CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 04994/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14600-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 177, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende -ricorrente - contro D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la sentenza n. 761/2018della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 03/05/2018; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva; udito il P.G., nella persona del dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 20.2.2004 la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., debitrice, unitamente a D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fideiussori, evocavano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. innanzi il Tribunale di Trani per sentirla condannare alla restituzione delle somme indebitamente percepite su alcuni rapporti di conto corrente già operativi tra le parti. Con sentenza n. 832/2014 il Tribunale accoglieva la domanda, condannando la convenuta al pagamento della somma di € 252.728,67 oltre interessi dalla domanda. Con la sentenza impugnata, n. 761/2018, la Corte di Appello di Bari accoglieva parzialmente il gravame principale spiegato da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e quello incidentale spiegato da D’[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure, riducendo da un lato la somma dovuta dall’appellante all’importo di € 245.649,14 con interessi dalla domanda, ed affermando espressamente, d’altra parte, la spettanza di detto credito ai due fideiussori, già soci della società estinta, in quanto successori a titolo universale della stessa. Propone ricorso per la cassazione di tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., affidandosi ad un unico motivo. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.All’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il P.G . ha concluso per l’accoglimentodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con l’unico motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2495 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente affermato la sussistenza della legittimazione degli odierni intimati a procedere esecutivamente per l’esazione di un credito della società della quale erano soci, cancellata dal registro delle imprese, senza applicare i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 6070 del 2013, e dunque senza distinguere tra diritti di credito e mere pretese. La censura è fondata. Va ribadito, sul punto, il principio secondo cui “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D. Lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo”(Cass. Sez.U, Sentenza n. del 12/03/2013, Rv. 625323; conf. Cass. Sez.U, Sentenza n. del 12/03/2013 , Rv. 625326). Ne deriva che, per potersi configurare il trasferimento del credito vantato dalla società cancellata ai soci, occorre verificare, alternativamente, esso sia stato iscritto nel bilancio di liquidazione, ovvero che, in caso contrario, esso non sia incerto, illiquido o non si risolva in una mera pretesa. Detto accertamento, che consegue ad un giudizio in punto di fatto, non è stato svolto, nel caso di specie, dalla Corte di Appello, che, al contrario, ha presunto la trasferibilità della pretesa creditoria ai soci della società cancellata, senza svolgere alcuna verifica in concreto circa la natura della stessa, né dar conto se essa risultasse, o meno, inserita nel bilancio di liquidazione (circostanza, quest’ultima, quantomeno dubbia, posto che nello specifico la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. era stata cancellata d’ufficio dal registro delle imprese proprio a cagione della mancata presentazione del bilancio ordinario relativo agli ultimi tre esercizi: cfr. pag. 2 e pagg. 5 e s. della sentenza impugnata). In definitiva, il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Bari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, n