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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18095/2022

Testo disponibile della fonte

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____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 28287 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A27 C129M) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S13 L845W) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro in carica AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- poli n. 4008/2019, pubblicata in data 23 luglio 2019 (che si assume notificata in data 25 luglio 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della ri- scossione, per l’importo di € 1.389.695,09, sulla base di credi- ti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia aventi ad oggetto spese di giustizia penali.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziata.

La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Angellotti, sulla base di tre motivi.

Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione e il Ministero della Giustizia.

È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 I° comma n. 5 cod. proc. civ.

Nullità della sentenza per violazio- ne di legge ex art. 132 c.p.c.: mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, con censura di motivazione apparente.

Nonché in relazione al- Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 la L. 69/2009 per essere la motivazione della sentenza impu-Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 gnata meramente apparente per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio quale I) la nullità della cartella esatto- riale impugnata in quanto non conforme alla previsione nor- mativa di contenuto minimo necessario e sufficiente; II) viola- zione della normativa in tema di regolamentazione delle spese di giustizia: omessa formulazione e quantificazione delle spese di giustizia nella cartella esattoriale impugnata nonché in rela- zione all’art. 24 Cost. sotto il profilo della ingiustificata lesione del diritto di difesa del contribuente».

L’esposizione dell’intero ricorso risulta di ardua intelligibilità e risente della confusa sovrapposizione di argomenti di natura differente.

Per quanto è possibile comprendere, comunque, le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono sviluppate sotto due di- stinti ordini di profili.

Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione o, quanto meno, sostenuta da motivazione me- ramente apparente: a) sia in ordine alla questione della nullità della cartella di pagamento, in quanto non rispondente «alla previsione normativa di contenuto minimo necessario e suffi- ciente per l’esatta individuazione della pretesa azionata»; b) sia in ordine al «merito della impugnazione» e, cioè, alla sus- sistenza della sua obbligazione solidale per il pagamento delle spese relative al giudizio penale all’esito del quale era stato condannato, unitamente ad altri imputati.

Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato, in relazione ad entrambi i profili. 1.1 Per quanto riguarda il primo profilo, si tratta di una que- stione in relazione alla quale la corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame dell’Angellotti, rilevando che detta questione e, dunque, il relativo motivo di opposizione, erano stati qualificati in termini di opposizione agli atti esecutivi ai Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 sensi dell’art. 617 c.p.c. dal giudice di primo grado, da tanto Numero di raccolta generale 18095/2022– Data pubblicazione 06/06/2022 correttamente – ricavando che, al riguardo, era proponibile (sulla base del cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali) esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione e non invece l’appello.

Dunque, se per un verso non sussiste affatto il dedotto difetto di motivazione della decisione impugnata sulla questione indi- cata dal ricorrente, per altro verso, con il motivo di ricorso in esame, che appare riferito al merito della stessa, non viene in realtà colta adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, limitata al corretto rilievo della inammissibilità dell’appello. 1.2 Considerazioni analoghe possono svolgersi per quanto ri- guarda il secondo profilo.

La corte di appello ha rilevato che la sentenza penale costi- tuente il titolo esecutivo posto a base della cartella di paga- mento opposta recava espressamente la condanna di tutti gli imputati del processo al pagamento delle relative spese pro- cessuali, in solido (essendo tale precisazione contenuta nella decisione di primo grado, non impugnata e non modificata dalla sentenza di secondo grado), con la conseguenza che l’eventuale erroneità di una siffatta statuizione avrebbe even- tualmente dovuto e potuto essere fatta valere esclusivamente nell’ambito dello stesso processo penale, con i rimedi che fos- sero ancora disponibili in quella sede.

Ha aggiunto che l’opposizione non era sufficientemente specifica nell’indicare eventuali spese non comuni a tutti i condannati che fossero state, ciò nonostante, illegittimamente addebitate all’Angellotti nella cartella opposta.

Si tratta di una motivazione assunta sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti (in primo luogo il dispositivo di condanna contenuto nel titolo esecutivo) e del tutto adeguata, di certo Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano Numero sezionale 1030/2022Numero di raccolta generale 18095/2022 logico, come tale non censurabile nella presente sede sotto i Data pubblicazione 06/06/2022 profili indicati nel motivo di ricorso in esame.

Anche in tal caso, poi, non sembra adeguatamente colta l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, laddove il ricorrente lamenta che sarebbero rimaste «inevase le tema- tiche decisionali oggetto del giudizio di gravame» … … «prima tra tutte la domanda di nullità della cartella esattoriale prima e della sentenza impugnata poi per violazione della normativa sul recupero spese di giustizia» e sostiene che la predetta sta- tuizione sarebbe motivata mediante un «riferimento vago e assolutamente generico alla sentenza penale di condanna di primo grado».

Il motivo di ricorso in esame non contiene, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., un adeguato richiamo del contenuto degli atti del giudizio di merito in cui sarebbero sta- te eventualmente indicate in modo specifico spese non comuni a tutti gli imputati illegittimamente addebitate al solo oppo- nente.

Esso risulta comunque, in definitiva, sostanzialmente avere ad oggetto questioni (in primo luogo quella della solidarietà tra gli imputati con riguardo a tutte le spese del processo penale) che la corte di appello non ha in realtà direttamente affrontato perché, peraltro del tutto correttamente, le ha ritenute defini- tivamente decise sulla base del titolo esecutivo formatosi in sede penale, quindi non sindacabili in sede di opposizione all’esecuzione.

2. Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360 I° comma n. 3 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 535 c.p.p.: grave viola- zione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge pe- nale e di altre norme giuridiche: in specie in relazione all’art.535 c.p.p. ed alla Legge n. 69 del 2009 e del T.U. in materia di spese di giustizia».

Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Con il motivo di ricorso in esame vengono proposte censure Numero sezionale 1030/2022Numero di raccolta generale 18095/2022 attinenti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 535 Data pubblicazione 06/06/2022 c.p.p. da parte della corte di appello.

Il ricorrente sostiene che, in base al regime anteriore alle mo- difiche introdotte con la Legge n. 69 del 2009, non avrebbero potuto essergli addebitate, sia pure come mero obbligato in solido, le spese dell’intero processo penale, anche non comuni a tutti gli imputati e relative a reati non connessi.

In base al regime successivo alla predetta legge, avrebbe poi dovuto addirittura essere esclusa in radice la solidarietà tra gli imputati.

Si tratta di censure che scontano profili di inammissibilità ana- loghi a quelli esposti in relazione al primo motivo, nel paragra- fo sub 1.2, oltre ad essere comunque infondate. 2.1 Nella sentenza impugnata viene espressamente affermato che la questione relativa alla eventuale applicabilità del regi- me normativo in tema di spese di giustizia penale introdotto dalla legge n. 69 del 2009 era in realtà da ritenere già risolta sulla base della espressa statuizione contenuta nella sentenza emessa dal giudice penale (almeno con riguardo alla sussi- stenza della solidarietà passiva tra tutti gli imputati) e, co- munque, solo in quella sede sarebbe stata controvertibile; è altresì affermato che doveva, comunque, ritenersi certamente applicabile il regime anteriore alla legge n. 69 del 2009, es- sendo la sentenza penale passata in giudicato in epoca ante- riore.

Orbene, sulla corretta premessa che le statuizioni sulla solida- rietà della condanna sono in ogni caso riservate alla cognizio- ne del giudice penale, le ulteriori valutazioni formulate sul punto, evidentemente ad abundantiam, dalla corte territoriale, risultano comunque conformi all’indirizzo di questa Corte in sede penale, cui andrebbe certamente data continuità (cfr. Cass., Sez.

U Pen., Sentenza n. 491 del 29/09/2011 Cc., Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 dep. 12/01/2012, Rv. 251267 – 01: «l’esclusione del vincolo Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 di solidarietà conseguente all'abrogazione dell’art. 535, com- ma 2, c.p.p., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudica- to, e ciò non per la natura processuale della suddetta disposi- zione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all’ultimo in- ciso del comma 4 dell’art. 2 c.p.»; «la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, c.p.p., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nel- le attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale»).

Dunque, tutte le considerazioni contenute nel motivo di ricor- so in esame e relative al regime normativo intervenuto suc- cessivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale non possono ritenersi conferenti e, in particolare, non potreb- be essere messa in discussione la sussistenza della solidarietà passiva tra tutti i condannati per le spese del processo penale (invero espressamente affermata dal giudice penale e quindi non più discutibile nella presente sede), in base alla previsione del testo dell’art. 535 c.p.c. vigente a quella data. 2.2 Inoltre, la corte di appello ha accertato, in fatto – e pur sempre dopo avere correttamente premesso che le statuizioni sulla riferibilità o meno delle spese pretese alla condanna in solido degli imputati erano riservate alla cognizione del giudice penale – che la nota spese prodotta dall’amministrazione cre- ditrice e posta a base dell’intimazione contestata, aveva ri- guardo esclusivamente a spese comuni a tutti i condannati nel medesimo giudizio penale (come tali certamente addebitabili al ricorrente, secondo il regime normativo vigente al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza), indicandole analiticamente (cfr. a pag. 9 e 10 della sentenza impugnata); ha aggiunto che l’opposizione non era comunque sufficiente- Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 mente specifica nell’indicare spese non comuni eventualmente Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 addebitate nella cartella opposta.

L’adeguatezza della nota spese prodotta dall’amministrazione a dare conto dell’addebito di sole spese comuni a tutti i con- dannati relative al processo penale cui aveva partecipato l’Angellotti, delle quali lo stesso rispondeva quindi certamente quale obbligato solidale, secondo il regime normativo nella specie applicabile, costituisce un accertamento in fatto suffi- cientemente motivato, come tale non censurabile nella pre- sente sede.

Come già rilevato, inoltre, sempre nei limiti in cui la questione non fosse devoluta al giudice dell’esecuzione penale, il ricorso non può ritenersi, a giudizio della Corte, sufficientemente spe- cifico, in violazione quindi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel richiamo del contenuto degli atti del giudizio di merito in cui fossero eventualmente contenute indicazioni in ordine a puntuali contestazioni relative ad addebiti di spese non comu- ni a tutti i condannati in sede penale.

Altrettanto è a dirsi con riguardo alla censura di insufficienza della documentazione prodotta dall’amministrazione in ordine alle spese in concreto addebitate, nonostante il contrario avviso del giudice di se- condo grado: ancora una volta in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura non è sostenuta da adegua- to e specifico richiamo del contenuto dei documenti rilevanti, risolvendosi in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove. 2.3 Neanche è fondata la questione della definizione della propria posizione “in regime premiale”, che il ricorrente (nel contesto di una esposizione di cui si è già rilevata la scarsa chiarezza) pare porre tra quelle alla base della contestazione degli importi oggetto di intimazione.

La corte di appello ha chiarito adeguatamente le ragioni in di- ritto per cui tale questione non aveva rilievo, osservando che Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Tale statuizione – sempre nei limiti in cui la questione risolta potesse dirsi sottratta alla cognizione del giudice penale – non risulta del resto oggetto di specifiche ed adeguate censure: di conseguenza non possono ritenersi in alcun modo conferenti, con riguardo all’oggetto della controversia, i richiami effettuati dal ricorrente alla definizione della propria posizione “in regi- me premiale”.

3. Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360 I° comma n. 5 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione di legge in re- lazione agli artt. 116 cod. proc. civile in riferimento all’art. 535 c.p.p.: in relazione alla valutazione – in quanto non congrua- mente motivata e pertanto sindacabile in sede di legittimità – della prova».

Il ricorrente contesta l’affermazione della decisione impugnata secondo cui la sua opposizione non era sufficientemente spe- cifica nell’indicazione delle spese non comuni a tutti gli impu- tati, eventualmente addebitategli nella cartella opposta.

Sostiene che vi era la prova agli atti dell’addebito di siffatte spese – costituita dalla stessa sentenza penale di condanna posta a base della cartella opposta – e che la corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tale prova, in violazione dell’art. 116 c.p.c..

Le censure, in primo luogo, non colgono adeguatamente la ra- tio decidendi della statuizione impugnata, sul punto.

La corte di appello ha ritenuto sussistere un difetto di allega- zione nell’opposizione e, comunque, nelle difese dell’opponente, con riguardo all’eventuale indicazione di spese Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 9 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 non comuni ai condannati nel processo penale e quindi illegit- Numero sezionale 1030/2022Numero di raccolta generale 18095/2022 timamente addebitate allo stesso.

Data pubblicazione 06/06/2022 Il ricorrente non censura in modo specifico tale affermazione ma contesta la decisione impugnata esclusivamente sotto il profilo, diverso nonché logicamente successivo e subordinato, della valutazione della relativa prova.

Sotto il profilo indicato, d’altronde, il ricorso, come del resto già ripetutamente esposto nei precedenti paragrafi, non è suf- ficientemente specifico, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., difettando un adeguato richiamo al contenuto de- gli atti del giudizio di merito in cui fossero effettivamente con- tenute le indicazioni in ordine a puntuali contestazioni relative ad addebiti di eventuali spese non comuni a tutti i condannati in sede penale.

Inoltre, la stessa censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. non risulta effettuata con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Cor- te (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez.

U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: «in tema di ricorso per cassazione, la do- glianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile so- lo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co- munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in as- senza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “pru- dente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria – come, ad esempio, valo- re di prova legale – oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valuta- re la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 10 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»).

Anche sotto tale aspetto non può che ribadirsi quanto già os- servato in relazione al precedente motivo di ricorso, cioè che la corte di appello ha accertato, in fatto, che la nota spese prodotta dall’amministrazione creditrice e posta a base dell’intimazione contestata aveva riguardo esclusivamente a spese comuni a tutti i condannati nel medesimo giudizio pena- le, indicando tali spese analiticamente (cfr. a pag. 9 e 10 della sentenza impugnata), il che costituisce un accertamento in fatto sufficientemente motivato, come tale non sindacabile nella presente sede.

Le censure in esame finiscono per risolversi dunque, ancora una volta, in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità.

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricor- renti, liquidandole in complessivi € 13.000,00, oltre spe- se prenotate a debito ed accessori di legge.

Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 11 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiNumero di raccolta generale 18095/2022 (ri- Data pubblicazione 06/06/2022 getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 12 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ SENTENZA sul ricorso iscritto al numero 28287 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 58A27 C129M) rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 71S13 L845W) -ricorrente- nei confronti di MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro in carica AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrenti- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Na- poli n. 4008/2019, pubblicata in data 23 luglio 2019 (che si assume notificata in data 25 luglio 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla pubblica udienza in data 19 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 1 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso una cartella di pagamento notificatagli dal locale agente della ri- scossione, per l’importo di € 1.389.695,09, sulla base di credi- ti iscritti a ruolo dal Ministero della Giustizia aventi ad oggetto spese di giustizia penali. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]- ziata. La Corte di Appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre l’Angellotti, sulla base di tre motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle Entrate – Riscos- sione e il Ministero della Giustizia. È stata disposta la trattazione in pubblica udienza, che ha avuto luogo in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 23, com- ma 8 bis, del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, converti- to con modificazioni in legge 18 dicembre 2020 n. 176, come successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dall’art. 6, com- ma 1, lett. a), n. 1), del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021 n. 76, nonché fino al 31 dicembre 2021 (con eccezione delle udienze già fissate per i mesi di agosto e settembre 2021), dall’art. 7, commi 1 e 2, del decreto- legge 23 luglio 2021 n. 105. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 I° comma n. 5 cod. proc. civ. Nullità della sentenza per violazio- ne di legge ex art. 132 c.p.c.: mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, con censura di motivazione apparente. Nonché in relazione al- Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 2 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 la L. 69/2009 per essere la motivazione della sentenza impu-Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 gnata meramente apparente per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio quale I) la nullità della cartella esatto- riale impugnata in quanto non conforme alla previsione nor- mativa di contenuto minimo necessario e sufficiente; II) viola- zione della normativa in tema di regolamentazione delle spese di giustizia: omessa formulazione e quantificazione delle spese di giustizia nella cartella esattoriale impugnata nonché in rela- zione all’art. 24 Cost. sotto il profilo della ingiustificata lesione del diritto di difesa del contribuente». L’esposizione dell’intero ricorso risulta di ardua intelligibilità e risente della confusa sovrapposizione di argomenti di natura differente. Per quanto è possibile comprendere, comunque, le censure di cui al motivo di ricorso in esame sono sviluppate sotto due di- stinti ordini di profili. Secondo il ricorrente, la decisione impugnata sarebbe priva di motivazione o, quanto meno, sostenuta da motivazione me- ramente apparente: a) sia in ordine alla questione della nullità della cartella di pagamento, in quanto non rispondente «alla previsione normativa di contenuto minimo necessario e suffi- ciente per l’esatta individuazione della pretesa azionata»; b) sia in ordine al «merito della impugnazione» e, cioè, alla sus- sistenza della sua obbligazione solidale per il pagamento delle spese relative al giudizio penale all’esito del quale era stato condannato, unitamente ad altri imputati. Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato, in relazione ad entrambi i profili. 1.1 Per quanto riguarda il primo profilo, si tratta di una que- stione in relazione alla quale la corte di appello ha dichiarato inammissibile il gravame dell’Angellotti, rilevando che detta questione e, dunque, il relativo motivo di opposizione, erano stati qualificati in termini di opposizione agli atti esecutivi ai Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 3 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 sensi dell’art. 617 c.p.c. dal giudice di primo grado, da tanto Numero di raccolta generale 18095/2022– Data pubblicazione 06/06/2022 correttamente – ricavando che, al riguardo, era proponibile (sulla base del cd. principio dell’apparenza nell’individuazione dei mezzi di impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali) esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione e non invece l’appello. Dunque, se per un verso non sussiste affatto il dedotto difetto di motivazione della decisione impugnata sulla questione indi- cata dal ricorrente, per altro verso, con il motivo di ricorso in esame, che appare riferito al merito della stessa, non viene in realtà colta adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata sul punto, limitata al corretto rilievo della inammissibilità dell’appello. 1.2 Considerazioni analoghe possono svolgersi per quanto ri- guarda il secondo profilo. La corte di appello ha rilevato che la sentenza penale costi- tuente il titolo esecutivo posto a base della cartella di paga- mento opposta recava espressamente la condanna di tutti gli imputati del processo al pagamento delle relative spese pro- cessuali, in solido (essendo tale precisazione contenuta nella decisione di primo grado, non impugnata e non modificata dalla sentenza di secondo grado), con la conseguenza che l’eventuale erroneità di una siffatta statuizione avrebbe even- tualmente dovuto e potuto essere fatta valere esclusivamente nell’ambito dello stesso processo penale, con i rimedi che fos- sero ancora disponibili in quella sede. Ha aggiunto che l’opposizione non era sufficientemente specifica nell’indicare eventuali spese non comuni a tutti i condannati che fossero state, ciò nonostante, illegittimamente addebitate all’Angellotti nella cartella opposta. Si tratta di una motivazione assunta sulla base dell’esame dei fatti storici rilevanti (in primo luogo il dispositivo di condanna contenuto nel titolo esecutivo) e del tutto adeguata, di certo Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 4 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 non apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano Numero sezionale 1030/2022Numero di raccolta generale 18095/2022 logico, come tale non censurabile nella presente sede sotto i Data pubblicazione 06/06/2022 profili indicati nel motivo di ricorso in esame. Anche in tal caso, poi, non sembra adeguatamente colta l’effettiva ratio decidendi della statuizione impugnata, laddove il ricorrente lamenta che sarebbero rimaste «inevase le tema- tiche decisionali oggetto del giudizio di gravame» … … «prima tra tutte la domanda di nullità della cartella esattoriale prima e della sentenza impugnata poi per violazione della normativa sul recupero spese di giustizia» e sostiene che la predetta sta- tuizione sarebbe motivata mediante un «riferimento vago e assolutamente generico alla sentenza penale di condanna di primo grado». Il motivo di ricorso in esame non contiene, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., un adeguato richiamo del contenuto degli atti del giudizio di merito in cui sarebbero sta- te eventualmente indicate in modo specifico spese non comuni a tutti gli imputati illegittimamente addebitate al solo oppo- nente. Esso risulta comunque, in definitiva, sostanzialmente avere ad oggetto questioni (in primo luogo quella della solidarietà tra gli imputati con riguardo a tutte le spese del processo penale) che la corte di appello non ha in realtà direttamente affrontato perché, peraltro del tutto correttamente, le ha ritenute defini- tivamente decise sulla base del titolo esecutivo formatosi in sede penale, quindi non sindacabili in sede di opposizione all’esecuzione. 2. Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360 I° comma n. 3 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 535 c.p.p.: grave viola- zione, inosservanza e/o erronea applicazione della legge pe- nale e di altre norme giuridiche: in specie in relazione all’art.535 c.p.p. ed alla Legge n. 69 del 2009 e del T.U. in materia di spese di giustizia». Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 5 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Con il motivo di ricorso in esame vengono proposte censure Numero sezionale 1030/2022Numero di raccolta generale 18095/2022 attinenti all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 535 Data pubblicazione 06/06/2022 c.p.p. da parte della corte di appello. Il ricorrente sostiene che, in base al regime anteriore alle mo- difiche introdotte con la Legge n. 69 del 2009, non avrebbero potuto essergli addebitate, sia pure come mero obbligato in solido, le spese dell’intero processo penale, anche non comuni a tutti gli imputati e relative a reati non connessi. In base al regime successivo alla predetta legge, avrebbe poi dovuto addirittura essere esclusa in radice la solidarietà tra gli imputati. Si tratta di censure che scontano profili di inammissibilità ana- loghi a quelli esposti in relazione al primo motivo, nel paragra- fo sub 1.2, oltre ad essere comunque infondate. 2.1 Nella sentenza impugnata viene espressamente affermato che la questione relativa alla eventuale applicabilità del regi- me normativo in tema di spese di giustizia penale introdotto dalla legge n. 69 del 2009 era in realtà da ritenere già risolta sulla base della espressa statuizione contenuta nella sentenza emessa dal giudice penale (almeno con riguardo alla sussi- stenza della solidarietà passiva tra tutti gli imputati) e, co- munque, solo in quella sede sarebbe stata controvertibile; è altresì affermato che doveva, comunque, ritenersi certamente applicabile il regime anteriore alla legge n. 69 del 2009, es- sendo la sentenza penale passata in giudicato in epoca ante- riore. Orbene, sulla corretta premessa che le statuizioni sulla solida- rietà della condanna sono in ogni caso riservate alla cognizio- ne del giudice penale, le ulteriori valutazioni formulate sul punto, evidentemente ad abundantiam, dalla corte territoriale, risultano comunque conformi all’indirizzo di questa Corte in sede penale, cui andrebbe certamente data continuità (cfr. Cass., Sez. U Pen., Sentenza n. 491 del 29/09/2011 Cc., Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 6 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 dep. 12/01/2012, Rv. 251267 – 01: «l’esclusione del vincolo Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 di solidarietà conseguente all'abrogazione dell’art. 535, com- ma 2, c.p.p., non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso e passate in giudica- to, e ciò non per la natura processuale della suddetta disposi- zione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, bensì in forza della preclusione di cui all’ultimo in- ciso del comma 4 dell’art. 2 c.p.»; «la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, c.p.p., del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nel- le attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale»). Dunque, tutte le considerazioni contenute nel motivo di ricor- so in esame e relative al regime normativo intervenuto suc- cessivamente al passaggio in giudicato della sentenza penale non possono ritenersi conferenti e, in particolare, non potreb- be essere messa in discussione la sussistenza della solidarietà passiva tra tutti i condannati per le spese del processo penale (invero espressamente affermata dal giudice penale e quindi non più discutibile nella presente sede), in base alla previsione del testo dell’art. 535 c.p.c. vigente a quella data. 2.2 Inoltre, la corte di appello ha accertato, in fatto – e pur sempre dopo avere correttamente premesso che le statuizioni sulla riferibilità o meno delle spese pretese alla condanna in solido degli imputati erano riservate alla cognizione del giudice penale – che la nota spese prodotta dall’amministrazione cre- ditrice e posta a base dell’intimazione contestata, aveva ri- guardo esclusivamente a spese comuni a tutti i condannati nel medesimo giudizio penale (come tali certamente addebitabili al ricorrente, secondo il regime normativo vigente al momento del passaggio in giudicato della relativa sentenza), indicandole analiticamente (cfr. a pag. 9 e 10 della sentenza impugnata); ha aggiunto che l’opposizione non era comunque sufficiente- Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 7 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 mente specifica nell’indicare spese non comuni eventualmente Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 addebitate nella cartella opposta. L’adeguatezza della nota spese prodotta dall’amministrazione a dare conto dell’addebito di sole spese comuni a tutti i con- dannati relative al processo penale cui aveva partecipato l’Angellotti, delle quali lo stesso rispondeva quindi certamente quale obbligato solidale, secondo il regime normativo nella specie applicabile, costituisce un accertamento in fatto suffi- cientemente motivato, come tale non censurabile nella pre- sente sede. Come già rilevato, inoltre, sempre nei limiti in cui la questione non fosse devoluta al giudice dell’esecuzione penale, il ricorso non può ritenersi, a giudizio della Corte, sufficientemente spe- cifico, in violazione quindi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., nel richiamo del contenuto degli atti del giudizio di merito in cui fossero eventualmente contenute indicazioni in ordine a puntuali contestazioni relative ad addebiti di spese non comu- ni a tutti i condannati in sede penale. Altrettanto è a dirsi con riguardo alla censura di insufficienza della documentazione prodotta dall’amministrazione in ordine alle spese in concreto addebitate, nonostante il contrario avviso del giudice di se- condo grado: ancora una volta in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., la censura non è sostenuta da adegua- to e specifico richiamo del contenuto dei documenti rilevanti, risolvendosi in una inammissibile richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove. 2.3 Neanche è fondata la questione della definizione della propria posizione “in regime premiale”, che il ricorrente (nel contesto di una esposizione di cui si è già rilevata la scarsa chiarezza) pare porre tra quelle alla base della contestazione degli importi oggetto di intimazione. La corte di appello ha chiarito adeguatamente le ragioni in di- ritto per cui tale questione non aveva rilievo, osservando che Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 8 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 non vi era stato alcun patteggiamento ai sensi dell’art. 444 Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 c.p.p., ma solo l’applicazione dell’art. 599, comma 4, c.p.p., cioè l’accordo tra le parti sull’accoglimento di alcuni motivi di appello, circostanza non rilevante ai fini invocati dal ricorren- te. Tale statuizione – sempre nei limiti in cui la questione risolta potesse dirsi sottratta alla cognizione del giudice penale – non risulta del resto oggetto di specifiche ed adeguate censure: di conseguenza non possono ritenersi in alcun modo conferenti, con riguardo all’oggetto della controversia, i richiami effettuati dal ricorrente alla definizione della propria posizione “in regi- me premiale”. 3. Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360 I° comma n. 5 cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione di legge in re- lazione agli artt. 116 cod. proc. civile in riferimento all’art. 535 c.p.p.: in relazione alla valutazione – in quanto non congrua- mente motivata e pertanto sindacabile in sede di legittimità – della prova». Il ricorrente contesta l’affermazione della decisione impugnata secondo cui la sua opposizione non era sufficientemente spe- cifica nell’indicazione delle spese non comuni a tutti gli impu- tati, eventualmente addebitategli nella cartella opposta. Sostiene che vi era la prova agli atti dell’addebito di siffatte spese – costituita dalla stessa sentenza penale di condanna posta a base della cartella opposta – e che la corte di appello non avrebbe adeguatamente valutato tale prova, in violazione dell’art. 116 c.p.c.. Le censure, in primo luogo, non colgono adeguatamente la ra- tio decidendi della statuizione impugnata, sul punto. La corte di appello ha ritenuto sussistere un difetto di allega- zione nell’opposizione e, comunque, nelle difese dell’opponente, con riguardo all’eventuale indicazione di spese Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 9 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 non comuni ai condannati nel processo penale e quindi illegit- Numero sezionale 1030/2022Numero di raccolta generale 18095/2022 timamente addebitate allo stesso. Data pubblicazione 06/06/2022 Il ricorrente non censura in modo specifico tale affermazione ma contesta la decisione impugnata esclusivamente sotto il profilo, diverso nonché logicamente successivo e subordinato, della valutazione della relativa prova. Sotto il profilo indicato, d’altronde, il ricorso, come del resto già ripetutamente esposto nei precedenti paragrafi, non è suf- ficientemente specifico, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., difettando un adeguato richiamo al contenuto de- gli atti del giudizio di merito in cui fossero effettivamente con- tenute le indicazioni in ordine a puntuali contestazioni relative ad addebiti di eventuali spese non comuni a tutti i condannati in sede penale. Inoltre, la stessa censura di violazione dell’art. 116 c.p.c. non risulta effettuata con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Cor- te (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01; Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, Rv. 647010 – 01, non massimata sul punto; da ultimo: Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037 – 02: «in tema di ricorso per cassazione, la do- glianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile so- lo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, co- munque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in as- senza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “pru- dente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria – come, ad esempio, valo- re di prova legale – oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valuta- re la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 10 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il Numero di raccolta generale 18095/2022Data pubblicazione 06/06/2022 proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione»). Anche sotto tale aspetto non può che ribadirsi quanto già os- servato in relazione al precedente motivo di ricorso, cioè che la corte di appello ha accertato, in fatto, che la nota spese prodotta dall’amministrazione creditrice e posta a base dell’intimazione contestata aveva riguardo esclusivamente a spese comuni a tutti i condannati nel medesimo giudizio pena- le, indicando tali spese analiticamente (cfr. a pag. 9 e 10 della sentenza impugnata), il che costituisce un accertamento in fatto sufficientemente motivato, come tale non sindacabile nella presente sede. Le censure in esame finiscono per risolversi dunque, ancora una volta, in una richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito in sede di legittimità. 4. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore delle amministrazioni controricor- renti, liquidandole in complessivi € 13.000,00, oltre spe- se prenotate a debito ed accessori di legge. Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 11 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3 b 9 4 e 6 b 2 9 7 1 9 b d 8 4 3 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f F i r m a t o D a : U R C I U O L I M A R I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 7 d 0 d e 0 1 f 0 c 0 1 1 c 4 7 4 7 1 c 3 7 c 7 6 7 8 4 a b 5 Numero registro generale 28287/2019 Numero sezionale 1030/2022 Si dà atto della sussistenza dei presupposti processualiNumero di raccolta generale 18095/2022 (ri- Data pubblicazione 06/06/2022 getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, in data 19 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 28287/2019 – Sez. 3 - Ud. 19 maggio 2022 – Sentenza – Pagina 12 di 12 F i r m a t o D a : T A T A N G E L O A U G U S T O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : b 7 4 0 3 1 a 3 5 6 9 b 7 b 3
Sentenza Cassazione n. 18095/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris