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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 13891/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , t( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 26/01/2021 dal Tribunale di Napoli, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2022, n.115 commesso in Napoli il 16 aprile 2015 con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale; ritenuto che entrambi i motivi, in punto di affermazione della responsabilità e di applicazione dell'art.131 bis. cod. pen., non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e tendono a sollecitare una, inammissibile, rivalutazione del fatto da parte della Corte di legittimità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 20 marzo 2024 Il Cgrrt4iglie etensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , t( Motivi della decisione Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia emessa in data 26/01/2021 dal Tribunale di Napoli, che lo ha condannato per il reato di cui all'art.95 d.P.R. 30 maggio 2022, n.115 commesso in Napoli il 16 aprile 2015 con recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale; ritenuto che entrambi i motivi, in punto di affermazione della responsabilità e di applicazione dell'art.131 bis. cod. pen., non sono scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e tendono a sollecitare una, inammissibile, rivalutazione del fatto da parte della Corte di legittimità; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 20 marzo 2024 Il Cgrrt4iglie etensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13891/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris