CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 35278/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/12/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge per mancata applicazione della prescrizione in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto il termine di prescrizione del reato deve essere rapportato alla fattispecie base che prevede una pena massima di anni otto di reclusione, sicché esso è pari a dieci anni di reclusione ai sensi degli artt. 157 e 161 del codice di rito e non è ancora decorso neanche alla data odierna; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce il vizio di illogicità manifesta della motivazione posta alla base della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che f accia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda pagg. 2-3 della sentenza impugnata ove il giudice di merito esclude la sussistenza di elementi positivi per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche e indica, piuttosto, la presenza di elementi negativi, tra i quali i precedenti del ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 23 settembre 20