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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 03759/2023

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ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione degli istituti di cui agli artt. 131-bis e 162, 162- ter cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e dunque viziati perché aspecifici, in quanto il ricorso sviluppa argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione alla mancata applicazione degli istituti di cui agli artt. 131-bis e 162, 162- ter cod. pen., sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e dunque viziati perché aspecifici, in quanto il ricorso sviluppa argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia collegamento concreto alla motivazione della sentenza censurata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 8 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore Il Presidente
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