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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19898/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla

I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15.

Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]° D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nel motivo di ricorso.

Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di L'Aquila del :3 maggio 2022, che ha confermato quella del tribunale di Pescara, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen. - così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. - commesso in data 2 luglio 2019 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una gioielleria. 1.Un unico motivo di ricorso si sofferma sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione per avere - la Corte territoriale - disatteso il divieto, stabilito dall'art.521 cod. proc. pen. a pena di nullità, di dare al fatto una diversa definizione giuridica senza rispettare la garanzia del diritto di difesa dell'imputato, impossibilitato ad interloquirvi sin dal processo di primo grado.

Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato. 1.Come puntualmente argomentato dalla sentenza oggetto del ricorso, in risposta ad identica ragione di censura mossa con i motivi di gravame e sulla quale latita ogni profilo di confronto, "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo d'imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza" (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte: Cass. sez. 5, n. 36157 del 30/4/19, Gugliotta, Rv. 277403; si vedano anche, ex multis, Cass. sez.2, n. 18729 del 14/4/16, Russo e altro, Rv. 266758; Cass. sez. 2, n.11627 del 14/12/18, Scardina, Rv. 275770; Cass. sez. 2, n. 38889 del 16/9/08, Depau,, Rv. 241446).

A fugare ogni perplessità sulla piena rispondenza della vicenda in esame all'applicazione di siffatti principi di diritto vi è, del resto, la confessione resa dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni, il cui verbale è stato acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento, nel cui contesto quest'ultimo ha ammesso la commissione del furto dei monili, in tal guisa dimostrando di aver avuto piena contezza, sin dalle fasi del processo di primo grado, dell'editto accusatorio e della sua potenziale trasformazione nel diverso addebito per il quale è stato riconosciuto responsabile.2.La querela della persona offesa, titolare della gioielleria, [OSCURATO:PERSONA], datata 4 luglio 2019, è in atti.

Ad ogni buon conto, l'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen..

La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez.

U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, tenuto conto dei profili di colpa ravvisabili nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5/4/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA]° D'Aquino ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il difensore ha fatto pervenire conclusioni scritte, con cui ha insistito nel motivo di ricorso. Ritenuto in fatto La sentenza impugnata è della Corte d'appello di L'Aquila del :3 maggio 2022, che ha confermato quella del tribunale di Pescara, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato di cui agli artt. 624,625 n. 2 cod. pen. - così riqualificata l'originaria imputazione di cui all'art. 648 cod. pen. - commesso in data 2 luglio 2019 ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare di una gioielleria. 1.Un unico motivo di ricorso si sofferma sulla violazione di legge e sul vizio di motivazione per avere - la Corte territoriale - disatteso il divieto, stabilito dall'art.521 cod. proc. pen. a pena di nullità, di dare al fatto una diversa definizione giuridica senza rispettare la garanzia del diritto di difesa dell'imputato, impossibilitato ad interloquirvi sin dal processo di primo grado. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile, in quanto aspecifico e manifestamente infondato. 1.Come puntualmente argomentato dalla sentenza oggetto del ricorso, in risposta ad identica ragione di censura mossa con i motivi di gravame e sulla quale latita ogni profilo di confronto, "in caso di riqualificazione del fatto da furto in ricettazione o viceversa, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza nel caso in cui nel capo d'imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza" (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato fosse stato posto nella condizione di difendersi in relazione al reato di furto ritenuto in sentenza in quanto la contestazione originaria di ricettazione indicava la data del furto, il luogo in cui era avvenuto e l'oggetto della refurtiva, elementi dai quali era agevole individuare il contenuto di impossessamento della condotta avente ad oggetto le cose sottratte: Cass. sez. 5, n. 36157 del 30/4/19, Gugliotta, Rv. 277403; si vedano anche, ex multis, Cass. sez.2, n. 18729 del 14/4/16, Russo e altro, Rv. 266758; Cass. sez. 2, n.11627 del 14/12/18, Scardina, Rv. 275770; Cass. sez. 2, n. 38889 del 16/9/08, Depau,, Rv. 241446). A fugare ogni perplessità sulla piena rispondenza della vicenda in esame all'applicazione di siffatti principi di diritto vi è, del resto, la confessione resa dall'imputato in sede di spontanee dichiarazioni, il cui verbale è stato acquisito agli atti del fascicolo del dibattimento, nel cui contesto quest'ultimo ha ammesso la commissione del furto dei monili, in tal guisa dimostrando di aver avuto piena contezza, sin dalle fasi del processo di primo grado, dell'editto accusatorio e della sua potenziale trasformazione nel diverso addebito per il quale è stato riconosciuto responsabile.2.La querela della persona offesa, titolare della gioielleria, [OSCURATO:PERSONA], datata 4 luglio 2019, è in atti. Ad ogni buon conto, l'inammissibilità del ricorso preclude ogni valutazione conseguente al recente mutamento normativo di natura sostanziale, che ha reso perseguibile a querela il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose di cui all'art. 625 n. 2 cod. pen.. La sopravvenienza della procedibilità a querela, per effetto dell'art. 2, comma 1, lett. i) del Decreto Legislativo n. 150 del 2022, non prevale sulla inammissibilità del ricorso, poiché, a differenza dell'ipotesi di abolitio criminis, non è idonea a incidere sul c.d."giudicato sostanziale" (cfr. Sez. U, n. 40150 del 21/6/2018, Salatino, Rv. 273551); invero la sopravvenuta eventualità della improcedibilità, dovuta all'abbandono del regime di perseguimento di ufficio del reato, non opera come la richiamata ipotesi abrogativa, la quale è destinata ad essere rilevata anche in sede esecutiva mediante la revoca della sentenza ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. e per tale ragione - essenzialmente di economia processuale - è stata ritenuta dalla giurisprudenza apprezzabile anche in fase di cognizione ed in presenza di ricorso inammissibile. 3.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, tenuto conto dei profili di colpa ravvisabili nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5/4/2
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