CassazionedecretoSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026
Cassazione n. 04526/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso iscritto al n.4041/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] avv. [OSCURATO:PERSONA], in proprio ex art. 86 c.p.c. -controricorrente, ricorrente incidentale- avverso l’ordinanza del Tribunale di Avellino R.G. 2689/2019 depositata i l 13/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza depositata il 13.11.2009 il Tribunale di Avellino accoglieva parzialmente la domanda proposta ex artt. 702 bis c.p.c. e 14 D.lgs. n. 150/2011 dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], al fine di ottenere il pagamento dei compensi professionali relativi all’attività di difesa svolta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1021 del 12.7.2017,emesso dal medesimo Tribunale a carico della società [OSCURATO:SOCIETA]. e in favore di [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di euro 81.108,11; per l’effetto, condannava il cliente al pagamentoa favore dell’avvocato dei compensi professionali nella misura dieuro 4.219,00 oltre accessori, con la rifusione delle spese di lite. Il Tribunale individuava lo scaglione di valore di riferimento per la quantificazione dei compensi sulla base de ll’importo residuo d el credito, pari aeuro 27.735,59 e accessori, alla data di introduzione del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ; tanto sul presupposto che « sin dal conferimento dell’incarico all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] per la difesa nel giudizio di opposizione, introdotto dall’ingiunta in data 5 settembre 2017, il credito portato dal decreto ingiuntivo si era ridotto alla somma da ultimo specificata, in ragione dei pagamenti parziali avvenuti prima della proposizione dell’opposizione»; nello specifico, euro 21.783,48 corrisposti prima della notificazione del decreto ingiuntivo, euro 10.891,74 corrisposti in data 3 agosto 2021, nel termine di cui all’art. 482 c.p.c., e infine euro 20.697,30 corrisposti in data 8 agosto 2021. Il Tribunale rilevava altresì che «il creditore nel costituirsi, a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non contestava in alcun modo i pagamenti parziali accusati dalla opponente e limitava anch’egli le sue difese alla sola somma residua di euro 27.735,59 e relativi accessori». Il Tribunale, applicando il D.M. 37/2018, riconosceva all’ a vv ocato , oltre al compenso per le fasi di studio e di introduzione del giudizio, il compenso in misura “del 60% del valore medio” per lafase istruttoria, nel corso della quale il difensore aveva rinunciato al mandato; riconosceva altresì l’importo di euro 420,00 per la fase di attivazione della negoziazione assistita. 2. Avverso l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. FabioDe Donato ha resistito con controricorso e ha anche proposto ricorso incidentale affidatoa due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria illustrativa. All’esito dell’adunanza in camera di consigliodel 5 febbraio 2026 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente principale deduce la nullità dell’ordinanza impugnata in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., per omessa pronuncia con conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c. in ordine alla domanda di chiamata in causa della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., di cui risultava socio nella misura del 25% del capitale sociale l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con lacorrelata omessa valutazione della produzione documentale depositata. 1.1 Il motivo è inammissibile. In primo luogo,si impone il richiamo a l principio secondo il quale il vizio di omessa pronuncia è configurabile soltanto nel caso di mancato esame di domande o eccezioni di merito e non di eccezioni di natura processuale, potendo il vizio di omessa pronuncia formularsi solo in relazione a motivi afferenti il merito delle questioni;il mancato esame da parte del giudice di merito di una questione processuale può configurare vizio della decisione per violazione di norme diverse dell’art. 112 c.p.c., se e in quanto sia erronea e utilmente censurata la soluzione implicitamente data alla questioneprocessuale (Cass. Sez. 3, n. 26913 del 16/10/2024; Cass. Sez. 6-2, n. 6174 del 14/03/2018; Cass. Sez. 6 - 2, n. 321 del 12/01/2016 ; Cass. Sez. 1, n. 22952 del 10/11/2015, per tutte ). Quindi, non può il ricorrente dolersi deducendo l’omessa pronuncia in relazione al fatto che il giudice non abbia pronunciato in ordine alla sua richiesta di chiamata in causa. Inoltre, è acquisito che il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa il terzo, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., coinvolge valutazioni discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto né di appello né di ricorso per cassazione (Cass. Sez. 2, n. 2331 del 26/01/2022; Cass. Sez. L, n. 25676 del 04/12/2014; Cass. Sez. 1, n. 6208 del 13/03/2013;Cass. Sez. 2, n. 984 del 19/01/2006; Cass. Sez. L, n. 17218 del 28/08/2004). 2. Con il secondo motivo il ricorrente principale deduce il vizio di illogicità e/o contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia, per avere il Tribunale liquidato in euro 420,00 i compensi relativi alla fase di attivazione della negoziazione assistita, dunque in misura superiore ai valori medi dello scaglione di valore correlato all’importo di euro 3.799,00 liquidato in favore del difensore (da euro 1.100,00 a euro 5.200,00). 2.1 Il motivo è inammissibile. In via assorbente e preliminare rispetto a ogni ulteriore deduzione, si impone il rilievo che, secondo glistessi parametri di liquidazione della fase di negoziazione assistita riportati a pag. 7 del ricorso, l’importo liquidato dal Tribunale si colloca all’interno dei valori minimi e massimi dello scaglione che vuole applicare il ricorrente, il quale, infatti, non deduce una specifica violazione dei limiti tariffari. Quindi, sussistono i presupposti per dare continuità al principio secondo il quale, in tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra ilminimo e il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con appositamotivazione; ne discende che l'esercizio del potere discrezione del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella (Cass. Sez. 6–3, n. 28325 del 29/09/2022 non massimata, pagg. 3-4; Cass. Sez. 2, n. 14198 del 05/05/2022 ; Cass. Sez. 3, n. 89 del 07/01/2021; Cass. Sez. L, n. 12537 del 10/05/2019; Cass.Sez. Sez. 6- 3, n. 26608 del 09/11/2017; Cass. Sez. L, n. 22991 del 02/10/2017, per tutte). 3. Deve essere logicamente esaminato il primo motivo di ricorso incidentale, con il quale si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 643, comma 3, c.p.c., 645, comma 2, c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.M. 55/2014, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in conseguenza della mancata individuazione del valore della lite e del relativo scaglione della tariffa professionale con riferimento al momento della notifica del decreto ingiuntivo, a partire dal quale doveva ritenersi pendente la lite in oggetto. Sostiene il ricorrente incidentale che, ai fini della determinazione del valore della lite e della conseguente applicazione del relativo scaglione della tariffa professionale, non doveva tenersi conto dei pagamenti successivi alla notifica del ricorso e del decreto ingiuntivo, ma doveva ancorarsi a tale momento l’individuazione del valore della causa; deduce che l’atto di precetto notificato unitamente al ricorso per ingiunzione e al decreto monitorio aveva fatto riferimento a ll’ importo di euro 62.349,27, di cui euro 59.324,63 a titolo di sorte capitale del residuo credito, con conseguente necessità di applicare lo scaglione di valore da euro 52.001,00 a euro 260.000,00. 3.1 Il motivo è infondato. E’ stato più volte evidenziato dalla Suprema Corte che ilD.M. n. 55 del 2014, art. 5,comma 2, prima parte, prevede nella liquidazione dei compensi a carico del cliente che si abbia riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda,mentre, ai sensi del comma 1 del medesimo art.5, solo nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente si ha di norma riguardo, nei giudizi di pagamento di somme di denaro, alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. Tale principio non esclude, come si desume dalla seconda parte dello stesso comma 2 dell'art. 5, oltre che dalla prima parte del successivo comma 3, che il giudice debba verificare se la somma domandata sia manifestamente diversa rispetto al valore effettivo della controversia, così come determinato anche in ragione dell'entità economica dell'interesse sostanziale. Infatti, anche in questi casi, il giudice, ove ravvisi una manifesta sproporzione tra il formale petitum e l'effettivo valore della controversia, quale è desumibile dai sostanziali interessi in contrasto, gode di una generale facoltà discrezionale di adeguare la misura dell'onorario all'effettiva importanza della prestazione, in relazione alla concreta valenza economica della controversia. Quindi, nel caso della liquidazione degli onorari a carico del cliente,l'indagine che il giudice di merito deve compiere è quella di verificare l'attività difensiva che il legale ha dovuto apprestare, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo,ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato rispetto all'effettivo valore della controversia (Cass. Sez. 2, n. 28825 del 17/10/2023 non massimata, pag. 7; Cass. Sez. 6 – 2, n. 18942 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] non massimata, pagg. 3-4; Cass. Sez. 2, n. 18507 del 12/07/2018). Nel caso di specie il ricorrente non ha messo in discussione in termini ammissibili nel giudizio di legittimità l’accertamento in fatto eseguito dall’ordinanza impugnat a, in ordine ai pagamenti parziali e alla linea difensiva adottata dall’opposto nel giudizio di opposizione, laddove in particolare l’ordinanza ha accertato che « il creditore nel costituirsi, a ministero dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], non contestava in alcun modo i pagamenti parziali accusati dalla opponente e limitava anch’egli le sue difese alla sola somma residua di euro 27.735,59 e relativi accessori». Quindi, poiché è acquisito che l’attività difensiva nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo si è concretamente svolta con riferimento al credito residuo rimasto in contestazione, è con riguardo a tale valore che esattamente il Tribunale ha considerato l’effettiva importanza della prestazione, sia in termini di concreto impegno richiesto all’avvocato,sia in termini di reale valenza economica della controversia. 4. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 4 c.p.c., lamentando l’omessa pronuncia sulla richiesta di rimborso delle spese anticipate dall’avvocato ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 55/2014. A tal fine richiama nel proprio controricorso a pag. 31 la predetta richiesta come formulata a pag. 7 del ricorso ex art. 702 bis c.p.c., “prodotto nel giudizio a quo quale atto principale e come doc. 6 del sottofascicolo”, con riferimento a “spese di contributo unificato Euro 259,00; spese di notifica citazione a testi Euro 33,00”. 4.1. Il motivo, proposto in termini ammissibili, è fondato, facendosi applicazione del principio secondo il quale a integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di una espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione della pronuncia indispensabile alla soluzione nel merito del punto controverso (Cass. Sez. 3, n. 2151 del 29/1/2021; Cass. Sez. 1, n. 10636 del 9/5/2007, per tutte). Dalla diretta verifica del contenuto del ricorso, compiuta in ragione del carattere processuale della censura, risulta che effettivamente l’avvocato aveva chiesto che il cliente fosse condannato a pagargli anche le spese relative al contributo unificato e alla notifica della citazione ai testi, sostenendo di averle anticipate. L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo preso in esame questa richiesta, neppure per rigettarla implicitamente, così incorrendo nell’omessa pronuncia lamentata. 5.L’accoglimento del secondo motivo di ricorso incidentale comporta l’assorbimento del terzo motivo di ricorso principale, in quanto il giudice del rinvio dovrà nuovamente statuire anche sulle spese del grado conclusosi con l’ordinanza cassata. 6.In conclusione, è accolto il secondo motivo di ricorso incidentale, l’ordinanza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Avellino in diversa composizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopra esposto. Il giudice del rinvio statuirà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il terzo motivo del ricorso principale; cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Avellino in diversa composizione, an