compiute, nel relativo sindacato deve essere verificato che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale; tale giudizio deve svolgersi proprio attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti (Corte cost., sentenza n. 212 del 2020). In ragione di tali principi, la previsione in esame si sottrae al dubbio di costituzionalità, atteso che con la notificazione integrale del dispositivo la parte acquista conoscenza del deposito della sentenza e della decisione adottata dal TSAP nel decidere la causa, ed è previsto un congruo termine per l'impugnazione. In merito all'onere della parte di richiedere copia della sentenza, va, altresì, considerata la presenza nell'ordinamento processuale dell'istituto della rimessione in Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -12- termini, in forza della regola espressa dall'art. 153, cod. proc. civ., del principio costituzionale del diritto di difesa e di quello sovranazionale di effettività della tutela giurisdizionale (art. 19 TUE, art. 263 TFUE e art. 6 CEDU), di talchè eventuali ritardi nell'acquisizione di copia della sentenza non addebitabili alla parte possono trovare soluzione nell'applicazione di tale istituto. La previsione degli artt. 202, u.c. e 183, quarto comma, T.U., non impedisce alle parti in causa di proporre il ricorso per cassazione, e dal dispositivo notificato per esteso la parte ha contezza dell'accoglimento o del rigetto delle proprie pretese, ed è posta in condizioni di richiedere copia della sentenza per conoscere le motivazioni della decisione. Pertanto, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente non supera il vaglio di non manifesta infondatezza. 10. Né nel caso in esame viene in rilievo una compressione dei termini, per effetto della notifica del solo dispositivo, in relazione all'onere della parte di acquisire la copia della sentenza. Nella specie, infatti, a fronte della notificazione del dispositivo in data 12 giugno 2020, da cui risultava il rigetto della domanda, e dunque la sussistenza di un possibile interesse all'impugnazione, copia della sentenza risulta estratta in data 17 settembre 2020, dunque quando ormai, anche computando il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (1° agosto-31 agosto), il termine di 45 giorni per proporre ricorso per cassazione era ormai decorso. In proposito, non può non rilevarsi che nel chiedere la rimessione in termini, la ricorrente si limita a dedurre genericamente restrizioni all'accesso alla cancelleria del TSAP per l'emergenza Covid-19, senza alcuna precisazione circostanziata sulle circostanze o sulle attività che avrebbe intrapreso dopo il 12 giugno 2020, nella decorrenza del termine di impugnazione, per estrarre copia della sentenza, e che non sarebbero andate a buon fine per causa a sé non imputabile. Ric. 2020 n. 24941 sez. SU ud. 08-02-2022 -13- Inoltre, come questa Corte ha già affermato (Cass. S.U., n. 4135 del 2019) la rimessione in termini per causa non imputabile, in entrambe le formulazioni che si sono succedute (artt. 184-bis e 153 cod. proc. civ.), ossia per errore cagionato da fatto impeditivo estraneo alla volontà della parte, che presenti i caratteri dell'assolutezza e non della mera difficoltà e si ponga in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza, non è invocabile in caso di errori di diritto nell'interpretazione della legge processuale, peraltro nella specie oggetto di giurisprudenza di legittimità consolidata, pur se determinati da difficoltà interpretative di norme nuove o di complessa decifrazione, in quanto imputabili a scelte difensive rivelatesi sbagliate. Ciò, da un lato non consente alla Corte di apprezzare in modo favorevole la sussistenza delle condizioni per la richiesta rimessione in termini, dall'altro, priva di rilevanza sotto tale profilo la questione di legittimità costituzionale. 11. La questione della incompatibilità delle norme processuali interne in esame con il principio generale di tutela giurisdizionale effettiva, sancito dall'art. 47 della CDFUE, prospettata dalla ricorrente con la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE è da ritenersi irrilevante, in quanto nella fattispecie controversa —oggetto del giudizio deciso dal TSAP—non vengono in diretta applicazione norme attributive di diritti di fonte comunitaria (cfr. Cass. n. 2467 del 2020). Come già affermato dalla Corte nella citata sentenza, le norme della CDFUE, che "ha lo stesso valore giuridico dei trattati" (art. 6, paragrafo 1, TUE), "non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati" (art. 6, paragrafo 1, TUE), e la stessa Carta prevede, all'art. 51, paragrafo 1, che le sue disposizioni trovano applicazione a tutti gli Stati membri "esclusivamente nella attuazione del diritto dell'Unione" e nell'ambito delle competenze attribuite all'Unione, come definite nei trattati. Ric. 2020 n. 24941 sez. SU - ud. 08-02-2022 -14- Pertanto, rimane preclusa alla parte ricorrente, in considerazione dei limiti entro cui deve svolgersi il sindacato di legittimità, la possibilità di un surrettizio ampliamento del "thema decidendum" attraverso lo strumento della questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE 12. Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile per tardività. 13. L'inammissibilità del ricorso preclude l'esame dei motivi di impugnazione. 14. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 15. Ai sensi dell'art. 13 c. 1 -quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a d