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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 1989

Cassazione n. 25402/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1989 avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 23/06/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 23/06/2022, a conferma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri in data 21/10/2021, condannava_;[OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa Per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'articolo 75 del d.P.R. n. 309/1990, non avendo i giudici del merito riconosciuto la destinazione all'uso personale dello stupefacente sequestrato; con il secondo, la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata) ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere sia l'ipotesi della destinazione al consumo personale che la fattispecie della «lieve entità»; essa evidenzia da un lato come «oltre al significativo dato ponderale (205 grammi) ed al conseguente numero di dosi ricavabili, oltre anche alla disponibilità nella tasca dell'uomo di una singola dose della sostanza, questa, sicuramente utile per un'assunzione immediata, alle modalità di occultamento, al numero di dosi singole ricavabili dal panetto di cocaina (1042) ed anche quello dei quantitativi massimi giornalieri (n. 208) ben superiori alla scorta di un consumatore medio, le cui condizioni economiche (operaio metalmeccanico con quattro figli a carico) non consentivano un approvvigionamento di lunga durata»; dall'altro che « le intercettazioni telefoniche davano poi atto che lo stesso riforniva di stupefacente la piazza abruzzese dove si era trasferito (Fossacesia) da qualche tempo che il viaggio in Calabria avesse la finalità di procurarsi la droga per la vendita», per concludere nel senso che « il consistente numero di dosi munite di effetti droganti ricavabili dalla sostanza stupefacente ben può valutarsi come significativo e importante indice della destinazione della sostanza ad un uso non unicamente personale della gente», citando i numerosi precedenti conformi della Corte (fra cui Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694 - 01: «in materia di stupefacenti, il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale»).

Quanto alla lamentata violazione dell'articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, la norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «ve!») la qualità e quantità delle sostanze.

Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez.

U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio».

Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», nonché operando (Sez. 3, Sentenza n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491-01) una distinzione, tra i vari indici, fra quelli concernenti l'azione e quelli concernenti le sostanze: «il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità"».

Sarà quindi sulla base della concomitante valutazione degli stessi parametri che potrà formularsi il giudizio sul grado di offensività della condotta, incompatibile con l'ipotesi della lieve entità (Cass. Sez. 6, n. 29132 del 9/5/2017, Merli, rv. 270562).

In applicazione di tale principio è stato quindi affermato (Sez.6, n.15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068) che «la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto "piccolo spaccio", che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti».

Le Sezioni Unite sono tornate sulla questione (Sez.

U., n. 51063 del 27/09/2018), affermando i principi secondo cui, «la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Rv. 274076-01) e «la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro» (Rv. 274076-02).

Nella circostanza la Corte ha evidenziato come la fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 si riferisce ad una specifica classe di fatti (quelli comunque tipici, ma di lieve entità, previsti al fine di garantire il rispetto dei principi di offensività e di proporzionalità della pena), che «si pone in rapporto di specialità unilaterale con le altre disposizioni menzionate, essendo indiscutibile che, qualora dovesse venire meno, i medesimi fatti tornerebbero a ricadere nell'ambito di incriminazione di queste ultime».

Tratto comune ad entrambe le sentenze delle Sezioni Unite è il riferimento alla necessità di una valutazione complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerna mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza - anche con riferimento specifico alla percentuale di purezza della stessa -, poiché solo in tal modo è possibile - in concreto - formulare un effettivo giudizio di lieve entità, consentendo tra l'altro il controllo da parte del giudice di legittimità sul percorso giustificativo seguito nel merito per affermarne o negarne la configurabilità.

Le stesse Sezioni Unite Rico, del resto, già nel 2010 avvertivano del fatto che la questione non può «essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze».

In proposito, Sez. 6, Sentenza n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 ha fornito una serie di «indicatori» di cui i giudici del merito potranno tenere conto nella valutazione concreta, che vanno ad aggiungersi a quelli del dato quantitativo e a quello quantitativo della disponibilità di sostanze stupefacenti diverse (che non possono escludere a priori la fattispecie di cui al comma 5 ma debbono comunque essere considerate assieme agli altri indicatori): - la continuatività della condotta; - la sussistenza di fonti di approvvigionamento certe e stabili; - la capacità di rifornire un vasto mercato; - l'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo e il numero di assuntori che sono stati riforniti, in quanto rientranti nella ordinaria capacità di azione del soggetto; - la disponibilità di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo all'ordinaria azione preventiva, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implichino il ricorso a strumenti particolari, per l'occultamento o la movimentazione della droga (dovendosi certamente escludere l'ipotesi più tenue in caso di gestione di una c.d.

«piazza di spaccio», che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa e assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente; Volendo sintetizzare le pronunce della Corte, si può affermare che la valutazione della offensività della condotta non può «essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta», ma deve essere «frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva» (Sez. 3, n. 6871 del 8/7/2016, Bandera, rv. 269149).

Nel caso di specie, la Corte territoriale (pag. 15 della sentenza impugnata) ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere l'ipotesi della «lieve entità» valorizzando in modo non illogico gli elementi dianzi evidenziati, con i quali il ricorso non si confronta, così destinandosi all'inammissibilità.

3.3. Quanto al secondo motivo, in riferimento alle circostanze di cui all'articolo 62-bis cod. pen., la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez.

VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»).

Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )».

Ancora, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016).

Scendendo in concreto, il giudice di seconda cura ha ritenuto, con motivazione non illogica e non sindacabile in sede di legittimità, che « non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche a cui osta la personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, alcuni specifici, e l'assenza di un qualunque comportamento giustificativo della concessione del suddetto beneficio ...

Né d'altra parte la difesa - che si è limitata ad invocare la concessione di tali attenuanti - è stata in grado di indicare elementi che ne legittimino il riconoscimento».

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/05/1989 avverso la sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 23/06/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] in data 23/06/2022, a conferma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Locri in data 21/10/2021, condannava_;[OSCURATO:PERSONA] la pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed euro 30.000,00 di multa Per il reato di cui all'art. 73 comma 1 del d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza ricorre, tramite il difensore di fiducia, denunciando, con il primo motivo, la violazione dell'articolo 75 del d.P.R. n. 309/1990, non avendo i giudici del merito riconosciuto la destinazione all'uso personale dello stupefacente sequestrato; con il secondo, la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Quanto al primo motivo, la Corte territoriale (pag. 4 della sentenza impugnata) ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere sia l'ipotesi della destinazione al consumo personale che la fattispecie della «lieve entità»; essa evidenzia da un lato come «oltre al significativo dato ponderale (205 grammi) ed al conseguente numero di dosi ricavabili, oltre anche alla disponibilità nella tasca dell'uomo di una singola dose della sostanza, questa, sicuramente utile per un'assunzione immediata, alle modalità di occultamento, al numero di dosi singole ricavabili dal panetto di cocaina (1042) ed anche quello dei quantitativi massimi giornalieri (n. 208) ben superiori alla scorta di un consumatore medio, le cui condizioni economiche (operaio metalmeccanico con quattro figli a carico) non consentivano un approvvigionamento di lunga durata»; dall'altro che « le intercettazioni telefoniche davano poi atto che lo stesso riforniva di stupefacente la piazza abruzzese dove si era trasferito (Fossacesia) da qualche tempo che il viaggio in Calabria avesse la finalità di procurarsi la droga per la vendita», per concludere nel senso che « il consistente numero di dosi munite di effetti droganti ricavabili dalla sostanza stupefacente ben può valutarsi come significativo e importante indice della destinazione della sostanza ad un uso non unicamente personale della gente», citando i numerosi precedenti conformi della Corte (fra cui Sez. 6, n. 9723 del 17/01/2013, Serafino, Rv. 254694 - 01: «in materia di stupefacenti, il considerevole numero di dosi ben può essere ritenuto un indice della destinazione della droga ad un uso non esclusivamente personale»). Quanto alla lamentata violazione dell'articolo 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, la norma invocata dal ricorrente prevede una serie di «indicatori» da cui desumere la «lieve entità»: i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero (si tratta di una disgiuntiva corrispondente al termine latino «ve!») la qualità e quantità delle sostanze. Le Sezioni Unite della Corte sono reiteratamente intervenute sul punto, affermando in primo luogo (Sez. U, Sentenza n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911-01) che la fattispecie in esame è configurabile «solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio». Tale principio è stato poi ribadito, dopo l'autonomizzazione della fattispecie, dalle Sezioni semplici, affermandosi (Sez. 3, Sentenza n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651-01) che «la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014), può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio», nonché operando (Sez. 3, Sentenza n. 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491-01) una distinzione, tra i vari indici, fra quelli concernenti l'azione e quelli concernenti le sostanze: «il giudice è tenuto a valutare tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo, conseguentemente, escludere la concedibilità dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di "lieve entità"». Sarà quindi sulla base della concomitante valutazione degli stessi parametri che potrà formularsi il giudizio sul grado di offensività della condotta, incompatibile con l'ipotesi della lieve entità (Cass. Sez. 6, n. 29132 del 9/5/2017, Merli, rv. 270562). In applicazione di tale principio è stato quindi affermato (Sez.6, n.15642 del 27/01/2015, Driouech, Rv. 263068) che «la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto "piccolo spaccio", che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti». Le Sezioni Unite sono tornate sulla questione (Sez. U., n. 51063 del 27/09/2018), affermando i principi secondo cui, «la diversità di sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto è necessario procedere ad una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla suddetta disposizione al fine di determinare la lieve entità del fatto» (Rv. 274076-01) e «la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee, qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro» (Rv. 274076-02). Nella circostanza la Corte ha evidenziato come la fattispecie di cui al quinto comma dell'articolo 73 si riferisce ad una specifica classe di fatti (quelli comunque tipici, ma di lieve entità, previsti al fine di garantire il rispetto dei principi di offensività e di proporzionalità della pena), che «si pone in rapporto di specialità unilaterale con le altre disposizioni menzionate, essendo indiscutibile che, qualora dovesse venire meno, i medesimi fatti tornerebbero a ricadere nell'ambito di incriminazione di queste ultime». Tratto comune ad entrambe le sentenze delle Sezioni Unite è il riferimento alla necessità di una valutazione complessiva del fatto da parte del giudice di merito che concerna mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza - anche con riferimento specifico alla percentuale di purezza della stessa -, poiché solo in tal modo è possibile - in concreto - formulare un effettivo giudizio di lieve entità, consentendo tra l'altro il controllo da parte del giudice di legittimità sul percorso giustificativo seguito nel merito per affermarne o negarne la configurabilità. Le stesse Sezioni Unite Rico, del resto, già nel 2010 avvertivano del fatto che la questione non può «essere risolta in astratto, stabilendo incompatibilità in via di principio, ma deve trovare soluzione caso per caso, con valutazione che di volta in volta tenga conto di tutte le specifiche e concrete circostanze». In proposito, Sez. 6, Sentenza n. 13982 del 20/02/2018, Lombino, Rv. 272529 ha fornito una serie di «indicatori» di cui i giudici del merito potranno tenere conto nella valutazione concreta, che vanno ad aggiungersi a quelli del dato quantitativo e a quello quantitativo della disponibilità di sostanze stupefacenti diverse (che non possono escludere a priori la fattispecie di cui al comma 5 ma debbono comunque essere considerate assieme agli altri indicatori): - la continuatività della condotta; - la sussistenza di fonti di approvvigionamento certe e stabili; - la capacità di rifornire un vasto mercato; - l'entità della droga movimentata in un determinato lasso di tempo e il numero di assuntori che sono stati riforniti, in quanto rientranti nella ordinaria capacità di azione del soggetto; - la disponibilità di un assetto organizzativo complesso o l'utilizzo di peculiari e studiate modalità per agire sfuggendo all'ordinaria azione preventiva, soprattutto quando tali modalità coinvolgano il contributo di più soggetti o implichino il ricorso a strumenti particolari, per l'occultamento o la movimentazione della droga (dovendosi certamente escludere l'ipotesi più tenue in caso di gestione di una c.d. «piazza di spaccio», che fa leva su un'articolata organizzazione di supporto e difesa e assicura uno stabile commercio di sostanza stupefacente; Volendo sintetizzare le pronunce della Corte, si può affermare che la valutazione della offensività della condotta non può «essere ancorata al solo dato statico della quantità volta per volta ceduta», ma deve essere «frutto di un giudizio più ampio che coinvolga ogni aspetto del fatto nella sua dimensione oggettiva» (Sez. 3, n. 6871 del 8/7/2016, Bandera, rv. 269149). Nel caso di specie, la Corte territoriale (pag. 15 della sentenza impugnata) ha ritenuto insussistenti i presupposti per ritenere l'ipotesi della «lieve entità» valorizzando in modo non illogico gli elementi dianzi evidenziati, con i quali il ricorso non si confronta, così destinandosi all'inammissibilità. 3.3. Quanto al secondo motivo, in riferimento alle circostanze di cui all'articolo 62-bis cod. pen., la Corte (v. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli) ritiene che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non costituisca un diritto dell'imputato, conseguente all'assenza di elementi negativi, ma richiede elementi di segno positivo (sez. 3, n. 24128 del 18/3/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590; inoltre, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/5/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959; analogamente Cass., Sez. VI, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419: «la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato»). Rileva altresì la Corte che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non é più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, Sentenza n, 39566 del 16/02/2017, )». Ancora, «la concessione delle attenuanti generiche deve essere fondata sull'accertamento di situazioni idonee a giustificare un trattamento di speciale benevolenza in favore dell'imputato; ne consegue che, quando la relativa richiesta non specifica gli elementi e le circostanze che, sottoposte alla valutazione del giudice, possano convincerlo della fondatezza e legittimità dell'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il solo richiamo alla ritenuta assenza dagli atti di elementi positivi su cui fondare il riconoscimento del beneficio» (Sez. 3, n. 9836 del 9 marzo 2016). Scendendo in concreto, il giudice di seconda cura ha ritenuto, con motivazione non illogica e non sindacabile in sede di legittimità, che « non possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche a cui osta la personalità dell'imputato, gravato da plurimi precedenti penali, alcuni specifici, e l'assenza di un qualunque comportamento giustificativo della concessione del suddetto beneficio ... Né d'altra parte la difesa - che si è limitata ad invocare la concessione di tali attenuanti - è stata in grado di indicare elementi che ne legittimino il riconoscimento». 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
Sentenza Cassazione n. 25402/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris