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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02567/2026

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6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 638/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2727/20/10 depositata il 30 aprile 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] di Messina dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore esercente attività di soccorso stradale, un avviso di accertamento relativo all’anno 2011 con il quale contestava la deducibilità di alcuni costi da lui dichiaratamente sostenuti nel suindicato periodo d’imposta, anche a titolo di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche; ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA.

2. Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Messina, che respingeva il suo ricorso.

3. La decisione di primo grado veniva in sèguito parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Messina, la quale, con sentenza n. 2727/20/10 del 30 aprile 2020, accogliendo per quanto di ragione l’appello della parte privata, riconosceva la deducibilità di alcuni dei costi contestati dall’Ufficio, esclusi, però, per quanto qui ancora interessa, quelli relativi a sponsorizzazioni sportive.

4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del controricorso erariale, in quanto sottoscritto da un procuratore (anziché da un avvocato) dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente disattesa, in linea con i precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 31024/2024 e Cass. n. 10079/2025), l’eccezione di inammissibilità del controricorso erariale sollevata dalla ricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.. 1.1 Dalchiaro tenore letterale della disposizione recata dall’art. 1, primo comma, del r.d.n. 1611 del 1933 si evince che la rappresentanza e la difesa in giudizio delle amministrazioni statali, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all’Avvocatura dello Stato, e non ai suoi singoli avvocati o procuratori, i quali, svolgendo tali attività nell’assolvimento di un obbligo istituzionale, devono ritenersi fungibili e sostituibili fra loro, sia nella sottoscrizione degli atti processuali sia nella partecipazione alle udienze.

Del resto, a differenza degli avvocati del libero foro e di quelli inseriti come dipendenti negli uffici legali degli enti pubblici, gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni senza bisogno di mandato, giusta quanto espressamente stabilito dal secondo comma dell’articolo sopra citato.

Occorre, inoltre, tener presente che: - ai sensi dell’art. 8, primo comma, della legge n 103 del 1979, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, «l’Avvocatura generale dello Stato è costituita dall’avvocato generale dello Stato, da avvocati e procuratori dello Stato»; - in base al terzo comma dello stesso articolo «i procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611»; - a mente dell’art. 9, primo comma, della citata legge, «[l’]Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari»; - l’art. 15, primo comma, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall’art. 15 della citata legge n. 103 del 1979, riserva all’avvocato generale dello Stato il còmpito di «assegna[re] agli avvocati e procuratori in servizio presso l’Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo». 1.2 Da quanto precede si ricava che, con riferimento agli affari contenziosi riservati all’Avvocatura generale dello Stato, la ripartizione del lavoro fra gli avvocati e i procuratori dello Stato costituisce attività interna, disciplinata dalla legge e non soggetta a obblighi di forma o di pubblicità.

Peraltro, anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2017, sia pure in un obiter dictum , è stato chiarito come nessuna limitazione sia prevista per i procuratori dello Stato, i quali possono, quindi, esercitare le loro funzioni dinanzi alle magistrature superiori allo stesso modo degli avvocati dello Stato.

Alle medesime conclusioni era già pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 769/2013. 1.3 Applicando le esposte considerazioni alla presente fattispecie, deve escludersi l’inammissibilità del controricorso sottoscritto da un procuratore dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate, ente pubblico non statale autorizzato dall’art. 72 del d.lgs. 300 del 1999 ad avvalersi del patrocinio erariale, ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933. 1.4 Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «In base all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dalla legge n. 103 del 1979, i procuratori dello Stato in servizio presso l’Avvocatura generale possono assumere anche dinanzi alle magistrature superiori, allo stesso modo degli avvocati dello Stato, la rappresentanza e la difesa in giudizio delle amministrazioni statali, nonchè degli enti pubblici non statali autorizzati da disposizioni di legge o di regolamento ad avvalersi del patrocinio erariale, incluse le agenzie fiscali». 1.5 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è denunciata la falsa applicazione degli artt. 74, comma 2 (nella formulazione anteriore alla riforma del 2004), e 109 del t.u.i.r., nonchè dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002. 1.6 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente escluso la deducibilità delle spese di sponsorizzazione dichiarate dal contribuente in ragione della loro asserita antieconomicità e della mancata produzione di idonea documentazione di supporto.

Viene, al riguardo, obiettato che: - l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 pone una presunzione legale assoluta con riguardo sia alla natura pubblicitaria della spesa sostenuta per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche sia alla sua inerenza all’attività d’impresa fino alla soglia, normativamente fissata, di 200.000 euro; - la carenza di documentazione non era stata contestata dall’Ufficio con l’atto impositivo per cui è causa.

2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4 e num. 5, c.p.c., sono lamentati: (a)la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972; (b)la nullità della sentenza per motivazione apparente; (c)l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. 2.1 Si rimprovera alla CTR: (a)di non aver pronunciato sulla questione dell’appartenenza o meno alla carriera direttiva del funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento; (b)in alternativa, di aver implicitamente disatteso tale questione sulla scorta di una motivazione «del tutto inconducente»; (c)in subordine, di non aver tenuto conto della predetta circostanza, da ritenersi «decisiva ai fini del giudizio».

3. Nell’ordine logico-giuridico va scrutinato con priorità il secondo motivo, con il quale viene fatto valere un vizio formale dell’atto impositivo suscettibile di determinarne la nullità, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. n. 860/2025, Cass. n. 20095/2025, Cass. n. 24782/2025, Cass. n. 27621/2025). 3.1 La doglianza è priva di fondamento. 3.2 La questione prospettata dal ricorrente è stata debitamente presa in esame dalla CTR, la quale ha rilevato che nel giudizio di appello, avvalendosi della facoltà accordata alle parti dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis , l’[OSCURATO:PERSONA] aveva «documentato […] il legittimo esercizio del potere di delega», onde «non residua [van] o […] dubbi sull’appartenenza alla ex carriera direttiva del funzionario che [avev] a firmato l’avviso».

Essendosi, quindi, la Commissione espressamente pronunciata sul punto, deve escludersi la sussistenza della denunciata violazione dell’art.112 c.p.c. e del dedotto omesso esame di un fatto decisivo e controverso; e ciò a prescindere dal rilievo che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il «fatto» non esaminato deve consistere in un preciso accadimento, in una circostanza in senso storico-naturalistico, e non in una questione giuridica o in un’argomentazione difensiva (cfr. Cass. Sez.

U. nn. 8053-8054/2014; id., ex plurimis, Cass. n. 7838/2025, Cass. n. 9672/2025, Cass. n. 19665/2025, Cass. n. 27211/2025). 3.3 Né la motivazione spesa a sostegno del decisum può dirsi apparente, avendo il collegio d’appello indicato in sentenza gli elementi probatori -costituiti, per l’appunto, dalla richiamata documentazione- sui quali si è fondato il suo convincimento.

4. Anche il primo motivo è infondato. 4.1 La CTR ha escluso la deducibilità dei costi asseritamente sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche, non solo in ragione della loro ritenuta antieconomicità, ma anche, e prima ancora, per il ravvisato difetto di documentazione comprovante l’effettivo sostenimento di tali costi («Per le sponsorizzazioni sportive, per le quali è, innanzi tutto, fondata l’obiezione di antieconomicità [pur parametrando le spese sostenute ai ricavi], è dirimente la carenza di documentazione [contratti, tracciabilità], che impatta negativamente in termini di effettività e certezza[…]»). 4.2 Chiarito ciò, va osservato che effettivamente la motivazione incentrata sull’antieconomicità della spesa risulta erronea, ponendosi in contrasto con l’insegnamento di questa Corte regolatrice secondo il quale la norma di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 - abrogata dall’art. 52, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2021 ma applicabile ratione temporis alla presente vertenza - costituisce una disposizione speciale che deroga al regime generale previsto dall’art. 109 t.u.i.r..

Essa, infatti, stabilisce una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che riguarda sia l’inerenza sia la congruità dei relativi costi e non può essere rimessa in discussione dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di una pretesa valutazione di antieconomicità (cfr. Cass. n. 21452/2021, Cass. n. 4612/2023, Cass. n. 20900/2024, Cass. n. 96/2025). 4.3 L’error iuris commesso dal collegio regionale risulta, però, ininfluente, dovendo individuarsi la «dirimente» ragione decisoria della gravata pronuncia nell’affermata carenza di certezza ed effettività dei costi di cui trattasi.

Orbene, il surriferito, fondamentale, argomento giustificativo appare corretto in punto di diritto , alla luce del consolidato orientamento nomofilattico che ammette la deducibilità dei costi, quali componenti negativi del reddito d’impresa, solamente ove gli stessi soddisfino, fra gli altri, il requisito di certezza (cfr. Cass. n. 7718/2025, Cass. n. 30799/2017); con la precisazione che non è a tal fine sufficiente l’avvenuta contabilizzazione della spesa da parte dell’imprenditore, essendo anche richiesta l’esistenza di documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione della spesa medesima(cfr. Cass. n. 23293/2023, Cass. n. 17393/2024, Cass. n. 22156/2025). 4.4 Il ricorrente si duole pure del fatto che la CTR abbia attribuito rilievo alla carenza di documentazione atta a comprovare i costi dedotti, sebbene nessuna specifica contestazione fosse stata sollevata al riguardo dall’Agenzia delle Entrate. 4.5 Tale ulteriore doglianza, priva di attinenza con le norme di cui viene denunciata la violazione, si risolve in un’inammissibile critica all’apprezzamento del compendio probatorio compiuto dalla CTR, e in particolare alla valutazione del contenuto dell’atto impositivo e dei rilievi in esso svolti dall’Ufficio.

Oltretutto, il profilo di censura in scrutinio non assolve l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., non essendosi la parte impugnante premurata di trascrivere il testo dell’avviso di accertamento in parola, quantomeno per le parti qui di interesse.

5. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto.

6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.200 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
6 ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 638/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legisdall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], n. 2727/20/10 depositata il 30 aprile 2020; udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 9 gennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di Messina dell’Agenzia delle Entrate emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imprenditore esercente attività di soccorso stradale, un avviso di accertamento relativo all’anno 2011 con il quale contestava la deducibilità di alcuni costi da lui dichiaratamente sostenuti nel suindicato periodo d’imposta, anche a titolo di sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche; ne derivavano le corrispondenti riprese a tassazione ai fini dell’IRPEF, dell’IRAP e dell’IVA. 2. Il contribuente impugnava tale avviso di accertamento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Messina, che respingeva il suo ricorso. 3. La decisione di primo grado veniva in sèguito parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) della Sicilia, sezione staccata di Messina, la quale, con sentenza n. 2727/20/10 del 30 aprile 2020, accogliendo per quanto di ragione l’appello della parte privata, riconosceva la deducibilità di alcuni dei costi contestati dall’Ufficio, esclusi, però, per quanto qui ancora interessa, quelli relativi a sponsorizzazioni sportive. 4. Contro questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. 5. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Il ricorrente ha depositato memoria illustrativa, con la quale ha eccepito l’inammissibilità del controricorso erariale, in quanto sottoscritto da un procuratore (anziché da un avvocato) dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente disattesa, in linea con i precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 31024/2024 e Cass. n. 10079/2025), l’eccezione di inammissibilità del controricorso erariale sollevata dalla ricorrente nella memoria illustrativa ex art. 380-bis.1 c.p.c.. 1.1 Dalchiaro tenore letterale della disposizione recata dall’art. 1, primo comma, del r.d.n. 1611 del 1933 si evince che la rappresentanza e la difesa in giudizio delle amministrazioni statali, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all’Avvocatura dello Stato, e non ai suoi singoli avvocati o procuratori, i quali, svolgendo tali attività nell’assolvimento di un obbligo istituzionale, devono ritenersi fungibili e sostituibili fra loro, sia nella sottoscrizione degli atti processuali sia nella partecipazione alle udienze. Del resto, a differenza degli avvocati del libero foro e di quelli inseriti come dipendenti negli uffici legali degli enti pubblici, gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni senza bisogno di mandato, giusta quanto espressamente stabilito dal secondo comma dell’articolo sopra citato. Occorre, inoltre, tener presente che: - ai sensi dell’art. 8, primo comma, della legge n 103 del 1979, recante modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, «l’Avvocatura generale dello Stato è costituita dall’avvocato generale dello Stato, da avvocati e procuratori dello Stato»; - in base al terzo comma dello stesso articolo «i procuratori dello Stato possono assumere la rappresentanza in giudizio delle amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell’articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611»; - a mente dell’art. 9, primo comma, della citata legge, «[l’]Avvocatura generale dello Stato provvede alla rappresentanza e difesa delle amministrazioni nei giudizi davanti alla Corte costituzionale, alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali con sede in Roma, nonché nei procedimenti innanzi a collegi internazionali o comunitari»; - l’art. 15, primo comma, del r.d. n. 1611 del 1933, come sostituito dall’art. 15 della citata legge n. 103 del 1979, riserva all’avvocato generale dello Stato il còmpito di «assegna[re] agli avvocati e procuratori in servizio presso l’Avvocatura generale dello Stato gli affari contenziosi e consultivi, in base ai criteri stabiliti dal comitato consultivo». 1.2 Da quanto precede si ricava che, con riferimento agli affari contenziosi riservati all’Avvocatura generale dello Stato, la ripartizione del lavoro fra gli avvocati e i procuratori dello Stato costituisce attività interna, disciplinata dalla legge e non soggetta a obblighi di forma o di pubblicità. Peraltro, anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 245 del 2017, sia pure in un obiter dictum , è stato chiarito come nessuna limitazione sia prevista per i procuratori dello Stato, i quali possono, quindi, esercitare le loro funzioni dinanzi alle magistrature superiori allo stesso modo degli avvocati dello Stato. Alle medesime conclusioni era già pervenuto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 769/2013. 1.3 Applicando le esposte considerazioni alla presente fattispecie, deve escludersi l’inammissibilità del controricorso sottoscritto da un procuratore dello Stato per conto dell’Agenzia delle Entrate, ente pubblico non statale autorizzato dall’art. 72 del d.lgs. 300 del 1999 ad avvalersi del patrocinio erariale, ai sensi dell’art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933. 1.4 Va, dunque, affermato il seguente principio di diritto: «In base all’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, approvato con r.d. n. 1611 del 1933, come modificato dalla legge n. 103 del 1979, i procuratori dello Stato in servizio presso l’Avvocatura generale possono assumere anche dinanzi alle magistrature superiori, allo stesso modo degli avvocati dello Stato, la rappresentanza e la difesa in giudizio delle amministrazioni statali, nonchè degli enti pubblici non statali autorizzati da disposizioni di legge o di regolamento ad avvalersi del patrocinio erariale, incluse le agenzie fiscali». 1.5 Tanto premesso, con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., è denunciata la falsa applicazione degli artt. 74, comma 2 (nella formulazione anteriore alla riforma del 2004), e 109 del t.u.i.r., nonchè dell’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002. 1.6 Si censura l’impugnata sentenza per aver erroneamente escluso la deducibilità delle spese di sponsorizzazione dichiarate dal contribuente in ragione della loro asserita antieconomicità e della mancata produzione di idonea documentazione di supporto. Viene, al riguardo, obiettato che: - l’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 pone una presunzione legale assoluta con riguardo sia alla natura pubblicitaria della spesa sostenuta per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche sia alla sua inerenza all’attività d’impresa fino alla soglia, normativamente fissata, di 200.000 euro; - la carenza di documentazione non era stata contestata dall’Ufficio con l’atto impositivo per cui è causa. 2. Con il secondo motivo, proposto a norma dell’art. 360, primo comma, num. 4 e num. 5, c.p.c., sono lamentati: (a)la violazione dell’art.112 c.p.c., in relazione all’art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all’art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972; (b)la nullità della sentenza per motivazione apparente; (c)l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. 2.1 Si rimprovera alla CTR: (a)di non aver pronunciato sulla questione dell’appartenenza o meno alla carriera direttiva del funzionario sottoscrittore dell’avviso di accertamento; (b)in alternativa, di aver implicitamente disatteso tale questione sulla scorta di una motivazione «del tutto inconducente»; (c)in subordine, di non aver tenuto conto della predetta circostanza, da ritenersi «decisiva ai fini del giudizio». 3. Nell’ordine logico-giuridico va scrutinato con priorità il secondo motivo, con il quale viene fatto valere un vizio formale dell’atto impositivo suscettibile di determinarne la nullità, ai sensi dell’art. 42, primo e terzo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973 (cfr. Cass. n. 860/2025, Cass. n. 20095/2025, Cass. n. 24782/2025, Cass. n. 27621/2025). 3.1 La doglianza è priva di fondamento. 3.2 La questione prospettata dal ricorrente è stata debitamente presa in esame dalla CTR, la quale ha rilevato che nel giudizio di appello, avvalendosi della facoltà accordata alle parti dall’art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, nel testo applicabile ratione temporis , l’[OSCURATO:PERSONA] aveva «documentato […] il legittimo esercizio del potere di delega», onde «non residua [van] o […] dubbi sull’appartenenza alla ex carriera direttiva del funzionario che [avev] a firmato l’avviso». Essendosi, quindi, la Commissione espressamente pronunciata sul punto, deve escludersi la sussistenza della denunciata violazione dell’art.112 c.p.c. e del dedotto omesso esame di un fatto decisivo e controverso; e ciò a prescindere dal rilievo che, ai sensi dell’art. 360, primo comma, num. 5, c.p.c., il «fatto» non esaminato deve consistere in un preciso accadimento, in una circostanza in senso storico-naturalistico, e non in una questione giuridica o in un’argomentazione difensiva (cfr. Cass. Sez. U. nn. 8053-8054/2014; id., ex plurimis, Cass. n. 7838/2025, Cass. n. 9672/2025, Cass. n. 19665/2025, Cass. n. 27211/2025). 3.3 Né la motivazione spesa a sostegno del decisum può dirsi apparente, avendo il collegio d’appello indicato in sentenza gli elementi probatori -costituiti, per l’appunto, dalla richiamata documentazione- sui quali si è fondato il suo convincimento. 4. Anche il primo motivo è infondato. 4.1 La CTR ha escluso la deducibilità dei costi asseritamente sostenuti da [OSCURATO:PERSONA] per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche, non solo in ragione della loro ritenuta antieconomicità, ma anche, e prima ancora, per il ravvisato difetto di documentazione comprovante l’effettivo sostenimento di tali costi («Per le sponsorizzazioni sportive, per le quali è, innanzi tutto, fondata l’obiezione di antieconomicità [pur parametrando le spese sostenute ai ricavi], è dirimente la carenza di documentazione [contratti, tracciabilità], che impatta negativamente in termini di effettività e certezza[…]»). 4.2 Chiarito ciò, va osservato che effettivamente la motivazione incentrata sull’antieconomicità della spesa risulta erronea, ponendosi in contrasto con l’insegnamento di questa Corte regolatrice secondo il quale la norma di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002 - abrogata dall’art. 52, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 36 del 2021 ma applicabile ratione temporis alla presente vertenza - costituisce una disposizione speciale che deroga al regime generale previsto dall’art. 109 t.u.i.r.. Essa, infatti, stabilisce una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione sostenute a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, che riguarda sia l’inerenza sia la congruità dei relativi costi e non può essere rimessa in discussione dall’[OSCURATO:PERSONA] sulla base di una pretesa valutazione di antieconomicità (cfr. Cass. n. 21452/2021, Cass. n. 4612/2023, Cass. n. 20900/2024, Cass. n. 96/2025). 4.3 L’error iuris commesso dal collegio regionale risulta, però, ininfluente, dovendo individuarsi la «dirimente» ragione decisoria della gravata pronuncia nell’affermata carenza di certezza ed effettività dei costi di cui trattasi. Orbene, il surriferito, fondamentale, argomento giustificativo appare corretto in punto di diritto , alla luce del consolidato orientamento nomofilattico che ammette la deducibilità dei costi, quali componenti negativi del reddito d’impresa, solamente ove gli stessi soddisfino, fra gli altri, il requisito di certezza (cfr. Cass. n. 7718/2025, Cass. n. 30799/2017); con la precisazione che non è a tal fine sufficiente l’avvenuta contabilizzazione della spesa da parte dell’imprenditore, essendo anche richiesta l’esistenza di documentazione di supporto da cui ricavare, oltre all’importo, la ragione della spesa medesima(cfr. Cass. n. 23293/2023, Cass. n. 17393/2024, Cass. n. 22156/2025). 4.4 Il ricorrente si duole pure del fatto che la CTR abbia attribuito rilievo alla carenza di documentazione atta a comprovare i costi dedotti, sebbene nessuna specifica contestazione fosse stata sollevata al riguardo dall’Agenzia delle Entrate. 4.5 Tale ulteriore doglianza, priva di attinenza con le norme di cui viene denunciata la violazione, si risolve in un’inammissibile critica all’apprezzamento del compendio probatorio compiuto dalla CTR, e in particolare alla valutazione del contenuto dell’atto impositivo e dei rilievi in esso svolti dall’Ufficio. Oltretutto, il profilo di censura in scrutinio non assolve l’onere di specificità imposto dall’art. 366, primo comma, num. 6, c.p.c., non essendosi la parte impugnante premurata di trascrivere il testo dell’avviso di accertamento in parola, quantomeno per le parti qui di interesse. 5. Per le ragioni illustrate, il ricorso deve essere respinto. 6. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 7. Stante l’esito dell’impugnazione, viene resa l’attestazione contemplata dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 4.200 euro, oltre ad eventuali oneri prenotati a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia), dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato