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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 2024

Cassazione n. 30101/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale Mantova per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Quistello, MN, il 07/05/2017).

Ritenuto che i motivi di ricorso (erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla condanna alle spese processuali e all'eccessività della pena inflitta) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente ricorso riprodotti (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Brescia che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale Mantova per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (in Quistello, MN, il 07/05/2017). Ritenuto che i motivi di ricorso (erronea applicazione della legge penale in riferimento all'art. 581 cod. proc. pen., all'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla condanna alle spese processuali e all'eccessività della pena inflitta) prospettano deduzioni generiche, appalesandosi prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che devono sorreggere le richieste (così come previsto dall'art. 581 cod. proc. pen.), a fronte di una sentenza che, diversamente da quanto assume il ricorrente, ha adeguatamente vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici i profili di censura con il presente ricorso riprodotti (pp. 3 e 4); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ident
Sentenza Cassazione n. 30101/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris