CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24219/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; ! I [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto dall' imputato in epigrafe avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di furto aggravato e indebita utilizzazione di carta bancomat è manifestamente infondato e quindi inammissibile. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico- giuridici. I giudici di merito hanno considerato che la PG aveva riconosciuto l'odierno ricorrente, già sottoposto ad obbligo di presentazione e quindi ben noto agli inquirenti, in base ai fotogrammi delle telecamere di video sorveglianza della banca ove erano stati effettuati i prelievi e che alla prova del commesso furto poteva pervenirsi in via logica atteso che gli indebiti prelievi - pacificamente eseguiti dall'imputato - dal bancomat contenuto nello zaino sottratto alla persona offesa erano avvenuti a pochi minuti dalla avvenuta sottrazione. Si tratta di tipico apprezzamento in fatto, oggetto di due univoche pronunce di condanna, conforme ai principi e non sindacabile nella presente sede di legittimità. La Corte di cassazione ha infatti il compito di controllare il ragionamento probatorio e la giustificazione della decisione del giudice di merito, non il contenuto della medesima, essendo essa giudice non del risultato probatorio, ma del relativo procedimento e della logicità del discorso argomentativo (S.U, n.6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv.207945). L'odierno ricorso pone dunque solo questioni che esorbitano dal limiti della critica al governo dei canoni di valutazione della prova, per tradursi nella prospettazione del fatto storico alternativa a quella fatta argomentatamente propria dai giudicanti e nell'offerta di una diversa (e per il ricorrente più favorevole) valutazione delle emergenze processuali e del materiale probatorio. Questioni, queste, che sfuggono al sindacato di legittimità (ex multis, Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, Rv. 258679; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, Rv. 259643). Quanto al lamentato vizio consistente nella mancata ammissione della perizia antropometrica, va ribadito che vizio di motivazione che denunci la carenza argomentativa della sentenza rispetto ad un tema contenuto nell'atto di impugnazione può essere utilmente dedotto in Cassazione soltanto quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano carattere di decisività (la Corte, nell'enunciare tale principio, ha ritenuto che la genericità dei rilievi in fatto oggetto delle allegazioni contenute nell'atto di appello in ordine all'inattendibilità di un riconoscimento fotografico, perché non preceduto dall'individuazione delle caratteristiche fisiche tipiche dell'interessato, escludesse la decisività degli stessi e, quindi, l'invalidità della pronuncia che aveva omesso ogni analisi sul punto) : cfr. Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, Rv. 267723 - 01. Si ribadisce che sul punto il ricorrente si è limitato a dedurre la scarsa nitidezza dei fotogrammi, il fatto che l'abbigliamento indossato era di uso comune nonché la possibilità che la PG si fosse basata su mere" sensazioni" : si tratta, all'evidenza e come già esposto, di doglianze non solo relative a profili di fatto, ma anche del tutto generiche. La Corte territoriale ha inoltre assolto in misura congrua e pertinente l' onere motivazionale in ordine alla ritenuta applicazione della recidiva, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa, anche per le modalità di esecuzione, a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Rv. 247838; Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, Rv. 263464). In particolare, i giudici di merito hanno fatto pertinente riferimento al fatto che nonostante i precedenti penali specifici, l'imputato non aveva mostrato alcuna attenuazione della capacità criminale, ma anzi, l'ulteriore episodio criminoso rivelava la peculiare inclinazione a delinquere. Va infine rimarcato che costituisce approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 - n. 32872 del 08/06/2022,Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 Rv. 260610 - 01, cfr. anche Sez. 3 - n. 1913 del 20/12/2018, Rv. 275509 - 03). Tanto premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, la Corte di appello, in conformità all'indirizzo consolidato, non ha concesso le circostanze attenuanti generiche rilevando la assenza di elementi positivi valorizzabili a tal fine, peraltro a fronte dei plurimi precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato. Deve infine considerarsi che la rilevata inammissibilità dei motivi non consente di assegnare rilevanza al mutato regime di procedibilità del reato di furto aggravato, in quanto, come è noto, la sopravvenienza della procedibilità a querela non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché inidonea ad incidere sul c.d. " giudicato sostanziale" (Sez. U., n.41050 del 21/6/2018, Rv.273551). Alla ritenuta inammissibilità del ricorso segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria. PQM dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cass