CassazionedecretoSezione 5Decisione del 20 aprile 2026
Cassazione n. 10264/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2016, depositata il 02/12/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] impugnava, dinanzi alla Commissionetributaria provinciale di Roma, l’avviso di accertamento n.TK501P406367/2011, con cui l’Ufficio aveva determinato una maggioreimposta a titolo di Irpef, per l’anno 2006, in conseguenza dellaplusvalenza di euro 87.750,00 ex artt. 67 e 68 t.u.i.r., pari alla differenzatra il valore iniziale da rivalutazione (euro 250.000,00) del terrenotrasferito al contribuente con decreto del Tribunale di Velletri del04/08/1994 ed il valore finale di tale cespite (euro 337.750,00) comeNumero registro generale 14538/2017Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 10264/2026Data pubblicazione 20/04/2026definito ai fini dell’imposta di registro dalla parte acquirente dello stesso,ossia la [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale il contribuente l’aveva vendutocon atto del 29/03/2006.A sostegno del ricorso il contribuente deduceva l’illegittimitàdell’avviso: a) con riguardo alla motivazione resa per relationem agli attidel procedimento di adesione, che si era svolto in contraddittorio con lasola parte acquirente dell’immobile; b) per superamento del quinquennioex art. 67, comma 1, t.u.i.r., con riguardo alla parte non edificabile delterreno compravenduto; c) perché fondato unicamente sul ''valore" e nonsul "corrispettivo" della compravendita, cui si riferisce l'art. 68, comma 1,t.u.i.r., al riguardo lamentando che la presunzione invocata dall'Ufficiocomportava l'onere di una prova impossibile in capo alla parte venditrice,che poteva comunque ritenersi assolta con la documentazionecomprovante l'incasso per via bancaria di un importo corrispondente alprezzo dichiarato nel contratto di compravendita.La CTP rigettava il ricorso, pronunciandosi unicamente in ordineall’accertamento del prezzo, fondato sulla valida presunzione invocatadall'Ufficio.2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissionetributaria regionale del Lazio, riproponendo i motivi del ricorso di primogrado ed invocando l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, aventenatura di norma di interpretazione autentica e, dunque, con efficaciaretroattiva.La CTR rigettava il gravame, pronunciandosi unicamente in relazionealla presunzione di cui sopra e senza avere riguardo al citato art. 5,comma 3.3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi aquattro motivi.L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 14538/2017Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 10264/2026Data pubblicazione 20/04/2026Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedegli artt. 67, 68 e 81 t.u.i.r., dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.,per aver la CTR continuato a fare applicazione di un principio di dirittoormai superato, secondo cui l’Ufficio potrebbe legittimamente avvalersi,anche per le imposte dirette, degli esiti dell’accertamento inerenteall’imposta di registro, nel caso in cui entrambi gli accertamenti siriferiscano al medesimo fatto economico posto a base dei diversi tributi.Tuttavia, la presunzione di corrispondenza del prezzo incassato aquello coincidente con il valore di mercato accertato in via definitiva insede di applicazione dell’imposta di registro deve ritenersi superata allaluce dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, che, dettando unanorma di interpretazione autentica (e quindi retroattiva), tra gli altri,anche dell’art. 68 t.u.i.r., ha statuito che tale ultima disposizione siinterpreta nel senso che, per la cessione di immobili, l’esistenza di unmaggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valoredichiarato, accertato o definito ai fini dell’imposta di registro di cui ald.P.R. n. 131/1986.2. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia della CTR in ordine alloius superveniens di cui all’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015,sebbene l’applicazione di tale norma fosse stata invocata sia nel ricorso inappello che nella successiva memoria depositata il 28/09/2016.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazionedell’art. 42, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., in quanto l’avviso di accertamento è motivatoper relationem ad atti del procedimento di adesione svoltosi tra l’Ufficio eNumero registro generale 14538/2017Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 10264/2026Data pubblicazione 20/04/2026la sola parte acquirente dell’immobile. Tali atti non sono stati allegatiall’avviso, né resi noti alla parte venditrice, se non nel loro esito finale,inerente cioè al valore definitivo del terreno, così configurandosi un viziodi motivazione dell’avviso di accertamento, che ne comporta la nullità.4. Con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza o delprocedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., per omessa pronuncia della CTR in ordine aldifetto di motivazione dell’avviso di accertamento in relazione a quantodedotto nel terzo motivo.5. Il terzo ed il quarto motivo vanno esaminati in via prioritaria inquanto antecedenti agli altri motivi sul piano logico-giuridico.5.1 Il quarto motivo è infondato, in quanto la CTR ha esaminatol’eccezione di nullità dell’avviso di accertamento per vizio di motivazione,asseritamente derivante dal richiamo dell’atto impositivo ad altri atti nonallegati né preventivamente resi noti al contribuente, ma ha rigettato taleeccezione assumendo che «Il ricorrente seppure rimasto estraneo alprocedimento di adesione dell’acquirente, ha avuto la possibilità di fornireulteriori elementi, elementi che non ha dato perché non in suo possesso,come dallo stesso dichiarato. In tal senso la giurisprudenza prevalente(Sez. 5 sent. n. 2513 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sez. 6 sent. N. 11560 del6.6.2016».5.2 Sulla base di tale motivazione il terzo motivo è inammissibile, inquanto la ratio decidendi posta a base del rigetto dell’eccezione non èstata oggetto di alcuna specifica contestazione da parte del contribuente,che neppure si è confrontato con la stessa.In proposito, come statuito da questa Corte, la mancataconsiderazione delle rationes decidendi della sentenza della CTR comportala nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, e talenullità si risolve, a sua volta, in un "non motivo" del ricorso percassazione, conseguentemente sanzionata con l'inammissibilità, ai sensiNumero registro generale 14538/2017Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 10264/2026Data pubblicazione 20/04/2026dell'art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 06/04/2025, n. 9059; Cass. 12/01/2024,n. 1341).6. Il primo ed il secondo motivo, che possono essere esaminaticongiuntamente stante la connessione tra gli stessi, sono fondati.6.1 La CTR ha ritenuto legittimo l’utilizzo, da parte dell’Ufficio, ai finidella determinazione dell’effettivo prezzo del terreno alienato dalcontribuente, del valore accertato in sede di determinazione dell’impostadi registro, richiamando, sia pur genericamente, l’orientamento espressodalla prevalente giurisprudenza su tale questione.Tale statuizione si pone in contrasto con il principio, affermato daquesta Corte, secondo cui, in tema di imposte sui redditi, la norma diinterpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 3, del d.lgs. n.147/2015, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazionefinanziaria possa determinare, in via induttiva, la plusvalenza realizzatadalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valoredichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria ocatastale, dovendo l'Ufficio individuare ulteriori indizi, gravi, precisi econcordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivorispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la provacontraria (Cass. 06/12/2024, n. 31372; Cass. 08/05/2019, n. 12131;Cass. 18/04/2018, n. 9513; Cass. 17/05/2017, n. 12265).Rimane fermo che compete al giudice del gravame verificare serisulti accertata la percezione di una plusvalenza imponibile da parte delcontribuente, sul fondamento di criteri di stima anche diversi rispettoall’importo della cessione del terreno come definito ai fini dell’imposta diregistro.7. In definitiva, vanno accolti il primo ed il secondo motivo diricorso, inammissibile il terzo, rigettato il quarto, e la sentenza impugnatava cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, perchéNumero registro generale 14538/2017Numero sezionale 2100/2026Numero di raccolta generale 10264/2026Data pubblicazione 20/04/2026proceda a nuovo giudizio attenendosi agli indicati principi e provveda,altresì, alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.Maccoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, inammissibile il terzo erigettato il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motiviaccolti e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio,in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/03/2026.Il PresidenteLucio Napolitano