CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2022
Cassazione n. 11974/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata; letta la memoria del difensore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Avv.[OSCURATO:PERSONA] il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; letta la memoria del difensore di COL.MAR. s.r.1, Avv, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, con ordinanza dell'8 marzo 2022, dichiarava inammissibile l'appello proposto dal Procuratore della Repubblica avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli nella parte in cui ava rigettato la richiesta di sequestro preventivo ai danni delle società [OSCURATO:PERSONA] S..p.a., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1 Avverso l'ordinanza propone ricorso per cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli, lamentando l'erroneità della motivazione del Tribunale che aveva affermato che l'appello si era limitato a reiterare la richiesta della misura cautelare senza indicare le ragioni fattuali e giuridiche per cui il provvedimento impugnato era meritevole di censura: infatti, poiché il giudice per la indagini preliminari aveva fondato il rigetto della richiesta sulla carenza della gravità indiziaria in ordine ai reati presupposto degli illeciti amministrativi ipotizzati in capo agli enti societari, il Pubblico Ministero, alle pagine 38 e seguenti dell'appello, aveva analizzato specificamente tutte le fattispecie delittuose per le quali il giudice non aveva ritenuto sussistente la gravità indiziaria: l'impugnazione si era quindi soffermata sulla gravità indiziaria dei reati, costituenti anche presupposto degli illeciti amministrativi, segnalando poi l'attualità delle condotte ancora in corso, e la necessità di interrompere, attraverso il materiale sequestro delle strutture e dei cespiti aziendali, lo svolgimento dell'attività e la perpetuazione dei reati. 2. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della [OSCURATO:SOCIETA]., depositava memoria ex artt.121 e 127 cod.proc.pen. 2.1 Nella memoria il difensore sostiene che il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile per genericità ed indeterminatezza del petitum e per mancanza di interesse all'impugnazione, non essendo stato impugnata l'ordinanza del Tribunale del Riesame con la quale era stato respinto l'appello contro la mancata applicazione di misure cautelari personali nei confronti degli indagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui operato sarebbe stato presupposto necessario della responsabilità para penale della società Inoltre era stato correttamente considerato che, essendo diversi i presupposti delle due specie di responsabilità, diverso avrebbe dovuto essere il percorso critico/argomentativo dell'appellante, che neppure aveva indicato se gli indagati dovessero considerarsi soggetti apicali o soggetti a vigilanza di altri; il difnsore eccepisce infine l'incongruità e, a tratti, l'incomprensibilità del petitutm.3. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. presentava memoria difensiva nella quale chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso 3.1 Nella memoria il difensore eccepisce che il ricorso del Pubblico Ministero era inammissibile per assoluta genericità ed indeterminatezza dei motivi e del petitum; tutti gli atti poggiavano su motivazione per relationem ed appariva evidente il difetto di autosufficienza del ricorso visto che, anziché muovere specifiche critiche all'ordinanza impugnata, facendó rinvio all'atto di appello genetico richiamandone le pagine, senza offrire alcuno spunto a rgomentativo. Inoltre, prosegue il difensore, il ricorso si riferiva dichiaratamente ai vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen., ma con esso il Pubblico Ministero sembrava complessivamente dolersi di errori in procedendo, senza indicare norme di diritto sostanziale violate e, anche a voler considerare mero refuso il richiamilo alla fattispecie di cui sopra, da intendersi piuttosto alla lettera c) dell'articolo citato, senza che si rinvenisse nel ricorso la citazione della norma processuale prevista a pena di nullità, inammissibilità o decadenza in tesi violata dal Collegio. Il difensore rileva che il Tribunale aveva correttamente considerato che, essendo diversi i presupposti della responsabilità penale e di quella para penale, diverso avrebbe dovuto essere il percorso critico argomentativo dell'appellante; parimenti inammissibile era la doglianza concernente l'omessa valutazione, da parte del Collegio, di una serie di atti probatori non meglio specificati; concludeva, pertanto, per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto tardivamente. 1.1 L'avviso ex art. 128 cod.proc.pen. dell'ordinanza oggetto di ricorso è stato comunicato alla Procura della Repubblica di Napoli 1'11 aprile 2022, come risulta dal timbro della Procura della Repubblica apposto sulla comunicazione (foglio n.70 del fascicolo di merito), mentre il ricorso risulta depositato in data 27 aprile 2022, oltre quindi il termine di dieci giorni previsto dall'art. 311 comma 1 cod.proc.pen.La natura non particolarmente complessa della questione e l'applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata P