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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 23 luglio 2021

Cassazione n. 37654/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 5 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen., per avere, in Asti il 12 giugno 2017, aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo sommarie informazioni agli agenti di polizia, che stavano indagando sulla cessione di stupefacente che poco prima il Tahiraj aveva effettuato al Totaro e ad altro soggetto, e negando l'avvenuta cessione di quella dose di cocaina.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Totaro, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, negando che la condotta del Totaro potesse essere scriminata ai sensi dell'art. 384 cod. pen., benché lo stesso aveva così agito temendo di essere nuovamente sottoposto ad indagini per un reato in materia di droga, dunque per evitare una autoincriminazione e un pregiudizio per la propria libertà personale.

2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, non essendo la presentazione di quella istanza preclusa dal fatto che non fosse stata formulata con l'atto di appello contro la sentenza di primo grado.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale negato il riconoscimento della circostanza attenuanti generiche, facendo genericamente riferimento ai precedenti penali dell'imputato e senza tenere conto che il fatto non era di particolare gravità, che il prevenuto non aveva una occupazione lavorativa ed era assuntore di stupefacenti.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati.

2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazione sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen., se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

Nel caso di specie la Corte territoriale, attenendosi a tale indicazione esegetica, ha convincentemente chiarito come l'imputato non avesse allegato alcuna circostanza specifica circa il pericolo di una grave compromissione della situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, sicché doveva escludersi che lo stesso avesse tenuto quel comportamento volutamente reticente perché costretto dalla necessità di salvare sé medesimo da un grave e inevitabile nocumento all'onore.

3. Anche il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato.

Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato.

Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento.

Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare al Totaro il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, considerato che lo stesso risultava gravato da diversi precedenti penali, di cui alcuni anche legati allo spaccio di stupefacenti, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 4.

Il secondo motivo del ricorso è, invece, fondato.

Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello ovvero l'applicazione di quella norma va esaminata anche se la relativa richiesta sia stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707).E ciò perché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf.

Sez.

U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto).

In tali sentenze le Sezioni Unite hanno esaminato la tematica con riferimento alla specifica questione della rilevabilità d'ufficio della causa di non punibilità in parola anche nel corso del giudizio di legittimità: tuttavia, è stata espressamente affermata una regula iuris di carattere generale, nella parte in cui è stato sottolineato come all'applicabilità dell'art. 129 del codice di rito non sia di ostacolo il "fatto che tale articolo, pur dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, non fa menzione dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità", trattandosi di una norma avente carattere generale "che non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio".

Ad uguale approdo interpretativo è pervenuta la Cassazione in altre successive pronunce, nelle quali è stato puntualizzato come la regola della immediata rilevabilità anche d'ufficio di tale questione di tale causa di non punibilità sia possibile in sede di legittimità a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett.

I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271).

L'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nel corso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado: se sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclusione della punibilità, un obbligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorquando sia stata avanzata una specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello.

A identiche conclusioni è pervenuta questa Corte nell'adozione di altra recente sentenza avente ad oggetto una analoga situazione processuale (Sez. 6, n. 13219 del 20/02/2019, Pastore, non mass.).

Nella fattispecie la Corte di appello di Torino non poteva, perciò, dichiarare inammissibile la richiesta difensiva formulata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la cui operatività è stata sollecitata nuovamente con il ricorso per cassazione con l'indicazione di circostanze fattuali la cui verifica non è possibile in questa sede di legittimità.

La sentenza impugnata va, perciò, annullata limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che, nel nuovo giudizio su questo punto, terrà conto del principio innanzi enunciato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Dichiara inammissibile il ricorso nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento della richiesta di annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado del 5 novembre 2018 con la quale il Tribunale di Asti aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 378 cod. pen., per avere, in Asti il 12 giugno 2017, aiutato [OSCURATO:PERSONA] ad eludere le investigazioni dell'autorità, rendendo sommarie informazioni agli agenti di polizia, che stavano indagando sulla cessione di stupefacente che poco prima il Tahiraj aveva effettuato al Totaro e ad altro soggetto, e negando l'avvenuta cessione di quella dose di cocaina. 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il Totaro, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti tre motivi. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la Corte di appello erroneamente confermato la pronuncia di condanna di primo grado, negando che la condotta del Totaro potesse essere scriminata ai sensi dell'art. 384 cod. pen., benché lo stesso aveva così agito temendo di essere nuovamente sottoposto ad indagini per un reato in materia di droga, dunque per evitare una autoincriminazione e un pregiudizio per la propria libertà personale. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ingiustificatamente disatteso la richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, non essendo la presentazione di quella istanza preclusa dal fatto che non fosse stata formulata con l'atto di appello contro la sentenza di primo grado. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione, per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà, per avere la Corte distrettuale negato il riconoscimento della circostanza attenuanti generiche, facendo genericamente riferimento ai precedenti penali dell'imputato e senza tenere conto che il fatto non era di particolare gravità, che il prevenuto non aveva una occupazione lavorativa ed era assuntore di stupefacenti. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati dall'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pur nei limiti di seguito precisati. 2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale è configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla polizia giudiziaria informazione sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384, primo comma, cod. pen., se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Nel caso di specie la Corte territoriale, attenendosi a tale indicazione esegetica, ha convincentemente chiarito come l'imputato non avesse allegato alcuna circostanza specifica circa il pericolo di una grave compromissione della situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dall'art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990, sicché doveva escludersi che lo stesso avesse tenuto quel comportamento volutamente reticente perché costretto dalla necessità di salvare sé medesimo da un grave e inevitabile nocumento all'onore. 3. Anche il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il ricorrente ha preteso che, in questa sede di legittimità, si proceda ad una rinnovata valutazione delle modalità mediante le quali i giudici di merito avevano esercitato il potere discrezionale loro concesso dall'ordinamento ai fini della determinazione della pena finale da infliggere all'imputato. Esercizio che deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine all'esistenza dei presupposti di applicazione delle relative norme di riferimento. Nella specie del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto di negare al Totaro il riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, considerato che lo stesso risultava gravato da diversi precedenti penali, di cui alcuni anche legati allo spaccio di stupefacenti, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 cod. pen., applicabile anche ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. 4. Il secondo motivo del ricorso è, invece, fondato. Questa Corte ha già avuto modo di sottolineare che la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. può essere rilevata di ufficio dal giudice d'appello ovvero l'applicazione di quella norma va esaminata anche se la relativa richiesta sia stata avanzata per la prima volta nella fase delle conclusioni orali del giudizio di appello, in quanto, per assimilazione alle altre cause di proscioglimento per le quali vi è l'obbligo di immediata declaratoria in ogni stato e grado del processo, la stessa può farsi rientrare nella previsione di cui all'art. 129 cod. proc. pen. (così Sez. 6, n. 2175 del 25/11/2020, dep. 2021, Ugboh, Rv. 280707).E ciò perché le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l'istituto della esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., ha natura sostanziale, sicché il giudice è tenuto a valutarne anche d'ufficio la sussistenza al fine di dichiarare la relativa causa di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, non mass. sul punto; conf. Sez. U, n. 13682 del 25/02/2016, Coccimiglio, non mass. sul punto). In tali sentenze le Sezioni Unite hanno esaminato la tematica con riferimento alla specifica questione della rilevabilità d'ufficio della causa di non punibilità in parola anche nel corso del giudizio di legittimità: tuttavia, è stata espressamente affermata una regula iuris di carattere generale, nella parte in cui è stato sottolineato come all'applicabilità dell'art. 129 del codice di rito non sia di ostacolo il "fatto che tale articolo, pur dedicato nella rubrica all'obbligo della immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, non fa menzione dell'ipotesi in cui ricorra una causa di non punibilità", trattandosi di una norma avente carattere generale "che non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone l'esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio". Ad uguale approdo interpretativo è pervenuta la Cassazione in altre successive pronunce, nelle quali è stato puntualizzato come la regola della immediata rilevabilità anche d'ufficio di tale questione di tale causa di non punibilità sia possibile in sede di legittimità a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, poiché altrimenti non sarebbe possibile pronunciare un annullamento senza rinvio della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 49446 del 03/10/2018, Zingari, Rv. 274476; Sez. 1, n. 27752 del 09/05/2017, Menegotti, Rv. 270271). L'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, rende irrilevante che la sua operatività non fosse stata sollecitata con uno specifico motivo di appello e fosse stata richiesta, invece, dalla difesa dell'imputato solamente nel corso della discussione finale durante il giudizio di secondo grado: se sul giudice di merito grava, anche in difetto di una specifica richiesta, l'obbligo d'ufficio di pronunciare la considerata causa di esclusione della punibilità, un obbligo di esaminare la relativa questione deve ritenersi sussistente, a maggior ragione, allorquando sia stata avanzata una specifica richiesta da parte del difensore, sia pure per la prima volta con le conclusioni del giudizio di appello. A identiche conclusioni è pervenuta questa Corte nell'adozione di altra recente sentenza avente ad oggetto una analoga situazione processuale (Sez. 6, n. 13219 del 20/02/2019, Pastore, non mass.). Nella fattispecie la Corte di appello di Torino non poteva, perciò, dichiarare inammissibile la richiesta difensiva formulata ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., la cui operatività è stata sollecitata nuovamente con il ricorso per cassazione con l'indicazione di circostanze fattuali la cui verifica non è possibile in questa sede di legittimità. La sentenza impugnata va, perciò, annullata limitatamente alla applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Torino che, nel nuovo giudizio su questo punto, terrà conto del principio innanzi enunciato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Dichiara inammissibile il ricorso nel
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