CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 11 settembre 2024
Cassazione n. 27809/2024
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
4 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.19108/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, domiciliato per legge in ROMA alla via deiPORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende per legge, con domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di L ’ AQUILA n. 43/2020 depositata il11/02/2020; R.g. n. 19108 del 2020 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 11/09/2024 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] I fatti di causa ancora rilevanti sono i seguenti: l’[OSCURATO:PERSONA], quale successore per le g ge dell ’ INPDAP , a veva adito il Giudice di pace di L’Aquila, chiedendo la condanna del Ministero dell ’ I struzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento della somma di oltre duemila ottocento euro (€ 2.898,49), quale risarcimento del danno patito in conseguenza della ritardata trasmissione della documentazione necessaria ad istruire la domanda di riliquidazione del trattamento di quiescenza (in applicazione dei contratti collettivi per i bienni 2006/2007 e 2008/2009) presentata da alcuni dipendenticessati dal servizio, domanda che, debitamente istruita, avrebbe dovuto essere trasmessa all’ENPAS (poi INPDAP, oggi [OSCURATO:PERSONA]) entro il termine di quindici giorni di cui all’art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del28/03/1997, convertito, con modificazioni, in legge n. 140 del 28/05/1997. [OSCURATO:PERSONA] di pace accoglieva la domanda e condannava il Ministero convenuto al risarcimento del danno in favore dell’[OSCURATO:PERSONA], quantificato in euro duemila ottocento novantotto e quarantanove centesimi (€ 2.848,49). Il Ministero proponeva appello, chiedendo, in via pregiudiziale, che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione del giudice amministrativo, in forzadell’art. 133, d.lgs. n. 104 del 2/07/2010 e, nel merito, il rigetto della domanda dell’[OSCURATO:PERSONA] o,in subordine , la riduzione delle sue pretese. Il Tribunale di L’Aquila, con la sentenza n. 43 del 2020, pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], pronunciando sul gravame svolto dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricercanei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza n. 36 del 2015 del Giudice di pace di L’Aquila, ha rigettato l’impugnazione. R.g. n. 19108 del 2020 Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] ha affermato la propria giurisdizione sul presupposto che le controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento amministrativo, rispetto alle quali sussiste la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) del d.lgs.n. 104 del 2010, siano esclusivamente quelle inerenti al danno patito dal soggetto destinatario del provvedimento amministrativo. Il caso di specie concerne, invece,secondo il giudice dell’appello, il diverso rapporto tra due enti pubblici, chiamati, in via paritetica, a collaborare allo stesso procedimento amministrativo, e ineriva, in particolare, ai danni patiti dall’uno per effetto della dedotta negligenza dell’altro nell’espletamento del procedimento interno di sua pertinenza. Nel merito, il Tribunale dell’Aquila ha, quindi, rigetta to l’impugnazione del Ministero. Ha affermato, in proposito, il Tribunaleche l ’ art. 3, comma 5, del d.l. n. 79 del 1997 convertito, con modificazioni, nella legge n. 140 del 1997, impone all’Amministrazione pubblica datrice di lavoro un termine di quindici giorni, dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, per l’invio della documentazione necessaria per la liquidazione del trattamento di quiescenza, termine volto a garantire l’efficienza della P.A. (non posto, pertanto, nell’interesse del dipendente cessato dal servizio e richiedente la prestazione). L’[OSCURATO:PERSONA] aveva agito in giudizio per l’inosservanza di tale norma, correlata al rapporto contributivo tra amministrazione datore di lavoro e ente previdenziale e, dunque, per la violazione del relativo obbligo giuridico da ricondurre all’art. 1173 cod. civ., e non già all’art. 2043 cod. civ. Il ritardato adempimento, da parte del Ministero, dell’obbligo di trasmissione documentale si poneva in evidente nesso causale con il R.g. n. 19108 del 2020 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle danno lamentato, per avere comportato il pagamento degli interessi legali conseguenti alla ritardata liquidazione della prestazione, interessi non dovuti se il Ministero avesse tempestivamente adempiuto l ’ obbligo di fare ( facere ) a suo carico e doven d o escludersi, secondo il giudice di appello, fenomeni compensativi basati sulla legge n. 335 del 8/08/ 1995, art. 2, comma 3, come modificatodalla legge n. 183 del 12/11/ 2011, art. 2, comma 5 . Infine attesa l’applicabilità, alla fattispecie, dell’art. 1218 cod. civ., in relazione all’art. 1173 cod. civ., il danno, secondo il Tribunale, poteva essere presuntivamente desunto dall’abnormità del ritardoe le contestazioni relative all’importo ( quantum ) liquidato erano del tutte generiche. Il Ministero dell’Istruzione (già MIUR) ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. L’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione; il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] Le Sezioni Unite di questa Corte, alla quale il ricorso era stato assegnato in quanto il primo motivo prospetta una questione di giurisdizione, con ordinanza n. 36209 del 23/11/2021 (richiamando coerente giurisprudenza dello stesso Collegio: Sez. U n. 15746 del 12/06/2019 Rv. 654213 - 01) , hanno disatteso la prospettazione difensiva dell’Avvocatura erariale, affermando che la controversia, in relazione al bene della vita richiesto (petitum), rientra nell’ambito della giurisdizione ordinaria ed hanno rimesso il ricorso, relativamenteal solo secondo motivo, alla Sezione semplice. R.g. n. 19108 del 2020 Ad. 11/09/2024; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] sindacato di questa Sezione III civile è, in conseguenza, limitato al solo secondo motivo di ricorso, con il quale il Ministero dell’Istruzione afferma l’erroneità, ai sensi dell’art. 1223 cod. civ., per violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., della sentenza impugnata per avere i giudici del merito riconosciuto il danno derivante dalla corresponsione degli interessi, da parte dell ’ [OSCURATO:PERSONA] , in favore dei già pubblici dipendentiche avevano chiesto la liquidazione del trattamento di quiescenza. Il motivo è infondato, in quanto è incontroverso che la documentazione necessaria ai fini della liquidazione non venne trasmessa dal Ministeroall’[OSCURATO:PERSONA] nel termine di legge. Èdirimente l’art. 3, comma 5, del n. 79 del 1997 convertito, con modificazioni, in legge n. 140 del 1 997 , che impone all’[OSCURATO:PERSONA] datrice di lavoro un termine di quindici giorni, dalla data di cessazione dal servizio del dipendente, per l’invio della documentazione necessaria per la liquidazione del trattamento di quiescenza, termine volto a garantire l’efficienza della P.A. Nella specie è pacifico che il detto termine per la trasmissione della documentazione non sia stato rispettato dal Ministero. In conseguenza della detta violazione dei termini l’[OSCURATO:PERSONA] h a dovuto corrispondere, agli ex pubblici dipendenti,gli interessi legali conseguenti al ritardo nella liquidazione dell’indennità di fine servizio e ciò secondo la regola di diritto di diritto comune di cui all’art. 1224 cod. civ. (Sez. U n. 5330 del 17/11/1978 Rv. 395101 - 01) . Invero, data per pacifica la naturale fecondità del denaro, è palese che, se il Ministero dell’Istruzione avesse tempestivamente adempiuto, l’ente previdenziale non avrebbe dovuto corrispondere gli interessi al saggio legale sulle somme dovute a titolo di liquidazione, con conseguente maggiore esborso sulle somme dovute a detto titolo , senza che l ’ Istituto previdenziale abbia R.g. n. 19108 del 2020 Ad. 11/09/2024; estensore: C. Valle conseguito alcun vantaggio.Né rileva che l’ente previdenziale abbia potuto disporre, nel frattempo, del denaro corrisposto in ritardo agli aventi diritto, essendo ad esso stato fatto carico di accessori altrimenti non dovuti. Inoltre non può configurarsi, in concreto, alcuna partita di giro, poiché non è pertinente, come correttamente ritenuto dal Tribunale al fine di disattendere le difese formulate dal Ministero, il riferimento alla previsione di cui all’art. 2, comma 3, legge n. 335 del 1995, così come modificato dall’art. 2, comma 5, della legge n. 183 del 2011, posto che la citata disposizione si limita a sancire un apporto trimestrale dello Stato alla gestione previdenziale essenzialmente per garantire il pagamento delle pensioni a carico dello stesso, mentre il caso di specie attiene non al pagamento di trattamenti pensionistici bensì alla ritardata liquidazione dell’indennità di buonuscita, che ha comportato per l’INPDAP –sede di Pescara – (in seguito [OSCURATO:PERSONA]) l’obbligo di corrispondere agli iscritti, in assenza di profili omissivi ad esso direttamente ascrivibili, gli interessi legali a causa del ritardo con cui il Ministero dell’Istruzione aveva trasmesso il Modello PA04. Il ricorso è, pertanto, infondato. Il ricorso èrigettato. Nulla per le spese di questa fase di legittimità, non avendo l’[OSCURATO:PERSONA] svolto attività difensivaalcuna. P.Q.