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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25404/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19585-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 512/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19585 sez.

MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg. 19585 2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:SOCIETA] impugnando la sentenza resa dal') CTR della Campania indicata in epigrafe, con la quale è stata coni:ermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento emesso a carico della società per operazioni soggettivamente inesistenti.

La CTR ha rilevato che vi era stata la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, avendo la contribuente indi.,/iduato elementi non pretestuosi idonei a comprovare l'adeguata struttura organizzativa della [OSCURATO:SOCIETA], emittente le fatture a favore dei [OSCURATO:SOCIETA].

La parte intimata si è costituita con controricorso - con il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia- e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, col quale deduce nullità della seil:enza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, per non avere la CTR ritenuto inammissibile l'appello del Ufficio, notificato in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 dpr 600/1973.

LQ 4Ljjie LQ Ccr siderato che:

1. Premesso che il ricorso principale è ammissibile, non abbisognando l'Aviocatura generale dello Stato di produrre la procura per il patrocinio del Agenzia delle entrate (cfr.Cass.n. 23865 del 29/10/2020), e che il rico-so presenta i tratti della piena ammissibilità quanto alle doglianze prospettate, esposte nel rispetto delle disposizioni processuali, il rico-so incidentale condizionato, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, con il quale la società [OSCURATO:SOCIETA] ha conCestato la decisione della CTR per avere disatteso l'eccezione di inarnmissibilità dell'appello correlata all'assenza di poteri in capo al soggetto firmatario dell'atto di appello, è infondato.

2. Ed invero, in tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio loc:aie dell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza (cfr.Cass.n.6691/2014, Cass. n. 15470 de! 26/07/2016).

Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita dalla contribuente circa l'est raneità del firmatario dell'atto dall'Agenzia delle entrate.

3. Passando all'esame del ricorso principale, il primo motivo, con il quale si ceduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato, avendo la CTR motivato le ragioni ritenute idonee a sostenere l'assenza di contraddittorio preventivo, in relazione alla dirnostrazione delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto fare va Ere, a dire della CTR non implausibili in quanto collegate alla dimostrazione dell'attività della società emittente le fatture- e come tale incidente sulla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti-.

Ciò, a prescindere dalla correttezza della motivazione, esclude la ricorrenza di una motivazione apparente (cfr. Cass.S.U. n.8054/2014).

4. li secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art.12 c.7 I.n.212/2000, è invece fondato, ove si consideri che la CTR ha omesso di considerare quanto dedotto dall'Agenzia in ordine alla comunicazione del pvc - in data 21.9.2017- alla contribuente e all'emissione del avviso di accertamento in epoca successiva al decorso del termine dilatorio di cui all'art.12 c.7 I.n.212/2000 - e precisamente il 6,12.2017-.

5. La decisione impugnata è pertanto errata laddove ha agganciato la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale alla mancata considerazione degli elementi offerti dal contribuente, senza tuttavia considerare che tale circostanza - e dunque il contegno del contribuente- è irrilevante rispetto all'ipotesi in cui sia stato rispettato il te-mine dilatorio di cui si è detto all'esito della comunicazione del pvc, qua unque tipologia esso assuma (cfr. Cass. n. 15010 del 02/07/2014), non ravvisandosi la prospettata violazione dell'art.12 c.7 I.n.212/2000. iffeT caso di specie rispettata.

Sul punto, infatti, si è chiarito che l'art. 12 comma 7 della legge n. 212 de! .2000, nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all esercizio dell'attività, abbia operato una valutazione ex ante circa il rispetto del contraddittorio, attraverso la previsione di nullità dell'atto impDsitivo per mancato rispetto del termine dilatorio; pertanto anche per i tributi armonizzati, qual è VIVA, la necessità della prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio encbprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda ia sanzione di nullità; e poiché, nel caso in esame, si è trattato di accertamento effettuato con accesso da parte degli accertatori, deve trcAiare applicazione generale e senza distinzione in relazione al tipo di tributo (se cioè armonizzato od interno) l'art. 12 comma 7 della cital:a legge n. 212 del 2000-cfr.Cass.n.474/2020-.

6. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di rico-so principale, disatteso il primo motivo e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primo motivo e il ricorso incidentale.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Campania anche per la liqu dazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, COT ma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dedo stesso articolo 13, se dovuto.

Cos deciso il 25 m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 19585-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall' avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 512/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19585 sez. MT - ud. 25-05-2022 -2- Rg. 19585 2020 Agenzia delle entrate c/ [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:SOCIETA] che: L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro [OSCURATO:SOCIETA] impugnando la sentenza resa dal') CTR della Campania indicata in epigrafe, con la quale è stata coni:ermata la sentenza di primo grado che aveva annullato l'accertamento emesso a carico della società per operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR ha rilevato che vi era stata la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, avendo la contribuente indi.,/iduato elementi non pretestuosi idonei a comprovare l'adeguata struttura organizzativa della [OSCURATO:SOCIETA], emittente le fatture a favore dei [OSCURATO:SOCIETA]. La parte intimata si è costituita con controricorso - con il quale eccepisce l'inammissibilità del ricorso dell'Agenzia- e ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo, col quale deduce nullità della seil:enza ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/92, per non avere la CTR ritenuto inammissibile l'appello del Ufficio, notificato in violazione dell'art. 42, commi 1 e 3 dpr 600/1973. LQ 4Ljjie LQ Ccr siderato che: 1. Premesso che il ricorso principale è ammissibile, non abbisognando l'Aviocatura generale dello Stato di produrre la procura per il patrocinio del Agenzia delle entrate (cfr.Cass.n. 23865 del 29/10/2020), e che il rico-so presenta i tratti della piena ammissibilità quanto alle doglianze prospettate, esposte nel rispetto delle disposizioni processuali, il rico-so incidentale condizionato, che merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico, con il quale la società [OSCURATO:SOCIETA] ha conCestato la decisione della CTR per avere disatteso l'eccezione di inarnmissibilità dell'appello correlata all'assenza di poteri in capo al soggetto firmatario dell'atto di appello, è infondato. 2. Ed invero, in tema di contenzioso tributario, gli artt. 10 e 11, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 riconoscono la qualità di parte processuale e conferiscono la capacità di stare in giudizio all'ufficio loc:aie dell'agenzia delle entrate nei cui confronti è proposto il ricorso, organicamente rappresentato dal direttore o da altra persona preposta al reparto competente, da intendersi con ciò stesso delegata in via generale, sicché è validamente apposta la sottoscrizione dell'appello dell'ufficio finanziario da parte del preposto al reparto competente, anche ove non sia esibita in giudizio una corrispondente specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio appellante o, comunque, l'usurpazione del potere d'impugnare la sentenza (cfr.Cass.n.6691/2014, Cass. n. 15470 de! 26/07/2016). Nel caso di specie nessuna prova è stata fornita dalla contribuente circa l'est raneità del firmatario dell'atto dall'Agenzia delle entrate. 3. Passando all'esame del ricorso principale, il primo motivo, con il quale si ceduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, è infondato, avendo la CTR motivato le ragioni ritenute idonee a sostenere l'assenza di contraddittorio preventivo, in relazione alla dirnostrazione delle ragioni che il contribuente avrebbe potuto fare va Ere, a dire della CTR non implausibili in quanto collegate alla dimostrazione dell'attività della società emittente le fatture- e come tale incidente sulla contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti-. Ciò, a prescindere dalla correttezza della motivazione, esclude la ricorrenza di una motivazione apparente (cfr. Cass.S.U. n.8054/2014). 4. li secondo motivo, con il quale si deduce la violazione dell'art.12 c.7 I.n.212/2000, è invece fondato, ove si consideri che la CTR ha omesso di considerare quanto dedotto dall'Agenzia in ordine alla comunicazione del pvc - in data 21.9.2017- alla contribuente e all'emissione del avviso di accertamento in epoca successiva al decorso del termine dilatorio di cui all'art.12 c.7 I.n.212/2000 - e precisamente il 6,12.2017-. 5. La decisione impugnata è pertanto errata laddove ha agganciato la violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale alla mancata considerazione degli elementi offerti dal contribuente, senza tuttavia considerare che tale circostanza - e dunque il contegno del contribuente- è irrilevante rispetto all'ipotesi in cui sia stato rispettato il te-mine dilatorio di cui si è detto all'esito della comunicazione del pvc, qua unque tipologia esso assuma (cfr. Cass. n. 15010 del 02/07/2014), non ravvisandosi la prospettata violazione dell'art.12 c.7 I.n.212/2000. iffeT caso di specie rispettata. Sul punto, infatti, si è chiarito che l'art. 12 comma 7 della legge n. 212 de! .2000, nel caso di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati all esercizio dell'attività, abbia operato una valutazione ex ante circa il rispetto del contraddittorio, attraverso la previsione di nullità dell'atto impDsitivo per mancato rispetto del termine dilatorio; pertanto anche per i tributi armonizzati, qual è VIVA, la necessità della prova di resistenza, ai fini della verifica del rispetto del contraddittorio encbprocedimentale, scatta solo se la normativa interna non preveda ia sanzione di nullità; e poiché, nel caso in esame, si è trattato di accertamento effettuato con accesso da parte degli accertatori, deve trcAiare applicazione generale e senza distinzione in relazione al tipo di tributo (se cioè armonizzato od interno) l'art. 12 comma 7 della cital:a legge n. 212 del 2000-cfr.Cass.n.474/2020-. 6. Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di rico-so principale, disatteso il primo motivo e rigettato il ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. Accoglie il secondo motivo di ricorso principale, rigetta il primo motivo e il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR Campania anche per la liqu dazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, COT ma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dedo stesso articolo 13, se dovuto. Cos deciso il 25 m
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