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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06429/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in merito alla mancata partecipazione al giudizio d'appello del Zanardini, nonché vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Ardagna.

Il ricorrente eccepisce infine la parziale estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della pronunzia della sentenza impugnata e l'omessa valutazione della circostanza ai fini della ricommisurazione della pena a seguito.

3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare fondato il motivo relativo alla omessa valutazione ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio dell'intervenuta prescrizione della maggior parte dei prelievi illeciti di energia a seguito dell'esclusione da parte della Corte territoriale della contestata recidiva.

Non manifestamente infondata deve altresì ritenersi anche l'eccezione processuale relativa alla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello.

In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez.

Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275).

Conseguentemente deve rilevarsi come effettivamente sia decorso il termine di prescrizione relativo al reato in contestazione, anche tenuto conto del periodo di sospensione di 28 giorni maturato nel giudizio di primo grado.

Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu acuii, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.

Un., n. 35490 del 28 maggio :2009, Tettamanti, cit.).

Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata e dal ricorso non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte.

Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; osserva 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Brescia confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto aggravato. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo violazione di legge in merito alla mancata partecipazione al giudizio d'appello del Zanardini, nonché vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità ed all'inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Ardagna. Il ricorrente eccepisce infine la parziale estinzione del reato per prescrizione, intervenuta prima della pronunzia della sentenza impugnata e l'omessa valutazione della circostanza ai fini della ricommisurazione della pena a seguito. 3. Le censure del ricorrente non possono ritenersi integralmente inammissibili, risultando in particolare fondato il motivo relativo alla omessa valutazione ai fini della commisurazione del trattamento sanzionatorio dell'intervenuta prescrizione della maggior parte dei prelievi illeciti di energia a seguito dell'esclusione da parte della Corte territoriale della contestata recidiva. Non manifestamente infondata deve altresì ritenersi anche l'eccezione processuale relativa alla mancata partecipazione dell'imputato al giudizio d'appello. In tal senso deve allora essere ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità nullità o vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (Sez. Un, n. 35490 del 28 maggio 2009, Tettamanti, Rv. 244274 e 244275). Conseguentemente deve rilevarsi come effettivamente sia decorso il termine di prescrizione relativo al reato in contestazione, anche tenuto conto del periodo di sospensione di 28 giorni maturato nel giudizio di primo grado. Ricordato che in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, c.p.p. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione ictu acuii, che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. Un., n. 35490 del 28 maggio :2009, Tettamanti, cit.). Rilevato in tal senso che dalla sentenza impugnata e dal ricorso non emergono elementi in grado di rivelare nei termini sopra descritti l'evidenza dei presupposti per il proscioglimento dell'imputato, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio per le ragioni esposte. Per questi motivi Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essersi il reato
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