CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 06756/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato a (GABON) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, ricorre per cassazione avvero l'ordinanza del tribunale di Genova, in funzione di Tribunale del riesame, che confermava l'ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere a carico del predetto emessa dal GIP presso il medesimo Tribunale in relazione a tre distinti capi di incolpazione tutti relativi ad acquisti, a fini di successiva cessione a terzi, di imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina-crack avvenuti il primo in data 30 dicembre 2023, gli altri in data 8 gennaio 2(24, all'interno di un pubblico esercizio. Il ricorso è affidato a due motivi. 1. Con il primo, si deduce violazione di legge processuale, ai sensi dell'art. 606, lett. c) cod. proc. pen., in relazione al mancato espletamento dell'interrogatorio préventivo previsto dall'art. 291 comma 1-quater e 292 comma 3-bis del codice di rito. In particolare, si deduce che il GIP in sede di provvedimento genetico non abbia motivato in ordine alle ragioni per le quali non ha ritenuto di procedere all'interrogatorio preventivo, limitandosi ad evidenziare che il [OSCURATO:PERSONA] sia soggetto irregolare e di difficile identificazione risultando a lui riferibili vari alias e che il Tribunale del riesame abbia condiviso tale argomento svolgendo ulteriori considerazioni quanto alla dimostrata capacità del ricorrente di spostarsi sul territorio nazionale e fuori da esso, cosi, da un lato, fondando il pericolo di fuga su elementi meramente presuntivi, dall'altro integrando sul punto la motivazione del GIP nonostante l'ordinanza fosse "...inficiata da un vizio genetico.". Sempre con il primo motivo, si deduce che la motivazione addotta dal Tribunale per il riesame sia illogica e contraddittoria, avendo dapprima ritenuto di qualificare i fatti ascritti al [OSCURATO:PERSONA] quali ipotesi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 aggravata dalla non occasionalità, salvo poi valutare come attuale e concreto il pericolo di fuga in ragione della prevedibile condanna del ricorrente a pena superiore agli anni due di reclusione. 2. Il secondo motivo è articolato con riferimento al vizio della violazione di legge ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., con riguardo alla eccessiva afflittività della misura: il Tribunale, si dice, non avrebbe valutato la distanza temporale tra la applicazione della misura e la data di commissione dei fatti, tutti commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, oltre alla contraddittorietà dell'affermazione svolta quanto al ruolo di intermediario o reavalldlassegnato al [OSCURATO:PERSONA]. La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] B. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva che tanto l'ordinanza genetica quanto l'ordinanza oggi impugnata motivano in ordine alla sussistenza del pericolo di fuga in capo al ricorrente, argomentandolo in ragione di plurimi elementi in fatto, quali la sua posizione irregolare sul territorio dello Stato, la riferibilità al medesimo di numerosi alias, la capacità di muoversi sul territorio nazionale e fuori da esso. Sono stati pertanto adeguatamente valutati elementi specifici concreti e prossimi nel tempo, indicativi di un effettivo e prevedibilmente imminente rischio di allontanamento, tale da richiedere un tempestivo intervento preventivo (Sez. 6, n. 39728 del 02/10/2025, Pmt, Rv. 288979 - 01). Quanto alla deduzione relativa alla contraddittorietà del riconoscimento dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 DPR 309/1990, operata dal Tribunale del riesame sul punto riformando la valutazione svolta dal GIP in sede di ordinanza genetica, si osserva che il pericolo di fuga è stato argomentato dalla Corte con riferimento alla possibilità che lo stesso, tenuto conto della recidiva qualificata e della non occasionalità della condotta, sia condannato a pena che non consenta al predetto di accedere a benefici e che, anche per tale ragione, il pericolo di fuga sia esistente. 2. Il secondo motivo è generico, poiché non si confronta con plurimi argomenti svolti dal Tribunale del riesame. Va anzitutto premesso che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell 18/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). L'ordinanza impugnata (pagina 8 e ss. del provvedimento impugnato) espressamente evidenzia che il locale commerciale all'interno del quale, nell'ipotesi accusatoria, si svolgeva una articolata attività di spaccio è stato monitorato fino all'aprile 2024 e che da tali attività tecniche, pur non essendo emersi ulteriori episodi analoghi a quelli contestati, sarebbero invece emersi elementi per ritenere ancora attuali i rapporti tra il ricorrente e la coppia che gestiva la predetta attività commerciale. Il Tribunale, inoltre, valorizza un'ulteriore conversazione nella quale il [OSCURATO:PERSONA] forniva a terzi consigli su come comportarsi in caso di arresto, raccontando di pregresse esperienze in Francia. Infine, l'ordinanza ulteriormente evidenza che il [OSCURATO:PERSONA] è privo di stabile attività lavorativa, circostanza alla luce della quale ritiene che il ricorrente tragga 'dall'attività di spaccio, svolta in modo non occasionale, i proventi necessari per vivere. A fronte di tale motivazione, scevra da profili di manifesta irragionevolezza, il motivo di ricorso è inammissibile. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter disp. Att. Cod. proc. pen. - che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso, 05/02/2026 Il