CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 13241/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 giugno 2020 il G.u.p. del Tribunale di Catania, su concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena, condizionalmente sospesa, di anni uno, mesi sei di reclusione ed € 1.000 di multa previa riqualificazione del fatto - contestato come violazione dell'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 - quale violazione dell'art. 73 comma 5 del medesimo d.P.R. 2. Contro la sentenza ha presentato tempestivo ricorso il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Catania lamentando, con unico motivo: la violazione, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale per assenza di motivazione in ordine alla diversa qualificazione giuridica del fatto; la conseguente illegalità della pena; l'omessa condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di custodia. 3. Con memoria scritta depositata in data 8 marzo 2022 il Procuratore generale della Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso è inammissibile 5. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti legittimate possono proporre ricorso per cassazione avverso una sentenza di patteggiamento deducendo l'erronea diversa qualificazione del fatto ritenuto in sentenza. Il giudice chiamato ad applicare la pena concordata tra le parti, infatti, ha l'obbligo di verificare che la qualificazione giuridica del fatto sia corretta e tale obbligo motivazionale è rafforzato quando, in sede di accordo delle parti, si sia proceduto alla qualificazione giuridica del fatto in termini diversi rispetto all'imputazione originariamente contestata. In tal caso, il giudice è tenuto a dar conto, con argomenti privi di vizi logici, del percorso motivazionale seguito (Sez. 3, n. 4453 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280373). Il Tribunale si è attenuto a questi principi perché - pur succintamente, come il rito richiede - ha esplicitato le ragioni che presiedono alla riqualificazione del fatto nella meno grave ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, collegando tale diversa qualificazione al dato ponderale (gr. 27 di marijuana e gr. 0,740 di hashish) e desumendo da questo dato, la cui valutazione non può essere disgiunta dal riferimento alla qualità della sostanza, la «minima offensività» del fatto.6. Il ricorrente, più che dolersi della mancanza di motivazione, la contesta nel merito sostenendo che la quantità di sostanza, corrispondente, per quanto riguarda la marijuana, a 200 dosi medie singole, non avrebbe consentito la diversa qualificazione. Si deve rilevare, allora, che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all'applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116; Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. Maugeri, Rv. 272619). Così non è nel caso in esame e ciò comporta l'inammissibilità del ricorso, nel quale si denunciano errori valutativi in diritto che non risultano evidenti dal testo del provvedimento impugnato. 7. Nessuna omissione è, conseguentemente, ravvisabile con riferimento alla mancata condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia. Quanto alle prime, perché la pena applicata non è superiore ai due anni di reclusione; quanto alle seconde - che potrebbero comunque essere poste a carico dell'imputato e recuperate ai sensi dell'art. 204, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - perché non emerge in atti che ve ne siano state. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 24 marzo 2022 Il Consigliere estensore Il fresidente Lucia V