CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 10415/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] CELA] VIKTOR nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] CELA] BLEDIAN nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di PERUGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il G.i.p. del Tribunale di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha applicato a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ex art. 444 cod. proc. pen., le pene in essa specificate per innumerevoli fattispecie di furti aggravati oltre che per la fattispecie di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (con esclusione dell'ipotesi prevista dal quinto comma del citato art. 73). 2. Avverso la sentenza gli imputati, tramite il comune difensore, hanno proposto ricorsi articolando, tutti, un motivo. Con esso sono state dedotte l'illogicità della motivazione circa la qualificazione giuridica del fatto in materia di stupefacenti, oltre che la relativa erroneità, per non aver ritenuto sussunnibile la fattispecie concreta nell'astratta previsione del fatto di lieve entità, contemplata dal comma quinto dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, con conseguente rigetto della richiesta applicazione di pena. 3. I motivi di ricorso sono inammissibili, con la conseguente irrilevanza, nei termini di seguito specificati, della sopravvenuta procedibilità del reato a querela. 3.1. A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, che ha modificato l'art. 624, comma terzo, cod. pen., il reato in esame è oggi procedibile a querela di parte. L'art. 85 del citato decreto (come modificato dalla legge n. 199 del 2022, di conversione del d.l. n. 162 del 2022), nel dettare disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità, ha stabilito che «per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato». 3.2. Nel caso di specie, ancorché non vi sia querela in atti in merito a taluna fattispecie di furto (quella relativa ai fatti del 14 aprile 2021) , non v'è necessità di attendere che decorrano tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Trova, infatti, applicazione il principio che fu affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con riferimento ai reati divenuti perseguibili a querela per effetto del n. 36 del 2018. La disciplina transitoria prevedeva, in quel caso (art. 12 comma 2 d.lgs. n. 36 del 2018), che dovesse essere dato avviso alla persona offesa della possibilità di proporre querela e la Suprema Corte ritenne che questo avviso non dovesse essere dato, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, in casi di inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551).Fu rilevato, facendo ampio riferimento ai principi affermati in altre decisioni di legittimità (in particolare Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819), «che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo del processo, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che presuppone il pieno esercizio della giurisdizione. Non riveste, cioè, per quanto qui interessa, una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell'impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione» (così testualmente pag. 15 della motivazione). 3.3. L'argomentazione, mutatis mutandis, si attaglia perfettamente anche al caso in esame consentendo quindi di escludere che il procedimento sia «pendente» in presenza di un ricorso inammissibile. Come sottolineato anche dalla citata sentenza Sez. U, n. 12602, Ricci, tale affermazione non è in contrasto con i diritti fondamentali sul giusto processo garantiti dalla CEDU. È onere della parte interessata, infatti, attivare correttamente il rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che il mancato rispetto delle regole processuali paralizza i poteri cognitivi del giudice e non vengono perciò in considerazione l'equità o la razionalità del processo. La sopravvenienza della procedibilità a querela, peraltro, ha valore ben diverso dalla abolitio criminis e la giurisprudenza ha costantemente escluso che il giudice dell'esecuzione possa revocare la condanna rilevando la mancata integrazione del presupposto di procedibilità (in tal senso, da ultimo, Sez. 1, n. 1628 del 03/12/2019, dep. 2020, Cela, Rv. 277925; sull'argomento si veda anche Sez. 2, n. 14987 del 09/01/2020, Pravadelli, Rv. 279197). Come opportunamente rilevato dalla citata sentenza Sez. U, n. 40150, Salatino, inoltre, la mancanza della condizione di procedibilità viene comunemente trattata nel giudizio di legittimità come una questione di fatto, soggetta alle regole della autosufficienza del ricorso (cfr. Sez. 6, n. 44774 del 08/10/2015, Raggi, Rv. 265343) e ai limiti dei poteri di accertamento della Cassazione (cfr. Sez. 3, n. 39188 del 14/10/2010, S., Rv. 248568); sicché, non può dirsi che la declaratoria di inammissibilità sia destinata ad essere messa in crisi da una ipotetica, incondizionata necessità di verifica dello stato della condizione di procedibilità come richiesta dalla normativa subentrata (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 2018, Salatino, cit., pag. 16 della motivazione). 3.4. In conclusione, come già argomentato con riferimento allo specifico intervento legislativo anche da Sez. 4., n. 2658 del 11/01/2023, Saitta (non massimata), consegue che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso caratterizzato da motivi inammissibili e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale. Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso fondato su motivi inammissibili. Nessuna indicazione in senso contrario può essere tratta dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Il legislatore, infatti, si è limitato a prevedere una generale restituzione nel termine per querelare che, per i reati in precedenza procedibili d'ufficio, decorre dalla data di entrata in vigore della riforma, secondo il brocardo lex interpellat pro iudice. Non ha fatto altro, quindi, che avvalersi della possibilità contemplata dall'art. 124, comma 1, cod. pen. che, con l'espressione «salvo che la legge disponga altrimenti», consente di far decorrere il termine per querelare da un giorno differente rispetto a quello in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto che costituisce reato. Com'è evidente, una disciplina siffatta non può incidere sul rapporto tra le innovazioni normative in materia di procedibilità e l'inammissibilità del ricorso e poiché tale inammissibilità, anche se dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione la si deve dichiarare senza che vi sia necessità di verificare se la persona offesa abbia proposto querela o intenda farlo. 4. Premesso quanto innanzi, occorre rilevare che il ricorso è inammissibile in quanto basato su motivi non proponibili in sede di legittimità. 4.1. Trattandosi di sentenza che ha ratificato l'accordo proposto successivamente all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 50, I. n. 103 del 2017, trova applicazione il comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen. che limita il ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi in esso previsti («motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza»). 4.2. Ne consegue l'inammissibilità del proposto ricorso in quanto deducente l'illogicità della motivazione circa la ritenuta corretta qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il citato art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (ex plurimis: Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337; Sez. F, Ord. n. 28742 del 25/08/2020, Messnaoui, Rv. 279761; Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), e, in particolare, per quanto rileva ai presenti fini, all'ipotesi di erronea qualificazione giuridica del fatto, nella specie inammissibilmente dedotta dai ricorrenti. 4.3. Sul punto da ultimo evidenziato, difatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la possibilità di ricorrere per Cassazione deducendo, ai sensi del citato art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla contestazione. Sul punto si veda Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842, la quale ha precisato che la verifica di cui innanzi deve essere condotta sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso (conforme, ex plurimis, Sez. 2, n, 14377 del 31/03/2021, Paolini, Rv. 281116). Parimenti, Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Gamal, Rv. 283023, la quale, muovendo dalla necessità che l'errore sia manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza. 4.4. Nella fattispecie, in base alla lettura del capo di imputazione, della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso, che si limita solo all'astratta prospettazione di una mancata esplicitazione delle ragioni sottese alla ritenuta corretta qualificazione giuridica del fatto, emerge chiaramente che l'imputazione risulta corretta e che, a maggior ragione, non è evincibile un'ipotesi di qualificazione del reato palesemente eccentrica, emergendo peraltro dalla sentenza la considerazione globale di elementi quali la coltivazione in concorso di oltre mille piante di marijuana oltre che la detenzione di 1174 piante già raccolte per circa complessivi 68 kg di principio attivo puro. 5. All'inammissibilità del ricorso, nella specie dichiarata senza formalità ex art. 610, comma 5, cod. proc. pen., consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali