CassazionedecretoSezione 5Decisione del 7 novembre 2025
Cassazione n. 29500/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 30493/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -resistente- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] n.2259/2022 depositata il 23/05/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Numero registro generale 30493/2022 Numero sezionale 3610/2025 Numero di raccolta generale 29500/2025 Data pubblicazione 07/11/2025 Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Rilevato che sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, in considerazione del sopravvenire dell’intervento delle S.U e della corte Costtituzionale; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Dichiara la compensazione fra le parti delle spese del procedimento; Così deciso in Roma, il 03/11/2025 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 30493/2022 Numero sezionale 3610/2025 Numero di raccolta generale 29500/2025 Data pubblicazione 07/11/2025